Codice penale

Art. 160 c.p. — Interruzione del corso della prescrizione

[1]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.

[2]Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio ((, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna)). 277

[3]La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.199 208a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 2005, n. 251

199

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Successivamente la Corte Costituzionale

208a

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'ultimo comma del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".

L. 23 giugno 2017, n. 103

277

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 19 ottobre 2021

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 160 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25643/2025

    17 settembre 2025

    La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di pronunce contrastanti, relativa al “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile”.

    Art. 160 c.p. · Art. 159 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 65/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem che esorbita dai poteri della Corte, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione. - Sulla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 394/2006. - Sull'introduzione di nuove ipotesi di interruzione della prescrizione v., citate, ordinanze n. 245/1999, n. 412/1998, n. 178/1997, n. 315/1996, n. 144/1994, n. 193 e n. 188/1993.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 415-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 452/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui - secondo diritto vivente - prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione del decreto stesso. Infatti, l'art. 3 Cost. si rivela non correttamente evocato, sia perché il potere attribuito al p.m. di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio - che è funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di richiedere, a norma dell'art. 555, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., uno dei riti semplificati - non determina alcuna violazione della parità delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il p. m. esercita l'azione penale a norma dell'art. 405 stesso codice, senza che possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come vera e propria 'vocatio in iudicium'; sia perché l'addotta diseguaglianza (tra p.m. e parte privata) è coessenziale alla tipologia dell'atto, cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perché la conoscibilità effettiva dell'atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo, e il diritto di difesa alla possibilità di contestare il contenuto dell'accusa, non preclusa all'imputato dal decorso dell'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione, anziché dalla notificazione, del decreto di citazione a giudizio. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia per la ricordata natura "sollecitatoria" dell'attribuzione al p.m. del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, sia perché, in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva e non è certamente la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 405 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 245/1999

    Questione inammissibile
    17 giugno 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato - al pari dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero - l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Come la Corte ha già affermato nel decidere, anche di recente, identiche questioni, e senza che nell'attuale ordinanza di rimessione vengano addotti validi argomenti in contrario, il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost. non le consente infatti di adottare pronunce additive del tipo richiesto dal giudice 'a quò. - Nello stesso senso, da ultimo, O. nn. 178/1997 e 412/1998.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160). Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo, si sarebbe impedito, in moltissimi casi, il verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto numerosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889, persino la formazione materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere. Ho ristretta perciò la cerchia degli atti del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sè, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finchè dura il quale interesse la prescrizione appare priva di giustificazione. Questa modificazione offre anche il vantaggio di conferire, in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 80

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 19 ottobre 2021. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

Interromponotolto: ... la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida … direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio tolto: eaggiunto: , il decreto di citazione a giudizio aggiunto: e il decreto di condanna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art160 · fonte del testo

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