Art. 406 — Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario

[1]Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorita' giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorita' giudiziaria militare, a richiesta del procuratore del Re Imperatore o del pretore, diretta al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale e' ascritta la nave su cui il condannato e' imbarcato.

[2]Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

[3]Il procuratore militare del Re Imperatore designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art406 · fonte del testo

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