Art. 624-bis c.p. — Furto in abitazione , furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari

[1]Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[2]Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.((La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene)).

[3]((La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500)).

[4]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 385

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

385

La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.".

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 173/2025

    Ha colpito questo articolo
    27 novembre 2025

    Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901). (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima ratio di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).

    Art. 624-bis c.p. · Art. 89 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 130/2026

    Questione infondata
    16 luglio 2026

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 105/2026

    Questione infondata
    11 giugno 2026

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati. L’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati.Il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui.(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, per il furto in abitazione, la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; e dal Tribunale di Siena, sez. penale, in composizione monocratica, anche in ragione della previsione di una pena più elevata, nel minimo edittale, di quella prevista per il reato di lesioni gravi di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. La prima questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025 e quindi sopravvenuta ad entrambe le ordinanze. Le quali non apportano, in parte qua, argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza o tali da indurre ad una diversa conclusione. Non è infatti irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore. L’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Siena può essere scrutinata alla luce della medesima pronuncia, essendo diretta a sindacare una scelta di dosimetria sanzionatoria che non viola il canone di ragionevolezza). (Precedenti: S. 193/2025 - mass. 47070; O. 195/2025 - mass. 47079; O. 97/2024 - mass. 46165; O. 78/2024 - mass. 46104; O. 214/2023 - mass. 45868).

    Art. 624-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 582 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 4 parole tolte, 62 parole aggiunte in 2 capoversi.

… profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona tolto: ovveroaggiunto: .La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza aggiunto: direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su aggiunto: somme di denaro o beni di valore tolto: tale aggiunto: tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita'aggiunto: , si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.

La pena e' della reclusione da tolto: cinque aggiunto: sei a dieci anni e della multa da euro 1.tolto: 000aggiunto: 500 a euro 2.500 se il reato aggiunto: di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61aggiunto: . Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art624bis · fonte del testo

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