Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice

di procedura penale, promosso, in un procedimento di sorveglianza,

con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Magistrato di

sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, iscritta al

n. 139 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 15, dell'anno

2000.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i

minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27,

terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede che il Magistrato di

Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione

sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenne al momento

della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la

sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospendere

automaticamente l'esecuzione di tale sanzione, concedendo al

condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza

volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla

detenzione";

che il rimettente premette che il difensore di una persona

condannata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i

minorenni di Catanzaro alla pena di mesi sei di reclusione,

sostituita con la sanzione della semidetenzione di mesi sei, oltre

alla multa di lire 200.000, ha chiesto la sospensione

dell'esecuzione, in analogia a quanto previsto, per le pene detentive

brevi, dall'art. 656 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1

della legge 27 maggio 1998, n. 165);

che l'art. 656 cod. proc. pen. dispone che il pubblico

ministero deve sospendere l'esecuzione se la pena detentiva, anche se

residuo di maggior pena, non è superiore a tre o, in alcuni casi, a

quattro anni, per permettere al condannato di presentare, da libero,

istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;

che la giurisprudenza di legittimità, prosegue il giudice a

quo ha ritenuto applicabile la misura alternativa dell'affidamento in

prova anche ai condannati nei confronti dei quali la pena detentiva

è stata sostituita con la semidetenzione;

che tale interpretazione si fonda sul disposto dell'art. 57,

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale la

semidetenzione e la libertà controllata sono equiparate, per ogni

effetto giuridico, alla pena detentiva della specie corrispondente,

con la conseguenza che la sospensione della esecuzione deve ritenersi

applicabile, sia pure nel silenzio della legge anche alla sanzione

sostitutiva della semidetenzione;

che infatti, ad avviso del rimettente, la sospensione

dell'esecuzione ben "può qualificarsi come un effetto giuridico

della condanna", soprattutto alla luce del nuovo testo dell'art. 656

cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell'esecuzione della

pena detentiva breve come effetto automatico, in assenza di

determinate condizioni ostative, del passaggio in giudicato della

sentenza;

che ulteriore conferma circa l'applicabilità alla

semidetenzione della disciplina della sospensione automatica

dell'esecuzione si ricaverebbe dalla stessa ratio della legge n. 165

del 1998, "che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a

limitare il ricorso alla carcerazione solo ai casi in cui è

inevitabile";

che inoltre, dovendo l'esecuzione della pena essere disposta,

nel caso di specie, nei confronti di un minorenne, tale

interpretazione troverebbe conforto nella giurisprudenza della Corte

costituzionale (vengono espressamente menzionate le sentenze nn. 125

del 1992, 109 del 1997, e 436 del 1999), che ha "sempre censurato le

norme dell'ordinamento penitenziario che introducono rigidi

automatismi i quali compromettono le esigenze di individualizzazione

e di flessibilità tipiche del trattamento rieducativo relativo ai

minorenni";

che, conclude il rimettente, essendo il magistrato di

sorveglianza, ai sensi dell'art. 661 cod. proc. pen., l'organo

dell'esecuzione nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni

sostitutive, la questione è rilevante nel giudizio in corso.

Considerato che la questione ha per oggetto l'art. 656 cod. proc.

pen., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165,

nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza,

sussistendo i presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione

delle pene detentive, possa sospendere la sanzione sostitutiva della

semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare

istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;

che il rimettente, attraverso la ricostruzione del sistema

dei rapporti tra la sanzione sostitutiva della semidetenzione e le

misure alternative alla detenzione, perviene alla conclusione che

l'art. 656 cod. proc. pen. sia applicabile - malgrado il testuale

riferimento alle sole "pene detentive" - anche alla sanzione

sostitutiva della semidetenzione, e rileva che, a maggior ragione,

questa conclusione deve valere nell'ipotesi di condannato minorenne;

che nel prospettare tale soluzione il rimettente richiama la

costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura

alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere

applicata anche alla persona condannata a pena detentiva sostituita

con la semidetenzione, e valorizza, in particolare, il dettato

dell'art. 57 della legge n. 689 del 1981, che dispone che "per ogni

effetto giuridico" la semidetenzione e la libertà controllata si

considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella

della pena sostituita, rilevando che tra gli effetti giuridici sono

compresi anche quelli connessi all'esecuzione della sentenza;

che secondo il giudice a quo la soluzione interpretativa da

lui seguita è conforme alla ratio della legge n. 165 del 1998, "che

tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il

ricorso alla carcerazione solo a casi in cui è inevitabile";

che il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni

per cui è possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo

656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, così interpretando la norma

censurata in modo conforme a Costituzione, chiede a questa Corte una

sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di

sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva

della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive

al pubblico ministero;

che tuttavia il giudice a quo nel formulare tale richiesta,

non spiega perché il sistema così ricostruito precluda al

magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione

censurata;

che, d'altro canto, il rimettente non richiama alcun

parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva

allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico

ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dall'art. 656

cod. proc. pen. per consentire al condannato di accedere alle misure

alternative alla detenzione;

che pertanto la questione, nei termini in cui è prospettata,

va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e

31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza

del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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