Codice penale

Art. 572 c.p. — Maltrattamenti contro familiari e conviventi

[1]Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ((ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione)), o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.

[2]La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.

[3]COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

[4]Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

[5]Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

[6]((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali)).

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 572 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 14882/2026

    24 aprile 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che, anche a seguito della modifica dell’art. 572 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, mediante l’inclusione nel novero dei soggetti passivi della persona non più convivente «… nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione», il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all’art. 612- bis , comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, sorti nell’ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, posto che non v’è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti ad esse precedenti e non può applicarsi retroattivamente l’indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.

    Art. 572 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 357/1990

    Questione inammissibile
    20 luglio 1990

    Una volta riconosciuta e confermata l'attuale validità della rilevanza penale di fatti che violano i principi su cui si fonda l'unità della famiglia e l'etica della coesistenza pacifica dei suoi membri (anche nell'interesse dei figli minori), non può spettare che allo stesso legislatore stabilire se esistano fatti successivi in grado di estinguere, sotto condizioni che ancora una volta solo il legislatore può disciplinare, il carattere criminale di quelle violazioni e le relative conseguenze sanzionatorie. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 572 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 2,3, 29, 30 e 31 Cost.).

    Art. 572 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    Con sentenza n. 173 del 1971, statuendosi sull'art. 236 cod. proc. pen., si è ritenuto che gli estremi della necessità e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma Cost., vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in flagranza, nel quale è ancor più circoscritta la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualità personali del soggetto. Pienamente soddisfatto è, altresì, il requisito della tassatività, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualità morali del soggetto. Non contrasta con l'art. 13, terzo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 235 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., in quanto anche per il delitto di maltrattamento, previsto in quest'ultima norma, non è da escludere la flagranza, seppure, data la struttura del reato, non è sempre accertabile in concreto. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 246 e 269 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, per essere già state decise con sent. n. 173 del 1971, a seguito della quale il giudice ha l'obbligo di adottare un provvedimento motivato sulla convalida dell'arresto nonché sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione della libertà provvisoria.

    Art. 235 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 246 c.p.p. · Art. 269 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 17 dicembre 2025. 78 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente aggiunto: ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni …

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reatoaggiunto: .

aggiunto: La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art572 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari