Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10,

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 27 maggio

1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale

ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni),

promossi con ordinanze emesse il 13 luglio 1998 dal tribunale di

sorveglianza di Napoli e il 27 agosto 1998 (n. 3 ordinanze) dal

tribunale di sorveglianza di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn.

855, 877, 878 e 879 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva, in riferimento

agli artt. 24, 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come

sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche

all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio

1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui

prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità

all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione

domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti

domiciliari. La previsione oggetto di impugnativa, osserva il

rimettente, risulterebbe "eccezionale" sotto un duplice profilo: per

un verso, infatti, la decisione del tribunale di sorveglianza è

adottata de plano; sotto altro profilo, anche il provvedimento di

sospensione dell'esecuzione viene disposto d'ufficio dal pubblico

ministero e, dunque, in assenza di previa istanza dell'interessato.

Da ciò scaturirebbe anzitutto, a parere del giudice a quo, una

violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, attesa la

varietà delle misure alternative e degli specifici interessi e

aspettative che il condannato può nutrire, soltanto la

partecipazione di quest'ultimo al procedimento di sorveglianza lo

pone in condizione di sostenere adeguatamente le proprie ragioni.

Violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto la

decisione sulla ammissione alla detenzione domiciliare viene

determinata automaticamente dallo stato privativo della libertà

personale in cui si trova al momento del passaggio in giudicato della

sentenza il condannato e non dalla valutazione complessiva della

situazione personale, familiare e sociale dello stesso.

Si ravvisa, infine, una disparità di trattamento tra chi,

trovandosi agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in

giudicato della sentenza, sia stato condannato a pena detentiva non

superiore a tre o quattro anni e chi, pur dovendo espiare la stessa

pena, sia libero al momento della condanna definitiva, giacché

soltanto quest'ultimo potrà chiedere la sospensione della esecuzione

con contestuale richiesta della misura alternativa più adeguata alla

propria concreta situazione, avvalendosi di tutte le garanzie del

procedimento di sorveglianza.

2. - L'identica questione è stata sollevata anche dal tribunale di

sorveglianza di Palermo, il quale, con tre ordinanze recanti la

medesima motivazione, espressamente richiama e fa rinvio alle

argomentazioni svolte dal tribunale di sorveglianza di Napoli.

Puntualizza il tribunale palermitano di ritenere centrale la

violazione del principio sancito dalla direttiva n. 96 della

legge-delega n. 81 del 1987 in tema di giurisdizionalizzazione della

fase esecutiva e di garanzia del contraddittorio, come d'altra parte

reso evidente dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha

esteso le garanzie della giurisdizione piena "anche a procedimenti di

contenuto minore", come nel caso della sentenza n. 53 del 1993.

3. - Nei giudizi non si sono costituite le parti private né ha

spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Le doglianze dei giudici a quibus, identiche nei vari atti di

rimessione e dunque tali da comportare la riunione dei relativi

giudizi, sono incentrate sulla previsione dettata dal comma 10

dell'art. 656 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della

legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di

procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni), il quale stabilisce che, ricorrendo le condizioni di

applicabilità della disciplina relativa alla sospensione

dell'esecuzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo, se il

condannato si trova agli arresti domiciliari, il pubblico ministero

sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione trasmettendo gli

atti al tribunale di sorveglianza, il quale provvede "senza

formalità" alla "eventuale" applicazione della detenzione

domiciliare. Stabilisce, poi, la disposizione impugnata che, nelle

more della decisione, il condannato "permane nello stato detentivo

nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena

espiata a tutti gli effetti". La richiesta dei Tribunali rimettenti

è concorde, e mira, non ad una sentenza manipolativa o additiva, ma

alla caducazione dell'intero procedimento de plano e della

conseguente statuizione - per così dire vincolata e senza richiesta

dell'interessato - demandata all'organo di sorveglianza. Tre i

parametri a tal proposito invocati: anzitutto si prospetta violazione

del diritto di difesa, assumendosi che soltanto la diretta

partecipazione del condannato può consentirgli di far valere gli

specifici interessi che intende perseguire; viene dedotta, poi,

violazione dell'art. 27 della Costituzione, giacché la applicazione

della misura della detenzione domiciliare scaturirebbe non da una

valutazione complessiva della situazione del condannato, ma dallo

status libertatis in cui il medesimo versa all'atto del passaggio in

giudicato della sentenza; compromesso, infine, sarebbe il principio

di uguaglianza, in quanto, a parità di condanna, soltanto il

condannato che si trovi in stato di libertà può "richiedere la

sospensione della esecuzione della pena con la contestuale istanza

della misura alternativa alla detenzione che, a proprio opinabile

giudizio, meglio risponda alla concreta situazione personale,

familiare, sociale, nonché rispetto alla quale abbia maggiori

aspettative circa una decisione favorevole avvalendosi "a tal fine di

tutte le garanzie del procedimento di sorveglianza di cui agli artt.

666 e 678 c.p.p.". Il tribunale di sorveglianza di Palermo, a sua

volta, nell'evocare gli stessi parametri, richiamando espressamente

tutte le considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di

rimessione pronunciate dal tribunale di sorveglianza di Napoli, ha in

particolare sottolineato il contrasto che sarebbe dato riscontrare

tra la norma impugnata e la direttiva n. 96 della legge-delega n. 81

del 1987, relativa alle garanzie di giurisdizionalità nella fase

della esecuzione ed alla necessità del contraddittorio, pur non

deducendo alcun profilo di eccesso di delega, essendo stata la norma

in esame introdotta con legge ordinaria.

2. - La questione non è fondata.

I rilievi critici sviluppati dai giudici a quibus non possono certo

ritenersi né isolati né pretestuosi, giacché essi trovano quasi

testuale rispondenza nelle posizioni assunte dalla maggior parte dei

commentatori che si sono sin qui occupati della normativa oggetto di

impugnativa. Tuttavia, nonostante le perplessità che la disposizione

impugnata può generare sul piano non soltanto della coerenza

sistematica ma anche dei problemi pratici che dalla stessa possono

scaturire, deve escludersi che i rilievi a tal proposito formulati

assumano uno specifico risalto costituzionale, almeno se riferiti ai

parametri ed ai profili enunciati nelle ordinanze di rimessione.

Quanto, infatti, al diritto di difesa che si assume essere violato,

è agevole osservare che non può ritenersi in contrasto con quel

principio una disposizione che si limiti a configurare un intervento

de plano a sua volta teso a verificare la applicabilità di una

misura alternativa in sé non deteriore rispetto alla condizione in

cui versa il condannato a quel momento. La legittimità dei

provvedimenti de plano o delle determinazioni in sé suscettibili di

dar luogo a contraddittorio differito o eventuale è stata infatti

più volte affermata da questa Corte ed è ormai da tempo

pacificamente riconosciuta anche in dottrina. A ben guardare, anzi,

il profilo dedotto dai giudici a quibus non attiene neppure al

difetto di contraddittorio in sé e per sé considerato, ma alla

necessità di consentire al condannato di esprimere le sue

valutazioni o scelte in ordine alla misura alternativa che risponda

meglio delle altre ai suoi specifici interessi. L'interlocuzione alla

quale i rimettenti fanno riferimento, dunque, non è costruita in

chiave di difesa stricto sensu, ma nella più circoscritta

prospettiva di rappresentare i propri interessi e le proprie

aspettative in una "occasione" che può assumere rilievo

costituzionale soltanto ove quella fosse l'unica "occasione" offerta

al condannato per far sentire la propria voce e formulare le proprie

richieste in ordine alle misure da applicare; conclusione, questa,

non soltanto non legittimata dal dato normativo, ma neppure

prospettata dagli stessi giudici a quibus. Vale la pena di

sottolineare, a tal proposito, che la Corte di cassazione ha

recentemente avuto modo di puntualizzare che il tribunale di

sorveglianza può provvedere de plano e senza garanzia di

contraddittorio solo nella eventualità in cui ritenga di poter

applicare la detenzione domiciliare, giacché, in caso contrario,

deve essere seguita la procedura in contraddittorio prevista in via

ordinaria dagli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen. (Cass.,

Sez. I, 15 aprile 1999, n. 3005). È evidente, quindi, che il

condannato al quale viene de plano applicata la misura della

detenzione domiciliare non può ritenersi privato del diritto di

richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga

di aver titolo, sicché la disposizione di cui si discute finisce per

atteggiarsi come provvedimento d'urgenza e a connotazioni

eminentemente interinali, in vista dell'ordinario procedimento di

sorveglianza ove il condannato non ritenga di "accettare" la misura

applicatagli. Al tempo stesso, ed a conferma del carattere non

preclusivo del regime qui in esame, sta il rilievo che nessun dato

testuale o di sistema consente di ravvisare elementi di

incompatibilità tra la disciplina oggetto di impugnativa e quella

dettata dal parimenti novellato art. 47, comma 4, dell'Ordinamento

penitenziario: disposizione, quest'ultima, in base alla quale è

stabilito che se l'istanza di affidamento in prova al servizio

sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena,

in presenza di determinate condizioni è consentito al magistrato di

sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la

liberazione del condannato.

Se la finalità della norma censurata è stata quindi quella di

impedire che il condannato agli arresti domiciliari potesse far

ingresso in carcere all'atto dell'esecuzione della condanna prima di

poter accedere alla misura alternativa più simile a quella

cautelare, se ne deve concludere che tale obiettivo - in sé volto ad

impedire un grave danno per il condannato - pur potendo essere

realizzato attraverso una articolazione normativa tecnicamente

diversa da quella prescelta, non può certo ritenersi lesivo di

valori costituzionali, specie se si considera che la stessa legge n.

165 del 1998, all'art. 4, ha profondamente mutato la configurazione

della detenzione domiciliare, posto che le relative connotazioni

consentono ora effettivamente di tracciare un qualche parallelismo

con la misura degli arresti domiciliari, in termini senz'altro meno

labili rispetto al passato.

3. - Quanto, poi, alla violazione dell'art. 27 della Costituzione,

è agevole osservare che la misura della detenzione domiciliare

applicata de plano e "d'ufficio" a chi si trovi agli arresti

domiciliari all'atto della condanna e nelle condizioni per fruire

della indicata misura alternativa, non determina alcun tipo di

interferenza sulla funzione rieducativa della pena, giacché si

anticipa - evitando i naturali allungamenti dei tempi che sarebbero

cagionati da una procedura camerale partecipata - ciò al quale il

condannato avrebbe diritto come misura "minima" applicabile. Va

osservato a questo riguardo che la misura della detenzione

domiciliare, come si è accennato ora mutata nella propria struttura

ad opera della stessa legge n. 165 del 1998, non è più

caratterizzata da quella eminente finalità umanitaria ed

assistenziale che prima la contraddistingueva (v. sentenze n. 173 del

1997 e n. 165 del 1996), ma ha assunto aspetti sicuramente più

vicini alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento

sociale. La circostanza, infatti, che la misura in questione non sia

più limitata ai "soggetti deboli", prima previsti come destinatari

esclusivi della misura stessa dall'art. 47-ter dell'Ordinamento

penitenziario, ma sia applicabile in tutti i casi di condanna a pena

non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena) purché

la misura sia idonea ad evitare il pericolo di recidiva, sta a

dimostrare che in queste ultime ipotesi la pena o il residuo di pena

detentiva breve legittimano l'applicazione della misura in quanto

volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà

pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti

familiari ed intersoggettivi, senza incidere negativamente sulle

eventuali opportunità di lavoro. In questa prospettiva è evidente

che la detenzione domiciliare "d'ufficio" al condannato che ne abbia

titolo e che si trovi in una condizione limitativa della libertà

assai simile a quella misura, appare essere previsione non soltanto

non in contrasto, ma addirittura in linea con il parametro

costituzionale che si pretende esser stato compromesso.

4. - Per quanto infine concerne la prospettata violazione dell'art.

3 della Costituzione, è agevole rilevare che la questione, nei

termini in cui è sviluppata, è palesemente priva di fondamento, in

quanto i giudici a quibus contraddittoriamente finiscono per porre a

raffronto fra loro due situazioni eterogenee, quali sono quella

dell'imputato in stato di libertà rispetto a quella in cui versa chi

si trova agli arresti domiciliari al momento della condanna: a ciò

va aggiunto, sotto altro profilo, che il ragionamento svolto dai

giudici rimettenti non tiene in alcuna considerazione la circostanza

che il condannato al quale è applicata la misura della detenzione

domiciliare è sempre in condizione di chiedere qualsiasi altra

misura alternativa, sicché la pretesa disparità finisce per

risultare, anche per questo aspetto, soltanto apparente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10, del codice di

procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 27

maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura

penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 3 e 27 della

Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli e dal tribunale

di sorveglianza di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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