Art. 157 c.p. — Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

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[1]La prescrizione estingue il reato:

[2]1° in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

[3]2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

[4]3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

[5]4° in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

[6]5° in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

  • 6)in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

[7]Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

[8]Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

[9]Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. 121

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

121

La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 8 dicembre 2005

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 157 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2420/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

    Art. 157 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 2 c.p. · Art. 589 c.p.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 71 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23745/2025

    23 agosto 2025

    In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.

    Art. 157 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 589 c.p. · Art. 2 c.p.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 260 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/2014

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449 cod. pen.). La normativa censurata - per effetto della quale il reato di incendio colposo si prescrive nel termine di dodici anni, largamente superiore ai sette anni previsti dalla disciplina generale per la fattispecie di incendio doloso (art. 423 cod. pen.) - viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza in quanto, ribaltando la scala di gravità delle due figure criminose, assoggetta l'ipotesi meno grave - secondo la valutazione legislativa espressa nelle comminatorie di pena, in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo e la colpa - ad un trattamento assai più rigoroso, sotto il profilo considerato, rispetto alla corrispondente ipotesi più grave. La deroga alla regola generale di computo dei termini di prescrizione correlata alla gravità del reato - introdotta dalla norma censurata in relazione al reato di incendio colposo - non può infatti essere giustificata, nel raffronto con il trattamento riservato all'omologa figura dolosa, né sulla base di considerazioni legate al grado di allarme sociale (trattandosi di fattispecie identiche sul piano oggettivo che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica), né sulla base di ragioni di ordine probatorio (non potendo il tasso di complessità delle indagini per l'ipotesi colposa essere tale da giustificare un termine di prescrizione quasi doppio rispetto a quello dell'omologo illecito commesso intenzionalmente). - Sulla prescrizione quale istituto di natura sostanziale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 324/2008 e 393/2006. - Sulla ratio della prescrizione, nel senso che essa si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 23/2013, 393/2006 e 202/1971 e ordinanza n. 337/1999. - Nel senso che la regola generale di computo della prescrizione posta dal legislatore non costituisce un «momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 455/1998 e ordinanza n. 288/1999.

    Art. 157 c.p. · Art. 423 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 275/1990

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1990

    Se è vero che il fenomeno prescrittivo si sottrae - diversamente da quanto accade per l'amnistia - a qualsiasi discrezionalità in sede normativa (o meglio questa si esaurisce nella valutazione astratta del tempo necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la sede applicativa, in cui l'istituto si presenta con caratteri non dissimili da quelli dell'amnistia, specialmente quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia. È quindi privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che l'interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale siano cessati, sorto a causa di circostanze comunque non dominabili dalle parti, debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo (assorbito il profilo attinente alla denunciata violazione dell'art. 27, comma secondo), Cost. -, l'art. 157 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. - S. nn. 175/1971, 202/1971.

    Art. 157 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 110/2019

    Questione infondata
    9 maggio 2019

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato. La sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. Né l'odierna ordinanza di rimessione aggiunge argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 265 del 2017. Precedente citato: sentenza n. 112 del 2018, riguardante il raddoppio del termine di prescrizione dei reati di frana colposa e naufragio colposo ).

    Art. 157 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 449 c.p. · Art. 434 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la prescrizione estintiva del reato venisse estesa anche ai delitti punibili con la pena di morte o con l'ergastolo. Data però la gravità eccezionale di simili delitti, è da ritenersi che l'impressione da essi destata nella popolazione non venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, il sapere che tali reati non si estinguono mai, e che torni vantaggioso in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna. La stessa Commissione ritenne inoltre troppo larghi i termini stabiliti per la prescrizione degli altri reati e si dimostrò contraria altresì alla disposizione per la quale il termine per la prescrizione estintiva del reato deve in ogni caso maturarsi prima del decreto di citazione a giudizio, ovvero prima del decreto di condanna. Ripresa in esame la disciplina dell'istituto, ho considerato che le esigenze di una energica tutela penale non devono spingersi fino al punto da rendere il più delle volte praticamente inefficace la prescrizione del reato, come sarebbe avvenuto conservando integralmente le disposizioni del progetto. Mi sono perciò convinto della convenienza di apportare ad esse alcune sostanziali modificazioni per maggiormente adeguare la disciplina dell'istituto alle esigenze che ne hanno consigliato l'accoglimento. Il progetto, anzitutto, negava valore, per gli effetti della prescrizione, al tempo trascorso dopo il decreto di citazione a giudizio o dopo il decreto di condanna. Ma codesta limitazione non può ritenersi pienamente giustificata. Infatti, il rinvio a giudizio, e il decreto di condanna quando sia impugnato, sono atti anteriori all'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e però non hanno per sè stessi la forza di apportare un'essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall'istituto della prescrizione estintiva del reato. Nè essi impediscono necessariamente la così detta forza edace del tempo, potendo avvenire che un lungo periodo di tempo trascorra dopo il rinvio a giudizio e che conseguentemente possano venire meno o affievolirsi le prove dell'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato. Gli atti medesimi, inoltre, non mantengono vivo di necessità quell'interesse di punire, che solo può giustificare la repressione penale. Ho preferito quindi ritornare alla nostra tradizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al momento in cui si ha una sentenza irrevocabile di condanna (art. 157). Un'altra modificazione consiste nell'avere abbandonato, in tema di determinazione del termine prescrizionale, il criterio in virtù del quale questo termine avrebbe dovuto essere per tutti i reati pari al doppio della pena detentiva stabilita dalla legge. Ho ritenuto preferibile, anche in questo punto, il ritorno all'attuale codice che specifica termini diversi di prescrizione che vanno da venti anni per i più gravi reati fino a diciotto mesi per i più lievi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 79

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 giugno 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art157 · fonte del testo

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