Codice penale

Art. 172 c.p. — Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

[1]La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

[2]La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

[3]Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

[4]Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena.

[5]Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e' verificata.

[6]Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

[7]L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. 90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 1981, n. 689

90

La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 85

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art172 · fonte del testo

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