Art. 657 c.p.p. — Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata applicata definitivamente. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo' chiedere al pubblico ministero ((o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, al giudice)) che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della ((pena)) sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che le ((pene)) sostitutive espiate siano computate nelle ((pene)) sostitutive da eseguire per altro reato. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/2017

    Questione infondata
    19 maggio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l'asserzione del giudice a quo - secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - appare sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'affectio societatis scelerum. La valutazione della rilevanza della questione spetta al giudice rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015 ).

    Art. 657 c.p.p. · Art. 671 c.p.p. · Art. 81 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 198/2014

    Questione infondata
    11 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata; il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa. - Nel senso della ammissibilità della questione quando gli interventi additivi richiesti non si pongono in rapporto di alternatività irrisolta, ma di subordinazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 280/2011. - Nel senso che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione di ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , oppure diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 310/2010, 227/2010 e 50/2010. - Su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l'art. 271, quarto comma, del codice di rito del 1930, v. la citata sentenza n. 442/1988.

    Art. 657 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 215/1999

    Questione infondata
    3 giugno 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al p.m. che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la libertà controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, stesso codice, in quanto - posto che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno - risulta palesemente erronea la pretesa assimilazione delle due misure, sicché non può nella specie ravvisarsi alcuna violazione ne' del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ne' di quello "di umanità della pena" ai sensi dell'art. 27 Cost., non potendosi in alcun modo riconnettere alla misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio.

    Art. 657 c.p.p. · Art. 57 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art657 · fonte del testo

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