Codice di procedura penale

Art. 660 c.p.p. — Esecuzione delle pene pecuniarie

Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento. L'ordine e' notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione e' notificato altresi' al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. L'ordine di esecuzione contiene altresi' l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non e' gia' stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo' depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se e' presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato e' informato che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato e' altresi' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 341 Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria e' stato disposto in rate mensili, e' convertita la parte non ancora pagata. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto a insolvibilita', il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita. Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e' accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato. L'ordinanza di conversione e' eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione gia' espiata. Durante l'esecuzione, il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

142

La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 212 ( in G.U. 1a s.s. 25/06/2003, n. 25), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 299 del D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.

Corte Costituzionale

341

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 17 aprile 2026, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 22/04/2026, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva".

Testo vigente dal 23 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 416/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la conversione delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilità del condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile, sollevata dal Pretore in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 Cost., in quanto la competenza a provvedere in ordine alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, sicché solo quest'ultimo organo è chiamato a fare applicazione della norma oggetto di impugnativa. red.: N. Oliva

    Art. 660 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 331/1994

    Questione infondata
    22 luglio 1994

    Come sostenuto dalla dottrina e come emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte, l'interpretazione da dare all'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. non è quella, come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quò, secondo la quale il potere di differimento (per un tempo non eccedente i sei mesi) della conversione della pena pecuniaria per i casi di temporanea insolvenza è esercitabile dal magistrato di sorveglianza per non più di due volte, bensì quella secondo la quale è consentita la libera reiterabilità del differimento sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o nella solvibilità (nel qual caso si procederà alla esazione della somma dovuta) o nella insolvibilità (nel qual caso si procederà a conversione). Pertanto la questione circa la lamentata impossibilità di differire ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nelle ipotesi in cui perduri la temporanea insolvenza, tra le quali rientra certamente quella in cui si viene a trovare il condannato fallito nei cui confronti la procedura fallimentare non sia ancora chiusa, deve essere dichiarata infondata, data l'erroneità della premessa interpretativa da cui parte il giudice 'a quò. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen.). - Su analoghe questioni sorte riguardo all'art. 136 cod. pen. e al nuovo regime introdotto in materia dalla legge n. 689 del 1981, v. S. nn. 149/1971, 131/1979, 108/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 660 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 23 aprile 2026. 1 parola tolta.

… della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689. tolto: 15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 17 aprile 2026, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 22/04/2026, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art660 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari