Art. 500 c.p.p.
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(( (Contestazioni nell'esame testimoniale). Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione, possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformita' rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalita' della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinita' dell'esame. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
38La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale: - del presente articolo, terzo comma. - del presente articolo quarto comma "nella parte in cui non prevede l' acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero".
Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 6 aprile 2001
