Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 10

maggio 1993 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico

di Manfredi Goffredo ed altro, iscritta al n. 420 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Manfredi Goffredo, di Minciaroni

Aladino e della S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa Banco

Ambrosiano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Domenico Pulitano' per Manfredi Goffredo e

Mario Pisani per la S.p.A. Banco Ambrosiano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Manfredi

Goffredo e Minciaroni Aladino - costituente "stralcio" del processo

principale relativo alle vicende concorsuali del Banco Ambrosiano,

stralcio determinato dalla impossibilità di celebrare il

dibattimento a causa delle condizioni di infermità fisica sia del

Manfredi che del Minciaroni - all'udienza del 10 maggio 1993 la

difesa degli imputati avanzava l'ennesima richiesta di rinvio per

"legittimo ed assoluto impedimento" a comparire, richiesta cui si

opponeva la parte civile invocando, in via principale, l'applicazione

analogica dell'art. 453 del codice di procedura penale del 1930

(trattandosi di procedimento in corso alla data di entrata in vigore

del nuovo codice di rito e che prosegue ai sensi dell'art. 241 delle

norme transitorie allegate al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 con

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti) ed, in via

subordinata, l'illegittimità costituzionale o dello stesso art. 453

ovvero dell'art. 88 del codice abrogato.

Il Tribunale, dopo aver premesso che gli accertamenti

medico-legali disposti "a far tempo da circa tre anni" avevano

ribadito l'esistenza di una "malattia fisica", tale "da comportare un

impedimento di carattere assoluto a comparire per entrambi gli

imputati" e che l'applicazione analogica dell'art. 453 (relativo

all'assunzione nel luogo in cui si trovano legittimamente imputati)

non era soluzione da ritenere percorribile così come non rilevante

veniva a profilarsi la questione di legittimità costituzionale di

detta norma, comunque non sufficiente a garantire il diritto di

difesa dell'imputato la cui partecipazione al processo non può

essere limitata all'assunzione dell'interrogatorio, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, "nella parte in

cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando

l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da

comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia

contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la

facoltà della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di

esercitare l'azione civile davanti al giudice civile

indipendentemente dal processo penale".

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il

giudice a quo si duole della disparità di trattamento quanto a

tutela riconosciuta alla parte civile derivante dalla norma

denunciata che solo nel caso di infermità di mente sopravvenuta

all'imputato consente a tale parte di esercitare l'azione civile in

sede propria e che, invece, nel caso di permanente malattia fisica

dell'imputato stesso, resta vincolata, alla stregua del disposto

dell'art. 24 del codice di procedura penale del 1930, alle sorti del

processo penale. Un simile regime vulnererebbe pure il diritto di

azione della parte civile, perché dalla mancata sospensione del

processo e dal rinvio di esso a tempo indeterminato scaturisce

l'impossibilità per il danneggiato da reato di far valere le sue

pretese sia davanti al giudice civile sia davanti al giudice penale.

Il tutto senza contare le statuizioni contenute nella sentenza n.

205 del 1971 di questa Corte che, nel dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di

procedura penale del 1930, là dove non estende il regime della

sospensione del processo "all'impossibilità di esercitare la difesa

materiale", ha fatto "esclusivo riferimento alla impossibilità che

abbia carattere di contingenza".

2. - Si sono costituiti il Manfredi ed il Minciaroni, con separate

- ma analoghe - deduzioni degli avvocati Federico Stella e Domenico

Pulitano', da un lato, e dello stesso avvocato Stella nonché

dell'avvocato Ettore Boschi, dall'altro lato, chiedendo che la

questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile ed, in

subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe, secondo i deducenti, dal fatto che

l'affermata lesione del diritto di azione della parte civile avrebbe

rilevanza non nel processo penale, ma soltanto in un eventuale

processo civile che il danneggiato dal reato intendesse promuovere;

il che, del resto, apparirebbe chiaramente dal petitum effettivamente

perseguito dal giudice a quo che, censurando, appunto, "la temporanea

impossibilità 'di esercitare l'azione civile indipendentemente dal

processo penale', quando il processo penale sia bloccato da un

impedimento non contingente", mostra di riferirsi all'azione civile

esercitata non nel processo penale ma in sede propria. Donde

l'irrilevanza della proposta questione, non potendo mai il giudice

penale fare applicazione della norma denunciata, oltre tutto non

correttamente chiamata in causa in quanto la "preclusione al

trasferimento dell'azione in sede civile (anche nel caso di

impedimento 'non contingente' dell'imputato) non deriva dall'art. 88,

ma dalle regole generali sia del vecchio (art. 24) che del nuovo

codice (art. 75) in materia di rapporti tra azione civile e processo

penale". E di tali regole - prosegue la difesa dei deducenti - è

sempre il giudice civile a dover fare applicazione nel delibare in

ordine all'ammissibilità della domanda proposta in sede propria.

Oltre tutto, i princip/' relativi alla sospensione del processo

penale verrebbero coinvolti in modo assolutamente improprio,

l'oggetto effettivo del giudizio di legittimità risultando

incentrato sulle "condizioni di esperibilità del giudizio civile",

mentre la sospensione non rappresenta che la premessa della sollevata

questione, così dando vita a due distinte denunce, entrambe

irrilevanti, aventi come punto di riferimento sempre l'art. 88 del

codice di procedura penale abrogato: "se si guarda alla sostanza

della questione", la lamentata impossibilità di far valere la

pretesa civile non può concretizzarsi se non nel giudizio civile; se

ci si riferisce alle prospettazioni della parte civile recepite dal

giudice a quo, l'art. 88 "si rivela nulla più che un espediente",

teso ad affermare la rilevanza nel processo penale di "una questione

che attiene invece al diritto di azione in sede civile e che perciò

diverrebbe rilevante soltanto in sede di giudizio civile".

Quanto alla dedotta non fondatezza, la difesa degli imputati, dopo

aver ricordato le statuizioni contenute nella già menzionata

sentenza n. 205 del 1971, nel punto relativo alla non ostatività

"alla garanzia dei diritti della parte civile di situazioni diverse

da quella che costituisce l'oggetto specifico della disciplina di cui

all'art. 88", osserva come la preclusione temporanea, derivante da

impedimento dell'imputato all'esercizio dell'azione civile per la

pendenza del processo penale non vulnera il diritto di azione della

parte civile; il che risulterebbe ammesso dallo stesso giudice a quo

che, attento a rimarcare come l'impedimento contingente nessun vulnus

arreca al disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione -

pure se la detta vicenda comporta un "prolungamento della preclusione

all'azione civile" in conseguenza della impossibilità "transitoria"

di celebrare il processo penale - formula un'affermazione di

principio che non può non valere anche per l'impedimento "non

contingente": la differenza tra le due situazioni si profila,

infatti, solo in termini quantitativi senza che, dunque, possa

profilarsi una compressione del diritto di azione, "solo

temporaneamente bloccato" a tutela del "diritto di difesa

dell'imputato impedito a comparire e a difendersi personalmente".

Un'analoga soluzione varrebbe per contestare anche la invocata

violazione dell'art. 3 della Costituzione, non dotata - com'essa è -

di autonomia rispetto a quella derivante dalla dedotta compromissione

dell'altro parametro invocato. Donde l'infondatezza della questione

pure sotto tale profilo, considerando che la condizione dell'infermo

di mente è contrassegnata da aspetti di tale specificità da non

consentire estensioni se non a costo di incidere sulla "coerenza

sistematica" del codice di rito.

La decisione "manipolativa" domandata - concludono i suddetti

difensori - "lungi dal potersi fondare sul principio d'eguaglianza,

finirebbe per alterare il sistema della disciplina dell'infermità

psichica dell'imputato, costituente oggetto dell'art. 88,

introducendovi elementi estranei", con ciò ponendosi in contrasto

proprio con "quella coerenza intrasistematica che il principio

d'eguaglianza intende assicurare".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domandando una pronuncia di inammissibilità o comunque di

infondatezza relativamente alla questione sollevata.

Sotto il primo profilo, si deduce come l'art. 88 del codice di

procedura penale abrogato sia stato erroneamente chiamato in causa,

venendo qui in considerazione il disposto dell'art. 497 dello stesso

codice che disciplina la mancata comparizione dell'imputato al

dibattimento derivante da un legittimo impedimento - nella cui

nozione è certo da ricomprendere la "malattia fisica" - "senza farsi

carico della situazione denunciata".

Con riferimento all'altro profilo, si sostiene che, a differenza

della sospensione del processo dovuta ad infermità di mente,

"accertabile in qualsiasi momento", utilizzando "precisi parametri

della scienza medica", la sospensione del processo derivante da

infermità fisica "può ipotizzarsi solo nel caso" di un protrarsi

della malattia "per un periodo non di breve durata"; un periodo,

dunque, determinabile non in sede di legittimità ma soltanto ad

opera del legislatore.

4. - Si è costituita anche la parte civile Banco Ambrosiano

S.p.a., in persona del Commissario liquidatore, rappresentato e

difeso dall'avv. Mario Pisani.

Premesso un ampio richiamo al processo principale, dal quale la

posizione dei due imputati sopra menzionati (insieme a quella di

altro imputato successivamente deceduto) era stata stralciata sin

dall'udienza del 29 maggio 1990, nonché ai successivi rinvii della

causa stessa e ai correlativi accertamenti circa l'assoluto

impedimento a comparire sia del Manfredi che del Minciaroni, la parte

civile presenta le proprie controdeduzioni sostenendo le ragioni

dell'ordinanza del giudice a quo.

In punto di rilevanza, si deduce, in primo luogo, che sarebbe

"palesemente assurdo, oltre che contrario ad ogni criterio di

economia processuale" attivare un'azione civile - non "sbloccata"

davanti al giudice penale - in sede propria, con una possibile

sospensione del processo civile ex art. 24 del codice di procedura

penale del 1930; in secondo luogo, che solo dopo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata e, più in

particolare, del quinto comma dell'art. 88, il giudice a quo potrà

pronunciare un provvedimento "che apra la via, in parallelismo con

quanto espressamente previsto per le ipotesi di infermità psichica,

all'autonomo esercizio dell'azione civile, finalmente disancorata dal

processo penale, nella sua sede propria".

Sulla questione della non manifesta infondatezza, la parte civile

formula argomentazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di

rimessione, rimarcando, sotto il profilo della violazione del diritto

di azione, come lo Stato italiano col ratificare, in forza della

legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, si sia impegnato a garantire, anche agli effetti civili,

il "diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole" (art. 6, (Paragrafo) 1); sotto il profilo della

violazione del principio di eguaglianza, l'irragionevole disparità

di trattamento fra le due situazioni poste a confronto, anche alla

stregua delle disposizioni dettate in materia dal nuovo codice di

procedura penale e delle statuizioni della sentenza costituzionale n.

340 del 1992, non potendo, certo, la posizione "subordinata ed

accessoria" dell'azione civile esercitata in sede penale nel sistema

dell'abrogato codice di rito (v. sentenza n. 222 del 1985)

"giustificare il degrado di quella posizione medesima fino al rango

di una 'dipendenza' e di un asservimento di tipo, per così dire,

schiavistico".

5. - La difesa di parte civile ha, poi, depositato un "appunto

difensivo", con allegata altra ordinanza di rimessione pronunciata

dalla Corte di appello di Milano in data 28 ottobre 1993 nel

procedimento (in sede di rinvio) a carico del Manfredi per altro

reato, sul presupposto che le condizioni dell'imputato "appaiono allo

stato niente affatto reversibili", con contestuale stralcio della sua

posizione "sino all'esito del sollevato giudizio di

costituzionalità".

6. - Sempre il Banco Ambrosiano ha successivamente depositato una

memoria diretta a contestare le deduzioni dell'Avvocatura Generale

dello Stato e degli imputati in punto sia di rilevanza sia di non

manifesta infondatezza della questione.

Per quel che concerne l'atto di intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri, si contesta che la norma da denunciare

dovesse essere l'art. 497 del codice di procedura penale del 1930,

una norma mai chiamata in causa dal giudice a quo proprio per la

"durata indeterminabile" della malattia da cui sono affetti gli

imputati, mentre all'affermata "certezza" della scienza medica in

tema di infermità di mente, davvero da dimostrare, non potrebbe

certo fare da riscontro una incertezza quanto alla durata di

un'infermità fisica, soprattutto quando questa "si profili - è il

nostro caso - come "di durata non determinabile", ed anche come

irreversibile". Donde anche la conseguenza di un possibile intervento

di questa Corte.

Con riferimento alle argomentazioni contenute nell'atto di

deduzioni delle parti private, la difesa del Banco Ambrosiano

contesta, anzitutto, l'uso che della sentenza n. 205 del 1971 sarebbe

stata fatta dagli imputati col ritenere "fuorviante" il richiamo a

tale decisione contenuta nell'ordinanza di rimessione. Ribadisce,

poi, le osservazioni già formulate nell'atto di costituzione quanto

alla rilevanza della questione nel giudizio penale, nonché il

parallelismo esistente tra infermità psichica ed infermità fisica

di durata indeterminabile.

7. - Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 1994 le parti private e

l'Avvocatura Generale dello Stato hanno ribadito e sviluppato le

rispettive posizioni. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 88 del codice di

procedura penale del 1930 "nella parte in cui non prevede la

sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a

trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto

impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di

durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte

civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione

civile davanti al giudice civile, indipendentemente dal processo

penale".

Il giudice a quo, nel corso del dibattimento penale a carico di

imputati relativamente ai quali, sulla base di accertamenti medici

effettuati, era stata riscontrata l'esistenza di una malattia fisica

che ne impediva in modo assoluto e permanente la possibilità di

comparire in giudizio, ritiene vulnerato il principio di eguaglianza

nonché il diritto di azione e difesa della parte civile, in quanto

l'impossibilità di esercitare l'azione civile in sede propria

darebbe vita ad una disparità di trattamento rispetto all'omologa

situazione dell'infermità di mente sopravvenuta dell'imputato,

situazione che abilita la parte civile, dopo la sospensione del

processo penale, ad esercitare, a norma dell'art. 88, quinto comma,

dell'abrogato codice di rito, "l'azione davanti al giudice civile".

2. - La difesa degli imputati ed il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno avanzato due distinti ordini di eccezioni, entrambi

volti a mettere in discussione la rilevanza delle censure proposte.

Più in particolare, si è contestato da parte dei difensori dei

due imputati che una questione come quella sottoposta ora al vaglio

della Corte possa essere sollevata in un procedimento penale: poiché

risulta coinvolta la pretesa civile per l'impossibilità di

esercitare l'azione civile in sede propria, la censura non potrebbe

essere fatta valere se non dal giudice civile, mai potendo il giudice

penale fare concreta applicazione della norma di cui si afferma

l'illegittimità. Una norma, peraltro, che si assume erroneamente

evocata, in quanto la preclusione all'esercizio dell'azione civile in

sede propria non deriverebbe dall'art. 88 del codice di procedura

penale del 1930, ma dalle regole generali in tema di esercizio

dell'azione civile in sede penale ed, in particolare, dall'art. 24,

secondo comma, del suddetto codice di procedura penale. L'esatta

individuazione della norma da sottoporre al vaglio di legittimità

vale così a confermare che è solo il giudice civile a poterla

applicare allorché debba delibare in ordine all'ammissibilità della

domanda proposta in sede propria. La difesa stessa ha dedotto,

ancora, che la sospensione del processo penale rappresenta una

premessa da cui mai potrebbe scaturire come conseguenza la

realizzazione del petitum effettivamente perseguito.

Dal suo canto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha anch'essa

contestato la correttezza della chiamata in causa dell'art. 88 del

codice di procedura penale del 1930, dovendo qui, semmai, venire in

considerazione il precetto dell'art. 497 dello stesso codice, che

disciplina la mancata comparizione dell'imputato al dibattimento

derivante da "malattia fisica".

3. - Le eccezioni sono infondate.

L'argomento addotto dalla difesa degli imputati circa

l'irrilevanza nel processo a quo della proposta questione,

concernendo una norma che, per disciplinare l'accesso al giudice

civile, solo quest'ultimo potrebbe contestare, trascura come le

doglianze attengano esclusivamente all'effetto preclusivo derivante

dalla norma del codice di procedura penale denunciata e che proietta

soltanto i suoi riverberi nel giudizio civile. E ciò perché la

translatio iudicii non resta impedita da alcun precetto che il

giudice civile potrebbe essere chiamato ad applicare, derivando,

invece, l'effetto preclusivo dalle peculiari articolazioni che

caratterizzano l'assetto complessivo della disciplina dell'esercizio

dell'azione civile in sede penale. In altri termini, non viene qui

proposto un petitum sul quale il giudice civile potrebbe essere

chiamato a pronunciarsi, simile a quello concernente gli effetti

civili della sentenza penale (cfr. sentenza n. 443 del 1990), ma una

problematica concernente proprio gli ambiti entro i quali l'azione di

danno resta condizionata dalla normativa processuale penale,

cosicché solo il giudice penale può essere chiamato a fare

applicazione della norma la cui legittimità viene adesso contestata.

Circa, poi, la non esatta individuazione da parte dell'ordinanza

di rimessione della disposizione da sottoporre a censura e che non

potrebbe mai identificarsi con quella denunciata, la quale disciplina

la sospensione del processo penale per infermità di mente

sopravvenuta dell'imputato, mentre la preclusione all'esercizio

dell'azione civile in sede propria deriva dall'art. 24, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1930, che prescrive, in

caso di preventivo esercizio dell'azione di danno in sede propria, la

sospensione del processo civile fino a che non sia stata pronunciata

sentenza irrevocabile ovvero fino a che non sia divenuto esecutivo il

decreto di condanna, appare evidente come tale argomento sia stato

introdotto al fine di comprovare, ancora una volta, le stesse

deduzioni prima formulate quanto al difetto di rilevanza. Viene qui,

infatti, chiamata in causa la sospensione del processo civile, una

vicenda su cui solo il giudice adìto in sede propria potrebbe

interferire. Ma si tratta di un argomento davvero suggestivo sia

perché il precetto dell'art. 24, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1930 assume una latitudine di tale portata che

una eventuale sua impugnativa risulterebbe comunque esorbitante

rispetto ai limiti dell'attuale devolutum sia perché la norma

invocata si riferisce non all'azione civile esercitata, come nella

specie, davanti al giudice penale, ma all'azione civile esercitata in

sede propria. Senza contare che l'art. 24, secondo comma, pone

espresse riserve sull'ambito della sua stessa incondizionata

operatività, tra le quali è da annoverare proprio quella derivante

dalla norma denunciata.

4. - Più pertinente si rivela l'eccezione dell'Avvocatura

Generale dello Stato incentrata sulla valorizzazione, ai fini di una

esatta individuazione della norma da sottoporre a censura, del

disposto dell'art. 497 del codice di procedura penale del 1930 ove

è, appunto, disciplinata la mancata comparizione dell'imputato per

legittimo impedimento, e che non prevede alcuna specifica

regolamentazione per il caso di infermità fisica permanente. Ma, a

ben vedere, il fatto stesso che la norma ora ricordata richiami

espressamente l'art. 88 dello stesso codice, sta a dimostrare come

l'impugnativa sia stata correttamente proposta e, dunque, come debba

escludersi il denunciato difetto di rilevanza.

5. - Al fine di meglio puntualizzare l'effettivo petitum

perseguito dal giudice a quo attraverso la denuncia di illegittimità

dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, va osservato

che, se pure viene richiesto a questa Corte una decisione che

assimili il trattamento da riservare a chi si trovi in condizioni di

permanente infermità fisica tale da non consentirgli di partecipare

al processo, al trattamento riservato a chi venga a trovarsi in stato

di incapacità di intendere e di volere per infermità di mente

sopravvenuta al fatto, la considerazione che le doglianze risultino

incentrate sulla necessità di tutelare il diritto di azione e difesa

della parte civile, compresso per l'impossibilità di esercitare

l'azione civile in sede propria, fa emergere come - nonostante il

richiamo, anche nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione,

all'istituto della sospensione del processo - il giudice a quo tende

ad un assetto conformato in modo tale da non precludere la

possibilità di esodo della parte civile dal processo penale. E che

questo sia il fine davvero divisato risulta univocamente dal fatto

che la sospensione del processo penale viene evocata solo quale

tertium comparationis (per il profilo, cioè, concernente la

violazione del principio di eguaglianza), mentre, con riferimento al

diritto di azione, ci si attesta al rilievo che, derivando dalla

stasi di durata non determinabile del processo l'impossibilità per

la parte civile di far valere la pretesa di danno davanti al giudice

civile, viene a risultare compromesso l'art. 24 della Costituzione.

Cosicché, in effetti, almeno sotto il profilo concernente il

parametro costituzionale ora evocato, l'art. 88 risulta correttamente

coinvolto perché richiamato sia (implicitamente) dall'art. 24,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia

(espressamente) dall'art. 497, primo comma, dello stesso codice.

6. - Così chiariti gli esatti termini della questione sottoposta

al vaglio della Corte, nel senso che l'interpretazione dell'ordinanza

di rimessione in chiave di lesione del diritto di azione della parte

civile chiama in causa l'art. 88 del codice di procedura penale del

1930 perché ritenuto il precetto che più si presta ad essere

assoggettato all'intervento "manipolativo" auspicato dal rimettente,

la questione stessa è da ritenere, nei termini che seguono, fondata,

con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

7. - Ai fini di un più preciso inquadramento della questione

proposta, appare opportuno premettere come l'assetto predisposto dal

codice abrogato relativamente all'esercizio dell'azione di danno

derivante da reato risulti informato ad una particolare

valorizzazione del principio di accessorietà. Una caratteristica

evidenziata sia dalle norme del capo II del titolo I del libro primo

nel quale è disciplinato l'esercizio dell'azione civile, pure a

prescindere dalla sede ove questa venga fatta valere, sia dalla

sezione II del capo II del titolo III dello stesso libro primo, nel

quale, essendo regolamentato l'istituto della parte civile, si ha

specifico riferimento (v. art. 91, primo comma) all'azione civile

esercitata nel processo penale.

Con riguardo ai rapporti tra azione civile e processo penale,

l'accessorietà della prima, nel codice del 1930, si manifesta non

soltanto relativamente alla necessità di un adeguamento del suo

esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la

predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad

attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la

formazione di giudicati contraddittori.

Tale funzione è appunto adempiuta dal più volte ricordato art.

24, secondo comma, in base al quale, ove l'azione di danno non sia

esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che

sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nell'art. 3:

vale a dire, fino a che non sia pronunciata nell'istruzione sentenza

di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la

sentenza irrevocabile (ovvero non sia divenuto esecutivo il decreto

di condanna). Dalla detta norma si ricava, a fortiori, la regola

della impossibilità di una translatio iudicii dal processo penale

alla sede civile (prevista, invece, dal primo comma dello stesso art.

24 per l'ipotesi di esercizio dell'azione civile in sede propria

anteriormente al procedimento penale davanti al giudice penale

purché non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva in

sede civile), da cui non potrebbe scaturire neppure la revoca della

costituzione di parte civile, risultando i "casi in cui la

costituzione di parte civile si considera revocata" tassativamente

indicati dall'art. 102.

Dunque, manca nel codice del 1930 un'espressa previsione degli

effetti del trasferimento dell'azione di danno della parte civile

costituita dal processo penale alla sede civile, operando la clausola

generale dell'art. 3, secondo comma, che, con il contemplare la

sospensione del processo civile per ogni ipotesi in cui la cognizione

del reato influisce sul processo civile, rende evidente che

un'eventuale translatio iudicii resterebbe comunque paralizzata da

una sorta di eccezione litis ingressus impediens, analoga a quella

scaturente dalla mancata osservanza dell'art. 25 del codice di

procedura penale del 1930, per il caso di proposizione,

riproposizione o proseguimento dell'azione civile in sede propria

dopo la pronuncia di proscioglimento con una delle formule in detto

articolo enunciate.

Un sistema, del resto, puntualmente coordinato al regime

dell'efficacia del giudicato penale di condanna o di proscioglimento

quale delineato dalla originaria tessitura del codice del 1930 ed in

particolare, oltre che dall'art. 25, dagli artt. 27 e 28.

8. - La perfetta sintonia tra la disciplina dell'esercizio

dell'azione di danno derivante da reato nelle diverse sedi e la

disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile,

attuata attraverso una fitta rete di preclusioni e di vincoli

realizzava così il principio dell'unità della giurisdizione, cui

risultava informato il codice del 1930, principio definito dalla

Relazione al progetto preliminare (pag. 14) "teoricamente esatto",

anche se da non applicare "con pedantesca meticolosità", per evitare

"i gravi inconvenienti già lamentati nell'applicazione del codice in

vigore". Riserve, peraltro, dettate esclusivamente in vista di

determinare le tipologie di formule di proscioglimento preclusive

dell'esercizio dell'azione civile in sede propria, operando il

principio nella sua massima espansione nella previsione

dell'efficacia ultra rem ed ultra partes del giudicato penale quanto

all'accertamento dei fatti materiali.

È peraltro da rilevarsi che l'entrata in vigore della

Costituzione repubblicana ha determinato, a séguito di interventi di

questa Corte, una progressiva erosione di tale principio ed un

conseguente ridimensionamento della accessorietà dell'azione civile.

E ciò a partire dalla sentenza n. 132 del 1968, con la quale la

Corte, assumendo a parametro di riferimento l'art. 24 della

Costituzione nel suo integrale contesto, dichiarò l'illegittimità

dell'art. 422 del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevedeva la sanatoria delle nullità conseguenti alla omessa

citazione della persona offesa dal reato, della parte civile e del

querelante se non dedotte immediatamente dopo le formalità di

apertura del dibattimento. Una linea destinata successivamente a

consolidarsi, con il conseguente coinvolgimento del principio della

unità della giurisdizione, con la sentenza n. 1 del 1970,

dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 195 nella

parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso

per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i

suoi interessi civili e, soprattutto, con le sentenze n. 55 del 1971,

n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975 con le quali venne dichiarata

l'illegittimità, di volta in volta, degli artt. 28, 27 e 25 del

codice di procedura penale, così attribuendosi al danneggiato che,

per qualsivoglia ragione non sia stato posto in grado di intervenire

nel processo penale la possibilità di far valere i propri diritti in

un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni

derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo; nonché

con la sentenza n. 29 del 1972, dichiarativa dell'illegittimità

dell'art. 23, nella parte in cui escludeva che il giudice penale

potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il

procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della

parte civile a tutela dei suoi interessi civili proseguisse in sede

di cassazione ed eventuale giudizio di rinvio; in tal modo demolendo

la clausola generale di accessorietà attraverso la prevista elisione

di ogni legame tra azione civile ed azione penale nel caso in cui il

giudice penale, prosciogliendo l'imputato avesse, per ciò solo,

consumato il suo potere decisorio inscindibilmente connesso alla

definizione della pretesa punitiva.

L'intervento, poi, dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405,

con le sue prescrizioni relative alle pronunce del giudice penale in

sede di gravame avverso sentenze di condanna in caso di sopravvenuta

estinzione del reato per amnistia viene ulteriormente a restringere

la portata dell'ora ricordato art. 23 e con esso del principio di

accessorietà dell'azione civile nel processo penale.

Se è vero, quindi, che perdura la regola dell'accessorietà cui

ancora si richiamano recenti decisioni di questa Corte emesse nel

vigore del codice abrogato (v. sentenze n. 222 del 1985, n. 171 del

1982, n. 39 del 1982), le quali ribadiscono il principio - già

affermato nel corso degli anni settanta e passato indenne dagli

interventi demolitori in sede di legittimità costituzionale e dalle

"novazioni" normative - in base al quale "l'azione civile si

inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria

e, in qualche modo, subordinata, dato che è principio generale del

nostro ordinamento la prevalenza nel processo penale dell'interesse

pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato

alla risoluzione delle liti civili", è anche vero che le vicende

più sopra descritte ne abbiano decisivamente ristretto l'area di

operatività in ambiti in cui alla scelta di esercitare la pretesa di

danno da reato nel processo penale non corrisponda un condizionamento

della detta pretesa tale da precluderne o da limitarne l'effettiva

realizzazione in forza delle esigenze teleologiche del processo

penale. L'"accertamento della verità", fine primario del processo

penale (v. art. 299 del codice di procedura penale del 1930), cui fa

da contrappunto la tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle

varie misure corrispondenti alle diverse fasi processuali e che

comporta conseguentemente, per chi eserciti l'azione civile in sede

penale, l'onere di adattare le modalità di esercizio della sua

pretesa alle sequenze del processo penale trova, infatti, un ostacolo

invalicabile nella tutela del diritto di azione e difesa della parte

civile, non comprimibile oltre quei limiti - da ritenere ragionevoli

- derivanti dall'esigenza di attuazione della pretesa penale.

Una linea che ha condotto questa Corte a ritenere non illegittime

numerose disposizioni del codice di procedura penale del 1930 pur

limitative dei poteri e delle facoltà della parte civile rispetto a

quelli che le sarebbero stati riconosciuti ove l'azione civile fosse

stata esercitata in sede propria (v. sentenze n. 108 del 1970, n. 190

del 1971, n. 206 del 1971, n. 187 del 1972, n. 2 del 1973, n. 40 del

1974, n. 235 del 1974), pervenendo, invece, ad affermare la non

conformità alla Costituzione delle norme le cui previsioni finissero

per tradursi in limiti e condizionamenti incompatibili con il diritto

d'azione e difesa (v. le già ricordate sentenze n. 132 del 1968, n.

1 del 1970, n. 55 del 1971, n. 99 del 1973, n. 165 del 1975).

D'altra parte, dal principio di accessorietà, in quanto

funzionale al fine primario della realizzazione della pretesa penale,

non poteva non derivare una valorizzazione - ovviamente negli ambiti

imposti dall'"accertamento della verità" - della posizione

dell'imputato, accentuata dalle "novelle" del 1955, aventi di mira

quasi esclusivamente il ruolo di tale parte processuale, determinando

l'emergenza di un ulteriore potenziale squilibrio, peraltro,

ridimensionato dalla giurisprudenza di questa Corte, tutte le volte

in cui venisse in discussione la mancata estensione alla parte civile

di istituti di "garanzia" (significativo quello della contumacia) che

non potessero riguardare se non l'imputato (v. sentenza n. 171 del

1982).

L'insorgenza dello squilibrio adesso ricordato pur non potendo -

per i motivi su accennati - porsi in termini di eguaglianza, diviene

peraltro fonte di perplessità tutte le volte in cui il rispetto

delle garanzie di difesa dell'imputato finisca per vanificare

l'esercizio dell'azione civile in sede penale, nonostante che una

simile vanificazione sia risultata talora ovviabile senza che quelle

garanzie vengano meno. Princip/', sia pure in parte, già applicati

dallo stesso legislatore del 1930, proprio nell'introdurre la norma

denunciata.

Ed infatti, in deroga al principio di accessorietà, il progetto

preliminare contemplava, in caso di sospensione del processo per

infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, la possibilità di

autorizzare "la parte civile, o il P.M. quando agisce a favore di

incapaci, a proseguire la sua azione in sede civile,

indipendentemente dal procedimento penale" (v. Relazione al progetto

preliminare, pag. 15): una regola poi confluita nell'art. 88, quinto

comma, del codice di procedura penale del 1930 che - in parte

correggendo le indicazioni sopra riportate - attribuisce ai detti

soggetti il potere, "dopo l'ordinanza di sospensione", di "esercitare

l'azione davanti al giudice civile indipendentemente dal procedimento

penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'art. 24 nel

caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso".

9. - Poste tali premesse, appare chiaro come l'impugnativa avente

ad oggetto l'art. 88 del codice di procedura penale del 1930 si fonda

sul rilievo che, mentre nel caso di sospensione del processo per

infermità di mente sopravvenuta dell'imputato il quinto comma di

tale articolo consente alla parte civile, dopo l'ordinanza di

sospensione, di esercitare l'azione davanti al giudice civile

indipendentemente dal procedimento penale, una tale facoltà non è,

invece, attribuita alla parte civile nel caso in cui il processo non

possa di fatto proseguire in conseguenza dell'accertato stato di

infermità fisica permanente dell'imputato il quale non consenta che

il dibattimento venga celebrato in sua assenza. Si è visto però

come l'art. 88, quinto comma, e l'istituto della sospensione siano

stati utilizzati dal giudice a quo come tertia comparationis per il

profilo concernente la dedotta violazione del principio di

eguaglianza, mentre, per quanto attiene all'affermato vulnus arrecato

all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, il petitum

effettivamente avuto di mira risulti incentrato sull'assenza, nel

sistema del codice abrogato, di uno strumento che abiliti la parte

civile ad esercitare l'azione in sede propria nonostante che il

processo penale non possa di fatto proseguire. Ed è certo che una

stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed

indeterminabile, non possa non vulnerare il diritto di azione e di

difesa della parte civile cui pure l'assetto del codice abrogato

apprestava tutela, svincolandola dal processo penale nel caso di

sospensione del processo per infermità di mente sopravvenuta

dell'imputato. Una tutela, questa, che è stata poi generalizzata

dalla giurisprudenza di questa Corte, attraverso la dichiarazione di

illegittimità costituzionale di quelle disposizioni dell'abrogato

codice di rito che ponevano in discussione il diritto del danneggiato

da reato o della parte civile costituita di esercitare l'azione

civile in sede propria in caso (per il danneggiato) o di

impossibilità di partecipazione al processo penale, ovvero (per la

parte civile) di sentenza assolutoria.

Non può, d'altra parte, dubitarsi che, compromessa la valenza di

postulato dogmatico, a partire dalla ricordata sentenza n. 1 del

1970, del principio della unità della giurisdizione, è venuto a

cadere anche il suo valore di regola interpretativa nei casi in cui,

facendo appello all'osservanza di tale principio, risulti vulnerato

il diritto di azione e difesa del titolare dell'azione di danno.

10. - Una volta accertata la violazione dell'art. 24 della

Costituzione da parte di una norma che non consente alla parte

civile, nei casi sopra indicati, l'esodo dal processo penale, resta

da stabilire, in base al devolutum, se si profili una soluzione, da

ritenere costituzionalmente obbligata, in grado di eliminare il

vulnus arrecato al diritto di azione e difesa.

Esclusa la percorribilità di un itinerario normativo che conduca

ad estendere alla fattispecie denunciata il regime di cui all'art.

88, quinto comma, del codice di procedura penale, sia per

l'inadeguatezza del regime della sospensione del processo a

costituire il presupposto per superare la preclusione sia per gli

effetti in danno dell'imputato che ne potrebbero conseguire sul piano

del diritto penale sostanziale (si pensi alla sospensione della

prescrizione in conseguenza della sospensione del processo, un

evento, peraltro, non ineluttabilmente collegato al fine perseguito

dal giudice a quo), l'unica norma in grado di fronteggiare il

denunciato vizio di illegittimità è da individuare in un precetto

che - svincolato dalle vicende direttamente collegate alle sorti del

processo penale e, quindi, al diritto dell'imputato di non

presenziare al dibattimento senza che ciò debba comportare

l'utilizzazione di un regime esorbitante rispetto alla tutela del suo

diritto di difesa in sede penale - consenta alla parte civile di

chiedere al giudice, ove l'imputato rifiuti che il processo si svolga

in sua assenza, di esercitare l'azione civile in sede propria. Questa

soluzione, già contemplata nel regime del codice di procedura penale

del 1913, il cui art. 471 attribuiva al giudice, tra l'altro, nel

caso in cui l'imputato "si trova nell'impossibilità di comparire per

legittimo e grave impedimento", il potere di "autorizzare il

danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l'azione

per i danni avanti al giudice civile indipendentemente dal

procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione di

parte civile", viene a profilarsi come la sola in grado di dare vita

ad un regime che contemperi l'esigenza di tutelare il diritto di

difesa dell'imputato senza esporlo alla sospensione del processo con

la parallela esigenza di garantire alla parte civile - ove si

verifichi l'impossibilità di celebrare il processo per un periodo di

tempo non determinato né deteminabile - il diritto di esercitare

l'azione civile in sede propria. Il tutto, del resto, secondo una

linea coerente ai decisa di questa Corte quanto al superamento del

principio dell'unità della giurisdizione allorché sia in gioco il

diritto di azione e difesa.

11. - L'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del

1930, va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per

violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata

indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire

all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in

sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a

proporre l'azione civile davanti al giudice civile.

Resta così assorbita l'ulteriore questione relativa al dedotto

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto

comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui

non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente

di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire

all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in

sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre

l'azione civile davanti al giudice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari