Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1976

dal pretore di Rovereto, nel procedimento penale a carico di Valle

Elio, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un'istruttoria penale a carico di Valle Elio, imputato

del reato di omissione di atti d'ufficio, il pretore di Rovereto,

rilevata l'impossibilità di contestare il fatto all'imputato e di

interrogarlo a cagione delle sue particolari condizioni di salute, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 88 c.p.p. in riferimento all'art.24, secondo comma, della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, prescrivendo la

sospensione obbligatoria del procedimento penale solo nel caso in cui

l'imputato sia totalmente incapace di intendere e di volere e non

anche quando versi in tale stato di infermità fisica da risultarne

menomate le facoltà mentali sino a renderlo incapace di attuare una

valida forma di autodifesa, contrasterebbe con l'invocato principio

costituzionale che garantisce il diritto all'autodifesa.

Il pretore di Rovereto non ignora che la Corte costituzionale, con

sentenze 205 del 1971 e 213 del 1974 ha già dichiarata non fondata la

stessa censura mossa all'art. 88 c.p.p. e, rispettivamente, al

combinato disposto degli artt. 88 e 497 c.p.p.; tuttavia, pur

condividendo sostanzialmente le argomentazioni allora svolte dalla

Corte per dimostrare l'insussistenza di una lesione dei diritti della

difesa nell'ambito del processo penale, prospetta un diverso

pregiudizio a fondamento della riproposizione della questione.

Il pretore, infatti, individua nella mancata sospensione del

procedimento, con conseguente rinvio a giudizio dell'imputato ed

eventuale successiva prescrizione del reato, la possibilità di un

pregiudizio per l'infermo, qualora altro giudice, civile o

amministrativo, possa trarre, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.p.,

dalla pronuncia di prescrizione e dagli atti del procedimento penale,

elementi di prova a suo carico per la definizione di un distinto

processo, civile o amministrativo.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 88 c.p.p.,

nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del

procedimento ove l'imputato versi in uno stato di infermità fisica

tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma

di autodifesa.

Questa Corte, con le sentenze 205 del 1971 e 213 del 1974, ha già

avuto occasione di respingere analoghe censure, per asserita

violazione del diritto di autodifesa, mosse alla norma oggi nuovamente

impugnata. In tali decisioni la Corte aveva osservato che anche

infermità diverse da quelle espressamente previste da detta

disposizione, ma produttive di eguali effetti, erano prese nella

debita considerazione dal sistema processuale, sicché il diritto di

difesa non risultava violato dall'art. 88 c.p.p., nel quale non

potevano "ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il contenuto,

con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di difesa

personale" (sent. 205 del 1971). Veniva ulteriormente precisato - nella

successiva citata decisione - che non rilevava "a fronte della

guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata, la eventuale

incidenza pratica, in punto di prescrizione del provvedimento di

sospensione, o rinvio del dibattimento".

Esaminando nuovamente il complesso delle disposizioni processuali

che, fuori dell'ipotesi di sopravvenuta totale incapacità di intendere

e di volere, disciplinano il legittimo impedimento dell'imputato a

rendere l'interrogatorio, a contrastare le accuse o a comparire in

giudizio, può affermarsi che la difesa risulta adeguatamente

garantita, in sede penale, oltre che dall'ausilio tecnico del

difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la

sospensione del dibattimento, finché non guarisca.

Non potrà quindi mai concludersi un processo penale a suo carico

con una sentenza di condanna perdurando l'ipotizzata menomazione,

sicché risulta esclusa la denunciata violazione dell'art. 24, secondo

comma, Cost.

Ché se poi l'infermità si aggravasse, il caso rientrerebbe nella

espressa previsione dell'art. 88 c.p.p., con sospensione obbligatoria

del processo.

Il giudice a quo, pur prendendo atto delle conclusioni deducibili

dalla citata giurisprudenza di questa Corte, censura la norma

impugnata per il caso in cui, verificatasi l'ipotizzata infermità

nella fase istruttoria, il lungo protrarsi nel tempo delle condizioni

di menomazione psichica derivante da infermità fisica possa

determinare la prescrizione del reato.

L'eventualità che in un distinto processo civile o amministrativo

si verifichi un pregiudizio per effetto della prescrizione intervenuta

in sede penale, rappresenta l'unico elemento di novità denunciato dal

giudice a quo, come possibile causa di violazione del diritto di

difesa.

In proposito può rilevarsi che il tipo e il grado di infermità

considerato nell'ordinanza di rimessione può, con il tempo,

regredire, eliminando ogni problema, o aggravarsi, dando luogo alla

sospensione obbligatoria del procedimento. Qualora permanesse

indefinitivamente, potrebbe maturarsi la prescrizione del reato, e la

conseguente sentenza di proscioglimento - priva di efficacia di cosa

giudicata se emessa in istruttoria - non potrebbe arrecare alcun

pregiudizio in altra causa civile o amministrativa.

D'altronde in questa - come in altra fase processuale - non può

dirsi che l'imputato sia privo di qualsiasi difesa, essendo

obbligatoriamente assistito da un difensore che potrà addurre tutti

gli elementi a discolpa utili ad ottenere, nei congrui casi, un

proscioglimento con una formula più favorevole. Va anche ricordato che

l'art. 24, secondo comma, Cost. "enuncia, in termini generali, un

fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro...

accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica" (sent.

184/74).

Quand'anche, poi, si dovesse ipotizzare che il proscioglimento per

prescrizione avvenisse in dibattimento, non può ignorarsi che, di

regola, siffatte decisioni, anche se divenute irrevocabili, non fanno

stato in un diverso giudizio civile o amministrativo. Risulta quindi

esclusa anche sotto tale profilo la violazione dell'art. 24 Cost. È

noto infatti che quei giudici potranno e dovranno liberamente

apprezzare le prove raccolte in sede penale, e, nella formazione del

loro libero convincimento, dovranno necessariamente tener conto della

emergente circostanza che l'imputato, in quella sede, si trovava in

menomate condizioni psichiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 88 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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