Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 28

ottobre 1993 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale

a carico di Manfredi Goffredo, iscritta al n. 7 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha, con ordinanza del

28 ottobre 1993, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88 del codice di

procedura penale del 1930, "nella parte in cui non prevede la

sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a

trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto

impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di

durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte

civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione

civile davanti al giudice civile indipendentemente dal processo

penale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 330 del 1994 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto

comma, del codice di procedura penale del 1930, proprio nella parte

in cui non prevede, in caso di accertato impedimento fisico

permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di

comparire all'udienza, ove questo non consenta che il dibattimento

prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte

civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile;

e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di

procedura penale del 1930, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 330 del 1994, "nella parte in cui non

prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di

durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire

all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in

sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre

l'azione civile davanti al giudice civile", questione sollevata dalla

Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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