Codice di procedura penale

Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive

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Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilita' puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

  • a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ((nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice)), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
  • c)nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

Testo in vigore dal 26 luglio 2008 al 15 luglio 2010

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 656 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. I, ord. n. 18497/2026

    22 maggio 2026

    La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

    Art. 656 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 16327/2024

    18 aprile 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

    Art. 656 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 41/2025

    Questione inammissibile
    10 aprile 2025

    Per effetto della consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (Precedente: S. 212/2023 - mass. 45870).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice a quo, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria potestas iudicandi). (Precedente: S. 3/2023).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 184/2020

    Altra decisione
    30 luglio 2020

    È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, e dal GUP presso il Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione - e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - nell'elenco di quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., così determinando il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi della norma censurata, senza prevedere l'applicabilità della modifica normativa ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nonché delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, dal Tribunale di Lagonegro e dal GUP presso il Tribunale di Belluno in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 318 e 319 cod. pen. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. Poiché le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di incidenti di esecuzione promossi da condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, spetta ai rimettenti valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. ( Precedente citato: ordinanza n. 49 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).

    Art. 314 c.p. · Art. 318 c.p. · Art. 319 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 49/2020

    Altra decisione
    11 marzo 2020

    È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello di Palermo e di Caltanissetta per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma l, della legge n. 354 del 1975 il riferimento ai delitti di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. e di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater , primo comma, cod. pen., da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; nonché, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, del combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis ordin. penit., a sua volta modificato dall'art. l, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede un regime transitorio che dichiari applicabile la modifica normativa ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che, come nei giudizi a quibus , abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 314 c.p. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  21. 24 ottobre 1988 — 14 giugno 1998testo originarioper 10 anni

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 26 luglio 2008. 1 parola tolta, 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

… del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la tolto: sospensione aggiunto: Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa …

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni aggiunto: nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art656 · fonte del testo

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