Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, primo e

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza

emessa il 27 settembre 1983 dal Giudice istruttore presso il Tribunale

di Perugia nel procedimento penale a carico di Trinchera Luciano,

iscritta al n. 919 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Trinchera Luciano,

imputato del delitto di omicidio volontario pluriaggravato, il Giudice

istruttore del Tribunale di Perugia, ordinato il ricovero dell'imputato

in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'art. 206 cod. pen.,

disponeva perizia psichiatrica per accertare il suo stato di mente

tanto al momento del fatto che durante il procedimento.

Dalla perizia emergeva che il Trinchera, pur risultando al momento

del fatto in condizioni di mente tali da scemare, senza escluderla, la

capacità di intendere e di volere, versava al momento

dell'accertamento in stato di totale incapacità, e che in entrambi i

momenti doveva considerarsi socialmente pericoloso.

Il Giudice istruttore, premesso che, in conseguenza delle

risultanze peritali, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso "ai

sensi del dettato di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. pen." in

attesa che il Trinchera riacquistasse, almeno in parte, la capacità di

intendere e di volere, con ordinanza del 27 settembre 1983 ha

sollevato, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88, primo e terzo

comma, cod. proc. pen. "nella parte in cui" (così si esprime il

dispositivo dell'ordinanza di rimessione) "estende ai procedimenti

contro imputati in stato di detenzione l'obbligo di sospensione del

processo per soppravvenuta infermità di mente".

Rileva il giudice a quo che il ricovero dell'imputato in ospedale

psichiatrico giudiziario costituisce un vero e proprio stato di

detenzione preventiva (perché ordinato nel corso dell'istruzione ed in

assenza di una sentenza irrevocabile), caratterizzato, però,

dall'assenza di ogni limite massimo di durata: è, pertanto, possibile

che l'imputato, ove non riacquisti (almeno in parte) la capacità di

intendere e di volere, debba trascorrere, durante la sospensione del

procedimento penale a suo carico, un lunghissimo periodo di tempo in

ospedale psichiatrico giudiziario.

L'obiezione, secondo cui, "trattandosi nel caso in esame di una

misura di sicurezza (detentiva), la sua durata sarebbe necessariamente

indeterminata, dovendosi rapportare al protrarsi della pericolosità

sociale del soggetto", non consentirebbe di "superare il problema,

ravvisandosi profonde diversità rispetto alla previsione della norma

generale di cui all'art. 222 cod. pen.".

Infatti, mentre nel caso che l'imputato venga prosciolto per

difetto di imputabilità (situazione attualmente non ipotizzabile alla

stregua delle risultanze della perizia psichiatrica) la sua liberazione

è condizionata unicamente alla cessazione dello stato di pericolosità

sociale derivante dalle sue condizioni mentali (sentenza n. 139 del

1982), in caso di sospensione del processo ex art. 88, primo comma,

cod. proc. pen., mancando appunto una sentenza di proscioglimento,

l'imputato è sottratto alla valutazione del giudice circa la sua

pericolosità, dato che la ripresa del procedimento penale è possibile

solo ove cessi lo stato di infermità mentale.

Se l'imputato non riacquista la capacità di intendere e di volere,

conclude il giudice a quo, non è da escludere che il suo stato di

detenzione in un manicomio giudiziario possa protrarsi, se la

pericolosità persiste, anche per tutta la vita; nel caso in cui la

pericolosità venga meno, l'imputato sarà trasferito in un carcere

ordinario con conseguente inizio da questo momento della decorrenza dei

termini di carcerazione preventiva.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 21 marzo 1984.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata non fondata.

Rileva l'Avvocatura che la sospensione prevista dall'art. 88 cod.

proc. pen. tende a realizzare (sentenza n. 23 del 1979) il diritto

all'autodifesa garantito dall'art. 24 Cost., perché solo la persona

capace è in grado di difendersi adeguatamente.

La misura prevista dalla norma censurata risponde, poi, "a

finalità insieme di cura e di custodia" (sentenza n. 141 del 1982): i

principi propri della carcerazione preventiva e, in particolare, quello

fissato dall'art. 13, ultimo comma, Cost. non possono, quindi, trovare

applicazione.

In tema di misure di sicurezza, infatti, le finalità di cura

prevalgono su quelle della custodia; la cura "deve continuare fin che

permane lo stato di infermità, e la custodia attiene, in sostanza, al

soggetto in quanto infermo di mente socialmente pericoloso più che non

in quanto autore di un reato, che ne comporta la restrizione della

libertà personale, in attesa di giudizio".

L'atto d'intervento deduce, infine, una incoerenza tra il

dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rimessione: l'eventuale

fissazione di un termine massimo per il ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, indipendentemente dalla cessazione

dell'infermità di mente del ricoverato, non escluderebbe la

sospensione del procedimento, "aspetto, questo, richiamato nel

dispositivo, ma che non appare essere il punctum saliens della proposta

questione di legittimità". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di cui in narrativa il Giudice istruttore del

Tribunale di Perugia sottopone a vaglio di legittimità costituzionale

l'art. 88, primo comma, cod. proc. pen.. Stando al dispositivo, la

questione di legittimità avrebbe ad oggetto l'"art. 88 cod. proc.

pen. - primo e terzo comma - nella parte in cui estende ai procedimenti

contro imputati in stato di detenzione l'obbligo di sospensione del

processo per sopravvenuta infermità di mente, perché in contrasto con

l'art. 13, ultimo comma, della Costituzione". Stando alla motivazione

(ed all'invocato parametro costituzionale), i dubbi del giudice a quo

sembrerebbero aver riguardo non tanto alla sospensione del processo,

quanto alle conseguenze da essa derivanti nel caso di imputato in stato

di detenzione ("alla durata di tale stato... l'art. 88, primo comma,

cod. proc. pen. non pone alcun limite massimo... e dunque... la

detenzione potrebbe protrarsi, anche per tutta la vita, in un manicomio

giudiziario").

2. - La questione, così come prospettata, è inammissibile.

Osserva esattamente l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di

intervento, che la questione "proposta nel dispositivo... non appare in

coerenza con il ragionamento condotto nella motivazione". Ma tale

incoerenza, anziché tradursi, come conclude l'Avvocatura, nella non

fondatezza della questione, impedisce di scendere nel merito, non

consentendo di identificare con la necessaria precisione il thema

decidendum, e ciò a causa dell'insufficiente individuazione della

norma ordinaria effettivamente sottoposta a controllo.

3. - A rendere non rimediabile la suddetta carenza contribuisce il

fatto che il denunciato art. 88, primo comma, cod. proc. pen. consta di

tre parti dai contenuti nettamente differenziati, essendo la prima

dedicata ai presupposti per la sospensione del processo, la seconda al

ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, la terza

agli accertamenti esperibili nell'una e nell'altra direzione.

Già di per sé il mettere in discussione il precetto che impone

al giudice di sospendere il processo appare cosa ben diversa dal

mettere in discussione il precetto che prevede il ricovero

dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, anche se nulla

vieterebbe di mettere congiuntamente in discussione sia il primo sia il

secondo precetto (come, del resto, nel suo continuo oscillare tra

l'aspetto della sospensione e l'aspetto del ricovero, la stessa

ordinanza di rimessione sembra adombrare al termine della motivazione,

allorché, con riguardo alla rilevanza della questione, indica quale

"situazione di cui si sostiene la sospetta incostituzionalità la

quiescenza del processo con correlativa carcerazione dell'imputato

indeterminata nel tempo", peraltro omettendo, subito dopo, di

richiamare quest'ultimo aspetto nel dispositivo).

Ma l'ambiguità, per non dire la contraddittorietà, di

un'ordinanza formulata in termini così perplessi risulta ancora

maggiore, sino a diventare insuperabile, non appena si tenga presente

l'ulteriore differenza che intercorre tra i precetti menzionati: mentre

la parte iniziale del primo comma dell'art. 88 cod. proc. pen. impone

al giudice - salvo, ovviamente, che non si debba pronunciare sentenza

di proscioglimento - la sospensione del processo ogni qualvolta

"l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da

escludere la capacità di intendere o di volere" (e, con perfetta

corrispondenza, il terzo comma prevede la ripresa del processo "qualora

l'imputato riacquisti la predetta capacità"), la seconda parte del

primo comma dell'art. 88 ne prescrive il ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario solo "ove occorra". Da tale differenza

discende chiaramente come la "correlazione" tra "quiescenza del

processo" e "carcerazione dell'imputato" sotto forma di ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario non si presenti affatto con carattere

di automatismo e, quindi, di ineluttabilità, ben potendo il primo dei

due fenomeni andar disgiunto dal secondo.

Di fronte ad una situazione normativa tanto articolata e non priva

di alternative, l'individuazione del thema decidendum avrebbe richiesto

una prospettazione non equivoca, incentrata o sulla sospensione del

processo o sul ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o sull'una

e sull'altro congiuntamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 88, primo e terzo comma, cod. proc. pen., sollevata, in

riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, dal Giudice

istruttore del Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari