Codice penale

Art. 625 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: 277

[2]1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;

[3]2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

[4]3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

[5]4° se il fatto e' commesso con destrezza;

[6]5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

[7]6° se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

[8]7° se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;

  • 7-bis)se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

[9]8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

  • 8-bis)se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • 8-ter)se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

[10]Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila. 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 23 giugno 2017, n. 103

277

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»".

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/2021

    Questione inammissibile
    24 dicembre 2021

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa - operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina - di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. ( Precedenti: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971 ).

    Art. 625 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 136/2020

    Questione inammissibile
    6 luglio 2020

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, cod. pen., dal momento che il rimettente ha dato conto dei motivi per cui deve fare applicazione della cornice edittale di cui alla disposizione censurata e ha richiamato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Art. 625 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1974

    Altra decisione
    26 giugno 1974

    ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONF…

    Art. 625 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 3 agosto 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art625 · fonte del testo

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