Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1975

dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, nel procedimento

penale a carico di Chizio Emilia, iscritta al n.421 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 306 del 19 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Chizio Emilia, imputata, in stato di carcerazione preventiva, del

delitto di omicidio aggravato in danno del proprio marito Sirena

Ettore, rendeva, nel corso dell'istruttoria formale avanti al giudice

istruttore del tribunale di Venezia, ampia confessione.

Eseguita perizia psichiatrica, risultava che la Chizio, al momento

del fatto, era in stato di totale incapacità di intendere e di volere

e che tale infermità perdurava nel corso del procedimento.

Con ordinanza in data 2 agosto 1975, il giudice istruttore,

rilevato che la confessione dell'imputata aveva costituito l'elemento

probatorio decisivo ai fini dell'emissione del provvedimento

restrittivo della libertà personale (prima di tale atto, infatti, la

realtà processuale aveva consentito di individuare a carico della

prevenuta l'esistenza di meri sospetti) e che tale confessione era

stata resa dalla Chizio in stato di totale incapacità di intendere e

di volere, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

88 c.p.p. nella parte in cui, secondo il costante indirizzo della

Corte di cassazione, non consente la sospensione del procedimento

penale nei casi di incapacità di intendere e di volere sussistente al

momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, per

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La violazione del principio di eguaglianza viene denunciata dal

giudice a quo in quanto una identica situazione di fatto emergente

durante il processo (quella dell'infermo di mente nunc e quella

dell'infermo di mente tunc et nunc: incapacità, in entrambe le

ipotesi, di comprendere convenientemente le contestazioni e di

replicare adeguatamente) viene diversamente regolata dalla legge che

consente solo nel caso di incapacità sopravvenuta la sospensione del

processo.

Il trattamento differenziato non potrebbe, peraltro, trovare

giustificazione in ragioni di cautela processuale, prevedendo la

disposizione di cui si denuncia l'incostituzionalità sufficienti

meccanismi cautelari nei confronti dell'incapace, come il ricovero in

un manicomio pubblico, anche giudiziario.

Al contrario, mentre conseguenza di una pronuncia di

proscioglimento per infermità di mente è, nelle ipotesi previste

dalla legge - e quindi, ineluttabilmente, nel caso di specie -

l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio

giudiziario, dall'applicazione dell'articolo 88 c.p.p. discende

l'eventualità del ricovero in un manicomio anche non giudiziario,

conseguenza questa di rilevante significato in relazione al diverso

tipo di struttura e alla diversa finalità dei due istituti.

Il contrasto con l'art. 24 viene denunciato dal giudice a quo sul

rilievo che il proscioglimento dell'imputato per infermità di mente,

con il conseguente ricovero - nei casi previsti dalla legge - in

manicomio giudiziario, potrebbe costituire la conseguenza della

valutazione di elementi probatori, come la confessione, offerti dallo

stesso imputato incapace, non posto in condizioni, come tale, di

apprestare una idonea difesa.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto d'intervento depositato in data 26 novembre 1975, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

L'Avvocatura generale ha contestato la sussistenza delle denunciate

illegittimità deducendo, da un lato, la sostanziale identità di

disciplina, almeno con riguardo agli effetti sulla libertà personale

tra l'infermità di mente sopravvenuta e quella risalente al momento

del fatto e perdurante nel corso del procedimento (in entrambi i casi

il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente

giudiziario) e, dall'altro, l'insussistenza, nel nostro diritto

positivo, di una protezione del diritto dell'imputato a dire il falso a

proprio favore, fermo restando il dovere del giudice di valutare -

soprattutto in presenza di un infermo di mente - l'attendibilità

della confessione.

La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3 e

24 della Costituzione l'art. 88 c.p.p. nella parte in cui limita

l'operatività della sospensione del processo penale alla ipotesi di

incapacità sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui

l'infermità psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel

corso del procedimento.

Secondo il giudice a quo il principio di eguaglianza sarebbe

violato in quanto l'infermo di mente tunc et nunc e l'infermo di mente

soltanto nunc, pur trovandosi, sul piano processuale, in condizioni

identiche (in entrambi i casi, infatti, il giudizio si svolgerebbe nei

confronti di persona incapace di intendere e di volere), riceverebbero

un trattamento differenziato: nella prima ipotesi il giudice dovrebbe

pronunciare sentenza di proscioglimento per infermità di mente ed

applicare, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza; nella

seconda, invece, disporre la sospensione del processo fino a quando

l'imputato non riacquisti la sanità mentale.

La disparità di disciplina sarebbe ancor più ingiustificata in

quanto la disposizione di cui si denuncia l'illegittimità

costituzionale, prevedendo, ove occorra, il ricovero dell'incapace in

un manicomio giudiziario, potrebbe egualmente soddisfare le esigenze

cautelari e terapeutiche dell'infermo di mente tunc et nunc. L'art. 24

della Costituzione sarebbe vulnerato, invece, perché la norma

impugnata non consentirebbe all'infermo di mente tunc et nunc

l'esplicazione della necessaria autodifesa: il proscioglimento per

difetto di imputabilità ed il conseguente ricovero definitivo

dell'incapace in un manicomio giudiziario potrebbero infatti

costituire la risultante di elementi probatori (ad esempio: la

confessione) offerti dallo stesso imputato, privato - a causa delle sue

condizioni mentali - della possibilità di difendersi adeguatamente.

2. - Le questioni non sono fondate.

Appare, anzitutto, corretta l'interpretazione restrittiva della

norma impugnata proposta dal giudice a quo.

L'art. 88 c.p.p. contempla, infatti, esclusivamente la infermità

di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche la infermità di mente

sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del

procedimento: la diversità di disciplina, riservata, nel sistema della

legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica

della disposizione denunciata (infermità di mente sopravvenuta

dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del

processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di

proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere

e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258

c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli

infermi di mente tunc, preclude l'applicabilità a questi ultimi delle

misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo.

L'indicata diversità di disciplina non appare, tuttavia, in

contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione.

3. - Non sussiste violazione del principio di eguaglianza.

La sospensione del processo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 88

c.p.p., si rivela strumento indispensabile al fine di evitare che una

persona, sana di mente al tempas commissi delicli, venga sottoposta,

malgrado il suo attuale stato di incapacità di intendere e di volere,

ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna;

appare invece costitutiva di una ingiustificata stasi processuale nel

caso di infermità di mente sussistente al momento del fatto e

perdurante nel corso del procedimento perché a una tale condizione

psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non

ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di

proscioglimento per difetto di imputabilità.

Né l'eventuale applicazione di misure restrittive della libertà

personale, in entrambi i casi, consente di assimilare le due

situazioni, giacché mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 88 c.p.p.

potrà essere irrogata, una volta cessata la causa di sospensione, una

pena, nella fattispecie denunciata dal giudice a quo potrà derivare,

nei casi previsti dalla legge (art. 222 c.p.), soltanto l'applicazione

di una misura di sicurezza (ricovero in un manicomio giudiziario).

La Corte, al riguardo, ha già avuto occasione di affermare che il

regime delle misure di sicurezza diverge profondamente, nel sistema

della legge, da quello della pena: diversi sono, infatti i presupposti

e le esigenze teleologiche che presiedono alla irrogazione delle due

misure, diversa la disciplina normativa.

Presupposto delle misure di sicurezza è infatti la pericolosità

sociale del soggetto cui tali misure vengono applicate; a differenza

delle pene, irrogate a seguito di un giudizio di responsabilità, esse

non attuano una funzione punitiva ma di prevenzione e di difesa sociale

(sentenza 167/72), ed esplicano un compito curativo e precauzionale

(sentenza 96/70).

Un tale atteggiarsi delle misure in parola comporta una

fondamentale conseguenza sul piano della disciplina, che giustifica un

trattamento normativo distinto e, per molti versi, incompatibile con

quello della pena: basti pensare - oltre che al regime della norma

impugnata - al sistema della durata minima del ricovero in manicomio

giudiziario ed al corrispondente potere del giudice (sentenza

110/1974) di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il

termine corrispondente alla durata minima, ove sia accertata la

cessazione dello stato di pericolosità del prosciolto.

La diversità delle situazioni ora esaminate fa ritenere, quindi,

non irrazionale l'indicata disciplina differenziata e consente di

considerare non fondata la questione prospettata dal giudice a quo in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4. - Anche il richiamo all'autodifesa ed al conseguente parametro

costituzionale offerto dall'art. 24 della Costituzione, benché più

pertinente (l'art. 88 c.p.p. circoscrive, infatti, l'operatività

della sospensione al processo di merito, escludendola nel giudizio di

cassazione nel corso del quale non è contemplata alcuna personale

partecipazione dell'imputato), non è fondato.

Ed infatti la paventata lesione dell'autodifesa che, secondo il

giudice a quo, potrebbe anche condurre ad atti di vero e proprio

autolesionismo processuale, come la confessione, determinata dallo

stato mentale dell'imputato, non ha ragione di prodursi.

La Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza 186/ 73)

come gli inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una

responsabile valutazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze

del suo comportamento processuale, trovino congruo rimedio

nell'assistenza del difensore che, anche se nominato d'ufficio, deve

essere informato degli atti riguardanti il suo assistito sì da poter

espletare in modo pieno e completo l'attività a lui demandata: non

escluso l'esercizio della potestà di impugnare la decisione di

proscioglimento (sentenza 174/76).

Il giudice, inoltre, dovrà sempre vagliare criticamente, secondo

il suo libero convincimento (art. 308 c.p.p.), la fondatezza delle

dichiarazioni rese dall'incapace di intendere e di volere (ed, in

genere, il materiale probatorio da lui offerto), assegnando ad esse un

valore processuale direttamente sull'ordinato alle condizioni psichiche

dell'imputato.

L'idoneità degli strumenti in parola ad assicurare una retta

attuazione della autodifesa emerge dal rilievo che - come si è detto

- risultando l'imputato incapace di intendere e di volere al momento

del fatto, il procedimento non potrà mai concludersi con una decisione

di condanna: la valutazione della fattispecie concreta compiuta dal

giudice, in tal caso, resta circoscritta ad una pronuncia di

proscioglimento cui potrà conseguire l'applicazione della misura di

sicurezza, irrogata proprio in vista delle condizioni psichiche del

prevenuto al momento del commesso reato e quindi in funzione di un

giudizio di non responsabilità.

Una tale disciplina non sarebbe invece sufficientemente adeguata a

garantire il diritto di difesa nei casi di infermità di mente

sopravvenuta: in questa ipotesi, infatti, poiché l'imputato non

versava in stato di incapacità di intendere e di volere al tempus

commissi delicli, potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio,

una sentenza di condanna con la conseguente applicazione della pena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 88 c.p.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del

tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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