Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive

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Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ((o sei)) anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza ((o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico)), l'esecuzione della pena avra' corso immediato. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione ((utile questa, salvi i casi di inammissibilita')) puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. ((Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.)) Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

  • a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ((, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;))
  • b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
  • c)nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 26 luglio 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 656 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, ord. n. 18497/2026

    22 maggio 2026

    La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

    Art. 656 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 16327/2024

    18 aprile 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

    Art. 656 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 33 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 3/2023

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 2023

    Il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza. L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza, quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena. Infatti: a) l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria; b) quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena; c) ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44619; S. 41/2018 - mass. 40066).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Non sussistono sufficienti ragioni per non applicare anche nel caso in esame la regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per quello, strutturalmente affine, di incendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica - e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo -, comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo. L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Savona comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.). (Precedenti: S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 125/2016 - mass. 38890).

    Art. 656 c.p.p. · Art. 423-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/2018

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 2018

    Sono ammissibili le questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il rimettente assolve con motivazione adeguata e convincente l'obbligo di verificare la praticabilità dell'interpretazione adeguatrice, argomentando che la lettera della disposizione cesurata - nella specie l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).

    Art. 656 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/2017

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i reati indicati si applichi ai minorenni. Le ordinanze di rimessione hanno indicato i dati di fatto sufficienti a rendere le questioni rilevanti nei rispettivi giudizi (esistenza di ordine d'esecuzione della sentenza di condanna per una pena residua inferiore a tre anni e titolo del reato per il quale è intervenuta la condanna preclusiva della sospensione, altrimenti applicabile), non risultando perciò significativa la mancata indicazione di elementi ulteriori, sulla quale è basata l'eccezione.

    Art. 656 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 21 agosto 2026 — oggiin vigoreper un mese
  2. 9 agosto 2026 — 21 agosto 2026per 12 giorni
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  5. 5 luglio 2024 — 10 agosto 2024per un mese
  6. 4 aprile 2024 — 5 luglio 2024per 3 mesi
  7. 26 gennaio 2023 — 4 aprile 2024per un anno
  8. 30 dicembre 2022 — 26 gennaio 2023per 27 giorni
  9. 4 dicembre 2018 — 30 dicembre 2022per 4 anni
  10. 10 novembre 2018 — 4 dicembre 2018per 24 giorni
  11. 8 marzo 2018 — 10 novembre 2018per 8 mesi
  12. 4 maggio 2017 — 8 marzo 2018per 10 mesi
  13. 9 giugno 2016 — 4 maggio 2017per 11 mesi
  14. 20 agosto 2013 — 9 giugno 2016per 3 anni
  15. 15 luglio 2010 — 20 agosto 2013per 3 anni
  16. 26 luglio 2008 — 15 luglio 2010per un anno
  17. 28 febbraio 2006 — 26 luglio 2008per 2 anni
  18. 8 dicembre 2005 — 28 febbraio 2006per 3 mesi
  19. 21 gennaio 2001 — 8 dicembre 2005per 5 anni
  20. 14 giugno 1998 — 21 gennaio 2001per 3 anni
  21. 24 ottobre 1988 — 14 giugno 1998testo originarioper 10 anni

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006. 35 parole tolte, 147 parole aggiunte in 3 capoversi.

… detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni tolto: ovvero a quattro aggiunto: o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico … 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza tolto: nonche' la certificazione da allegare aggiunto: o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli tolto: 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aggiunto: 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. L'istanza deve essere presentata dal condannato o … cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione tolto: prescritta o necessaria, questa aggiunto: utile questa, salvi i casi di inammissibilita' puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni … inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. aggiunto: Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva … il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. tolto: 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioniaggiunto: , fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penaleaggiunto: . Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art656 · fonte del testo

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