Codice penale

Art. 416-bis.1 c.p. — Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

[1]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

[2]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[3]Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

[4]Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

[5]((Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio)).

Testo vigente dal 16 giugno 2023

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 416-bis.1 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 28586/2026

    28 luglio 2026

    La Prima sezione penale, in tema di reati contro l’ordine pubblico, ha affermato che il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetto condannato per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile anche quando in relazione allo stesso sia stata applicata l’attenuante della dissociazione.

    Art. 416-bis.1 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2018 al 16 giugno 2023. 15 parole aggiunte.

aggiunto: Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416bis1 · fonte del testo

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