Art. 157 c.p. — Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
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[1]La prescrizione estingue il reato:
[2]1° in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
[3]2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
[4]3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
[5]4° in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
[6]5° in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
[7]((6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda)).
[8]Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
[9]Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
[10]Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 giugno 1990
