Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979

dal Pretore di Omegna, nel procedimento penale a carico di Calderoni

Mario e Pasotti Adamo, iscritta al numero 527 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del

12 settembre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Pasotti Adamo;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il Pretore di Omegna ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 cod.proc pen.,

nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del

procedimento quando l'imputato versi in stato di infermità fisica che

gli impedisca l'esercizio della difesa materiale, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione per il

dubbio che ne derivi una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto all'imputato incapace di intendere e di volere.

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non

fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la

sentenza 10 maggio 1979 n. 12, che ha escluso ogni menomazione del

diritto di difesa, e che l'ordinanza in epigrafe, pur prospettando

anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di una

ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del suddetto

diritto, non introduce nuovi motivi sostanziali di censura, in quanto

la denunciata disparità si risolve nella menomazione già

categoricamente esclusa con la citata sentenza.

Considerata l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni di parte

privata dirette a dimostrare la novità della questione, assumendo che

l'ordinanza di rimessione prospetti come privilegiata la posizione

dell'incapace di autodifesa materiale, per il quale decorre la

prescrizione, rispetto all'incapace di intendere e di volere, per il

quale la prescrizione è sospesa; mentre al contrario l'ordinanza,

obiettivamente interpretata, denuncia come sfavorevole la posizione

dell'incapace di autodifesa materiale, il cui diritto di difesa sarebbe

menomato dal decorso della prescrizione, e quindi esattamente la stessa

questione già decisa dalla citata sentenza della Corte.

Considerato, pertanto, che la questione non presenta i pretesi

profili di novità ed ha trovato confutazione nella sentenza n. 12 del

1979.

Visti gli artt. 26, secondo. comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

dell'art. 88 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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