Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 157 del

codice penale e 152, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Pretore di

Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento

penale a carico di Senesi Mario, iscritta al n. 636 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 31 luglio 1989, il Pretore di Macerata Sezione

distaccata di Civitanova Marche, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 157 codice penale e 152, secondo comma,

codice procedura penale del 1930, in riferimento agli artt. 3, 24 e

27 secondo comma della Costituzione.

Si apprende dall'ordinanza che, a seguito di numerosi rapporti da

parte di Ufficiali della polizia giudiziaria, della U.S.L. n. 15 di

Macerata e dell'Amministrazione provinciale, nonché di esposti da

parte di privati cittadini, veniva aperta dal Pretore un'indagine

sulla gestione della discarica privata di rifiuti solidi urbani, sita

in contrada Asola del Comune di Morrovalle.

Sottoposto a sequestro l'impianto, e avviato procedimento penale a

carico di tale Mario Senesi, titolare della discarica, il Pretore

disponeva accertamenti peritali chimico-geologici, dai quali

risultava che nella discarica sarebbe stato consentito lo smaltimento

di rifiuti tossici nocivi, provenienti sopratutto dalla coibentazione

di carrozze ferroviarie: rifiuti quest'ultimi contenenti il noto

"amianto blu", pericolosissimo per la salute umana e per l'ambiente.

In relazione a tale fatto, al Senesi veniva, fra l'altro, mossa

imputazione in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10

settembre 1982 n. 915.

Negli atti preliminari al dibattimento la difesa del Senesi

presentava istanza di prova testimoniale difensiva proprio in

relazione ai fatti di cui alla detta imputazione. Si opponevano,

però, alla prova le parti civili, costituitesi già nella fase

istruttoria, e rappresentate dal Sindaco di Morrovalle per

l'amministrazione comunale, e dalla Lega Ambiente - Sezione

Regionale, per la collettività comunale: si opponeva altresì il

pubblico ministero che eccepiva, assieme alle parti civili,

l'avvenuta prescrizione del reato e l'obbligo per il giudice di

immediata declaratoria ai sensi dell'art. 152 codice penale, essendo

esclusa l'esistenza agli atti di prove che rendessero evidente

l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte

dell'imputato.

Insisteva reiteratamente la difesa nella richiesta avanzata

sostenendo che il Senesi, proprio a causa di quell'imputazione, era

stato vittima di una clamorosa campagna di stampa sviluppatasi fin

dal 1984, sicché non gli si poteva ora negare il diritto di

dimostrare la sua innocenza attraverso prove rigorose.

L'imputato, espressamente interpellato in proposito dal Pretore,

dichiarava di volere rinunziare - se possibile - alla prescrizione,

avendo il massimo interesse all'accertamento della verità: e il

Pretore, constatato che agli atti non esisteva effettivamente prova

che consentisse il proscioglimento, e che, d'altra parte, i fatti di

reato essendo stati commessi alla fine del 1984, si era ormai

maturata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 26

citato, sollevava la questione di legittimità in esame.

2. - Sul punto, com'è noto, esiste una pronunzia della Corte

Costituzionale (sentenza 16 dicembre 1971 n. 202), che il Pretore

ricorda e che sommariamente riporta nella parte conclusiva: una

sentenza, però, che - secondo l'ordinanza - non solo avrebbe a torto

influenzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma avrebbe

anche congelato lo stato della dottrina. Il principio affermato

sarebbe il seguente: è vero che esiste un fondamentale interesse

dell'imputato ad ottenere una sentenza che riconosca o

l'insussistenza del reato o che egli non lo ha commesso, ma su questo

prevale l'interesse generale di non più perseguire reati in ordine

ai quali il lungo tempo decorso ha fatto cessare l'allarme sociale, e

spesso reso difficile l'acquisizione delle fonti di prova.

Secondo il Pretore, però, l'attuale linea evolutiva del sistema

giuridico suggerisce che i tempi sono maturi per una svolta

costituzionale.

Conseguentemente, ritiene il Pretore che gli articoli denunziati

contrastino:

1) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che

possono invece beneficiare della rinunzia ad altre cause di

estinzione (amnistia; non accettazione della remissione di querela);

2) con l'art. 24 della Costituzione perché ambo le norme

violano il diritto di difesa, e, in particolare quello di ottenere il

riconoscimento dell'innocenza;

3) con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione perché

l'impossibilità di provare l'effettiva innocenza ne violerebbe il

principio di presunzione.

3. - È intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale

dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della

questione sollevata. Considerato in diritto

1. - Come ricorda anche l'ordinanza di rimessione, questa Corte,

con la sentenza n. 202 del 1971, ha ritenuto infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 152, comma secondo, codice

di procedura penale allora vigente, nella parte in cui impedisce al

giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di

prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli

non l'ha commesso o perché non è previsto dalla legge come reato,

se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte era pervenuta a tale conclusione, argomentando dalla

prevalenza dell'interesse generale di non più perseguire reati, il

cui ricordo insieme all'allarme sociale erano cessati, sull'interesse

del prevenuto di ottenere una sentenza di piena assoluzione. Né ciò

si poneva in contrasto con la precedente pronunzia della Corte (n.

175 del 1971) con cui era stato ritenuto costituzionalmente garantito

il diritto a rinunciare all'amnistia, perché questa discendeva da

statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso

di considerazioni politiche, mentre la prescrizione doveva ritenersi

istituto sottratto ad ogni discrezionalità, in quanto legato ad un

evento oggettivo quale il decorso del tempo.

2. - Ferma restando la validità generale di queste considerazioni

(e quindi l'erroneità del ritenere la prescrizione un espediente

processuale), stima questa Corte opportuno rimeditare l'ultima parte

dell'assunto riferito. Quella cioè secondo cui il fenomeno

prescrittivo si sottrae ad ogni intervento discrezionale.

È ben vero ed evidente che tale discrezionalità difetta in sede

normativa (o meglio si esaurisce nella valutazione astratta del tempo

necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), ma non

altrettanto evidente è invece escluderne la ricorrenza in sede

applicativa. Questa, infatti, per giustificare il sacrificio del

diritto del prevenuto, dovrebbe sempre essere improntata ad una

solerte attivazione degli istituti processuali diretti ad attuare la

potestà punitiva dello Stato, in una con le garanzie difensive

dell'imputato.

Ora, se si considera che le cause che portano nel tempo alla

prescrizione raramente sono ascrivibili all'imputato, (e, se lo sono,

egli non ha evidentemente alcun interesse alla rinunzia, ed allora il

problema non si pone), ci si rende conto che in concreto l'istituto

si presenta con caratteri non dissimili, per quanto qui interessa, da

quelli dell'amnistia. Specie quando la sua applicazione, improvvisa

ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un

giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di

quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia.

Né potrebbe opporsi che simili inconvenienti sono di mero fatto e

che - in quanto tali - ad essi è estranea la disciplina della

prescrizione. Al riguardo, è costante giurisprudenza di questa Corte

quella per cui è compito del legislatore approntare i mezzi diretti

ad impedire che nel momento applicativo si vanifichi quel

bilanciamento di interessi idoneo, in astratto, a giustificare la

previsione normativa. E ciò tanto più quando in tale bilanciamento

venga a posporsi un diritto inviolabile dell'uomo.

3. - Dinanzi a questa realtà, il legislatore, nel disciplinare

l'istituto sostanziale della prescrizione, non poteva dunque non

tener conto del carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso

come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova.

È insomma privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione

processuale improntata a discrezionalità, che quell'interesse a non

più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque

non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato,

con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale.

Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilità anche della

prescrizione dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 157 del

codice penale che non la prevede.

4. - Una volta soddisfatto l'interesse sostanziale dell'imputato

ad una sentenza di merito, resta assorbita ogni altra richiesta di

intervento sull'art. 152, secondo comma, codice di procedura penale

del 1930 (art. 129, codice procedura penale vigente), essendo ovvio

che, in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non

potrà dare ad essa immediata applicazione perché il reato non è

estinto, e dovrà, perciò, dare ingresso alle prove richieste e

pronunciarsi sulla imputazione. Mentre, in ogni altro caso, resta

piena la validità della disposizione processuale anche nel suo

secondo comma, così come delineata dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice

penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato

possa essere rinunziata dall'imputato;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152, secondo comma, codice procedura penale del 1930, con

riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova

Marche, con ordinanza 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari