Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424

e 426 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 30 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 93 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 171 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30

novembre 1981, ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 441,

423, 424 e 426 del codice di procedura penale, "nella parte in cui

non prevedono che imputati affetti da malattie croniche - diverse da

quelle di cui all'art.88 c.p.p. - che non permettano il trasporto dei

medesimi nelle sale di udienza dei tribunali, possano prendere parte

egualmente a pubblico dibattimento, da celebrarsi con le dovute

garanzie di pubblicità e di oralità in contraddittorio con le altre

parti, in locali diversi da quelli disponibili per lo svolgimento

delle udienze pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa

Corte l'apprestamento di una apposita disciplina, che preveda gli

strumenti e le concrete modalità attraverso cui gli imputati

intrasportabili nelle aule di udienza, perché affetti da malattie

croniche, possano partecipare ad un pubblico dibattimento, il che

implica scelte riservate al legislatore (v., analogamente, sentenze

n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n.

52 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30

novembre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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