Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

degli artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del codice di

procedura penale, promossi con n. 7 ordinanze emesse da diverse

autorità giudiziarie, iscritte rispettivamente ai nn. 21, 214, 290,

429, 439, 497 e 555 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 14, 18, 27, 33 e 36, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 ottobre 1990

(r.o. n. 21 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia

giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul

contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite".

Il remittente premette che il processo concerne un tentativo di

furto commesso in danno di turista straniera in transito a Firenze,

divenuta irreperibile per avere mutato la propria residenza

all'estero, e quindi assente al dibattimento nonostante il rituale

esperimento della notificazione eseguita con deposito degli atti in

cancelleria, a norma dell'art. 154 del codice di procedura penale.

Rileva altresì che il verbale di denuncia, per la parte in cui

contiene dichiarazioni testimoniali, è stato dichiarato non

acquisibile nel fascicolo dibattimentale per i seguenti motivi: a)

impossibilità di procedere, per l'assenza del testimone, a previa

contestazione delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria

sul luogo e nell'immediatezza del fatto; b) inapplicabilità nella

specie dell'art. 511, secondo comma, del codice di procedura penale,

il quale disciplina la leggibilità di atti già legittimamente

acquisiti al processo, ma non amplia le condizioni di acquisibilità,

stabilite dall'art. 500, quarto comma, dello stesso codice; c)

impossibilità di applicare nella specie anche l'art. 512 (lettura di

atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), in quanto le

dichiarazioni del testimone sono state rese alla polizia giudiziaria

e non anche al pubblico ministero (e, comunque, anche ove fossero

state rese al pubblico ministero, la lettura non sarebbe ugualmente

consentita, in quanto l'irreperibilità sopravvenuta del testimone

non appare costituire "impossibilità di ripetizione" dell'atto,

posto che non trattasi di latitante o evaso e che, quindi, con le

necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora anche

all'estero).

Ciò posto, prosegue il giudice a quo, a seguito dell'istanza del

pubblico ministero di assunzione, quale testimone indiretto, del

vigile urbano verbalizzante (in ordine alle circostanze riferite "a

caldo" dalla derubata e trasfuse nel verbale di denuncia), diviene

rilevante - in quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilità

per il pubblico ministero di introdurre prove a sostegno dell'accusa

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale, in quanto vieta agli ufficiali

ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di

irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da

questo acquisite.

La questione appare, poi, non manifestamente infondata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale assoluto

divieto si fonda sull'inaccettabile implicito presupposto della

inattendibilità e tendenziosità dei testimoni qualora essi

appartengono alla polizia giudiziaria, così violando il principio di

eguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini dinanzi alla

legge. Il legislatore, conclude il remittente, nell'intento di

parificare i poteri delle parti, appare aver ecceduto in senso

opposto, negando attendibilità a testi normalmente qualificati

proprio per la loro funzione di primi interlocutori delle parti

offese da comportamenti delittuosi.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, conclude per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza

della questione.

La questione sarebbe, innanzitutto, inammissibile per irrilevanza,

in quanto il giudice a quo censura l'art. 195, quarto comma, del

codice di procedura penale nella parte in cui vieta agli ufficiali ed

agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle

dichiarazioni acquisite da testimoni "in caso di irreperibilità di

questi"; ma, nella specie, nella stessa ordinanza di rimessione si

afferma che il testimone non può considerarsi irreperibile, dato

che, "con le necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora

anche all'estero". Ne deriva che, anche ove la norma impugnata fosse

dichiarata illegittima, la testimonianza dell'agente di polizia

giudiziaria non potrebbe comunque essere acquisita, ai sensi del

terzo comma dello stesso art. 195.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che il divieto, per gli ufficiali

ed agenti di polizia giudiziaria, della testimonianza de relato

discende non da una aprioristica valutazione negativa della loro

attendibilità, ma dalla circostanza che trattasi di soggetti

istituzionalmente deputati alla raccolta, ai fini processuali, delle

dichiarazioni dei terzi: la norma denunciata persegue una finalità

di garanzia della genuinità delle acquisizioni processuali ed è

frutto di scelta discrezionale del legislatore, come tale non

censurabile in questa sede.

2.1. - Con successive ordinanze del 19 dicembre 1990 e del 5 marzo

1991 (r.o. nn. 214 e 439 del 1991), il Pretore di Firenze ha

nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale, svolgendo argomentazioni

sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'ordinanza di

rimessione di cui al precedente punto 1.1.

2.2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'inammissibilità o,

comunque, l'infondatezza della questione, rinviando alle

considerazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza

del medesimo giudice n. 21 del 1991.

3.1. - Con ordinanza del 26 febbraio 1991 (r.o. n. 290 del 1991),

il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo

comma, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 195, quarto comma, 500,

quarto comma, e 512 del codice di procedura penale.

Il remittente premette, in punto di fatto, che, nel corso

dell'esame testimoniale di un ufficiale di polizia giudiziaria

indicato dal pubblico ministero, è emerso che costui aveva assunto,

nell'immediatezzadel fatto, da persona poi deceduta dopo qualche ora

a seguito di intossicazione acuta da eroina, informazioni in ordine

all'identità del soggetto che aveva ad essa fornito la detta

sostanza stupefacente. Allorché l'ufficiale di polizia giudiziaria

era sul punto di riferire il contenuto delle dichiarazioni acquisite,

la difesa dell'imputato ha eccepito il divieto di deposizione de

relato di cui all'art. 195, quarto comma, del codice di procedura

penale; la medesima difesa si è poi opposta alla richiesta del

pubblico ministero di allegazione al fascicolo d'ufficio - in quanto

atto irripetibile - del verbale delle informazioni assunte (redatto

dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357, lett. c), c.p.p.),

richiamandosi agli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice stesso.

Ciò posto, il giudice a quo osserva che il congegno normativo

oggetto di censura - in attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2

della legge delega - è così articolato: divieto assoluto per il

testimone ufficiale o agente di polizia giudiziaria di deporre sulle

dichiarazioni ricevute (art. 195, quarto comma); divieto di lettura

del verbale redatto ex art. 357, lett. c), nonostante la sopravvenuta

irripetibilità delle dichiarazioni, consentendosi solo la lettura

degli atti, divenuti irripetibili, assunti dal pubblico ministero o

dal giudice (art. 512); divieto di acquisizione al fascicolo per il

dibattimento dei verbali redatti ex art. 357, lett. c), ove non siano

stati utilizzati per le contestazioni, anche quando la contestazione

non è più possibile perché l'esame non è più effettuabile (art.

500, quarto comma).

Tale congegno di sbarramento, prosegue il remittente, viola

innanzitutto, quanto all'art. 195, quarto comma, il principio di

ragionevolezza e di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini

dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), in quanto discrimina i cittadini

chiamati a testimoniare. Infatti, il terzo comma del citato articolo

consente la testimonianza indiretta qualora la fonte non sia più

esaminabile per morte, infermità o irreperibilità, ma ciò solo per

i testimoni "comuni" e non per gli appartenenti alla polizia

giudiziaria, per i quali vige invece il categorico divieto di cui al

successivo quarto comma. Tale diversità di trattamento è

irrazionale perché non rispondente ad alcuna concreta situazione

personale differenziale tra i soggetti chiamati a deporre, a meno che

non si voglia sostenere che se il cittadino testimone è anche

appartenente alla polizia giudiziaria allora diviene in sé

inattendibile o comunque meno attendibile degli altri cittadini.

L'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale

violerebbe, inoltre, prosegue il remittente, l'art. 24 della

Costituzione, comprimendo i diritti di difesa della parte civile e

vulnerando in ogni caso la parità tra accusa - pubblica o privata -

e difesa. Sarebbe chiara, infatti, la disparità di posizione nella

quale si trovano tali parti processuali, sotto l'aspetto del diritto

alla prova relativa alla pretesa di cui sono portatori, considerato

che gli appartenenti alla polizia giudiziaria, proprio per il loro

dovere di ricevere informazioni utili all'accertamento del reato e

all'individuazione dei responsabili, sono normalmente, e per così

dire funzionalmente, i testi dell'accusa, pubblica e privata.

Il giudice a quo ritiene, poi, che il perentorio divieto di cui

alla norma in esame "riverberi la propria incostituzionale

irrazionalità anche sugli artt. 500 n. 4 e 512 del codice di

procedura penale". I divieti posti da queste ultime norme si sommano

infatti con quello di cui all'art. 195, quarto comma, e tutti insieme

finiscono per formare uno sbarramento assoluto alla utilizzazione

processuale proprio di quelle dichiarazioni che, per essere state

rese nella immediatezza del fatto, sono guardate con più favore

dallo stesso legislatore, perché ritenute giustamente più

attendibili rispetto alle altre sommarie informazioni testimoniali,

tanto che solo alle prime è consentito l'ingresso nel fascicolo

processuale secondo le modalità stabilite nell'art. 500, quarto

comma. Qualora, però, il teste esaminato nell'immediatezza sia

deceduto o divenga irreperibile, il denunciato congegno normativo

determina l'irrimediabile perdita di tali dichiarazioni, spesso le

uniche raccolte e raccoglibili.

Anche gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura

penale, prosegue il remittente, suscitano pertanto seri dubbi di

legittimità costituzionale, non solo in riferimento agli artt. 3

(principio di ragionevolezza) e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione (diritto di difesa), ma anche - sempre unitamente

all'art. 195, quarto comma - per violazione di "un principio di

Costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della

Costituzione e che può sinteticamente essere riassunto come

l'esigenza fondamentale dello Stato - cui corrispondono legittime

aspettative dei cittadini - di assicurare l'effettivo e concreto

esercizio della giurisdizione penale".

Infine, le norme denunciate violerebbero, ad avviso del

remittente, anche l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in

quanto il divieto di assumere e valutare le deposizioni di cittadini

al corrente di fatti rilevanti ai fini della decisione comporta

l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione.

3.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato - premesso che "ove la ricostruzione del

sistema prospettata dal Tribunale fosse corretta, i dubbi di

costituzionalità puntualmente individuati sembrerebbero in effetti

fondati" - osserva che la premessa interpretativa dalla quale muove

il remittente non può essere condivisa, sulla base di considerazioni

di ordine testuale e logico-sistematico. In particolare, va ritenuto

che il divieto di deporre di cui all'art. 195, quarto comma, c.p.p.

non sussiste rispetto alle dichiarazioni acquisite da qualunque

"generico" soggetto, ma esclusivamente rispetto a quelle rese da

persona che il codice qualifica come "testimone", nel significato

tecnico di soggetto chiamato a rivestire l'ufficio testimoniale. Ne

deriva che l'impossibilità di deporre esiste solo e nei limiti in

cui la persona le cui dichiarazioni sono state acquisite dalla

polizia giudiziaria abbia assunto nel procedimento la qualità di

testimone: ove ciò non avvenga, per morte o altra causa, cade

l'inibitoria a deporre, proprio perché, mancando il "testimone",

l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria si troverà nella

identica posizione di chiunque renda una testimonianza indiretta. Un

sicuro indice di tale tesi si rinviene, prosegue l'Avvocatura, nel

fatto che il legislatore non ha individuato il fenomeno della

testimonianza de relato (art. 195, commi 1 e 3) nel fatto di colui

che si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad "altri testimoni",

bensì ha adottato il termine "altre persone", che tali cessano di

essere, per divenire testimoni, allorché ne venga disposto il

relativo esame. Vi è quindi una sola peculiarità per ciò che

attiene alla polizia giudiziaria: una volta che la persona abbia

assunto la qualità di testimone e la sua voce venga pertanto

acquisita secondo la dinamica tipica di quel mezzo di prova, le

dichiarazioni precedentemente rese non possono formare oggetto di

deposizione da parte della polizia giudiziaria, perché ciò

equivarrebbe ad introdurre un elemento eteronomo rispetto al veicolo

tipico di utilizzazione processuale degli atti a contenuto

dichiarativo, cioè quello delle contestazioni.

La tesi ermeneutica così delineata, conclude l'Avvocatura dello

Stato, non solo elide le censure del remittente, alimentate dal

presupposto di ritenere che le dichiarazioni rese in articulo mortis

siano necessariamente favorevoli all'accusa, ma anche quelle che

potrebbero muoversi nella ipotesi inversa, cioè in quella che si

realizzerebbe laddove quelle dichiarazioni fossero l'unico elemento

favorevole all'imputato.

4.1. - Con due ordinanze sostanzialmente identiche del 28 febbraio

e 9 aprile 1991 (r.o. n. 497 e 429 del 1991), il Tribunale di Verona,

premesso che il pubblico ministero aveva chiesto di procedere

all'esame testimoniale degli agenti di polizia giudiziaria che

avevano raccolto la denuncia della persona offesa, resasi

successivamente irreperibile, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale:

" a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali e agenti di

polizia giudiziaria una disciplina diversa da quella di cui ai commi

1 e 2 dello stesso articolo;

b) nella parte in cui detta una disciplina diversa anche in

relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del comma 3

dello stesso art. 195".

Osserva il Tribunale remittente che ai sensi dell'art. 195 c.p.p.

la testimonianza de relato è sempre possibile, salva la previsione

che il giudice a richiesta di parte o anche d'ufficio disponga

l'esame delle persone direttamente a conoscenza dei fatti. Per

contro, il quarto comma detta per i soli ufficiali ed agenti di p.g.

una regola opposta che preclude in modo assoluto tale testimonianza

de relato, "escludendo irragionevolmente ogni possibile distinzione

di situazioni concrete e creando una sorta di privilegio odioso nei

confronti di soggetti la cui attendibilità non è di per sé diversa

da quella di ogni altro testimone".

L'irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento

sono, poi, particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto

del testimone di riferimento risulti impossibile per morte,

infermità o irreperibilità del medesimo, situazioni nelle quali è

sempre possibile la utilizzabilità della testimonianza de relato,

salvo che la stessa provenga da ufficiali o agenti di p.g.

In definitiva, conclude il giudice a quo, risultano violati i

canoni di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento e in

particolare risulta leso il principio che vieta disparità di

trattamento collegate a condizioni personali e sociali senza una

razionale giustificazione, non apparendo tale quella che si fonda su

un generale sospetto di inaffidabilità di organi della pubblica

amministrazione.

4.2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, limitandosi a richiamare - quanto

all'ordinanza n. 429 del 1991 - l'atto di intervento relativo

all'ordinanza del Pretore di Firenze n. 21 del 1991, e sostenendo -

in ordine all'ordinanza n. 497 del 1991 - l'infondatezza della

questione, in quanto il divieto in esame non discende da una

aprioristica valutazione negativa della attendibilità degli

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ma dalla circostanza che

trattasi di soggetti istituzionalmente deputati alla raccolta, ai

fini processuali, delle dichiarazioni dei terzi.

5.1. - Con ordinanza del 16 maggio 1991 (r.o. n. 555 del 1991), il

Pretore di Venezia - sezione distaccata di Mestre - ha a sua volta

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,

quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui è

fatto divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di

deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni".

Premette il remittente che il pubblico ministero, all'esito

dell'esposizione introduttiva, aveva chiesto l'ammissione degli esami

testimoniali della parte offesa e dei sottufficiali dei carabinieri

che si erano occupati delle indagini, ma l'esame di questi ultimi,

allorché si accingevano a dichiarare come e da chi avessero appreso

circostanze evidenzianti le eventuali responsabilità degli imputati,

veniva ripetutamente interrotto dalla difesa che eccepiva il divieto

di cui alla norma impugnata.

Tale divieto, osserva il giudice a quo, impedendo, nella

fattispecie, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria da terzi nell'immediatezza, non consente al pubblico

ministero di portare a conoscenza del giudice elementi a fondamento

dell'accusa, con grave compromissione del diritto alla prova del

pubblico ministero stesso. La scelta del legislatore di discriminare

il teste, ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto ai testi comuni

cittadini, laddove entrambi possano riferire, de relato, circostanze

utili sui fatti oggetto di prova è illogica, irrazionale e

incongruente. Tali vizi appaiono ancor più evidenti, prosegue il

remittente, ove si consideri che agli agenti ed ufficiali di polizia

giudiziaria incombe una serie di obblighi istituzionali (artt.

347-351 c.p.p.) e non è dato comprendere come tali attività -

peraltro penalmente sanzionate in caso di omissione - si concilino

con il divieto di testimonianza indiretta, se non in una logica di

eccesso di garantismo in contrasto con il principio che la

giurisdizione penale deve tendere il massimo possibile

all'accertamento della verità sostanziale.

Inoltre, la norma crea una ingiustificata ed irrazionale

discriminazione tra le due anzidette categorie di testimoni e,

dovendosi escludere che la qualità di ufficiale di polizia

giudiziaria valga a differenziarle, appare evidente, conclude il

giudice a quo, come la diversa disciplina violi il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

5.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione e rinviando

a tal fine alle considerazioni svolte nell'atto di intervento

relativo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma (n. 290

del 1991). Considerato in diritto

1. - Le sette ordinanze di rimessione sollevano tutte questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura

penale; la sola ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 290 del

1991) investe inoltre gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice

stesso, nonché l'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987,

n. 81, e fa riferimento, in ordine a tutte le norme impugnate, anche

agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 della

Costituzione.

I giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2.1. - Va esaminata per prima la questione relativa all'art. 195,

quarto comma, del codice di procedura penale, questione - come si è

detto - comune a tutte le ordinanze di rimessione. La Corte è

chiamata a decidere se sia legittima la norma anzidetta, secondo la

quale "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono

deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni".

Le due ordinanze del Tribunale di Verona (r.o. nn. 429 e 497 del

1991), nonché quella del Pretore di Venezia - sezione distaccata di

Mestre (r.o. n. 555 del 1991), sollevano la questione in via generale

sul divieto che, in forza della norma impugnata, colpisce gli

appartenenti alla polizia giudiziaria; le altre ordinanze lamentano,

invece, che il divieto operi anche ove si verifichi l'impossibilità

di esame del teste diretto per morte, infermità o irreperibilità, a

differenza di quanto in tali casi il terzo comma dell'art. 195

prevede per i testi comuni. La questione così circoscritta - che il

Tribunale di Verona prospetta a sua volta in via subordinata -

verrebbe evidentemente ad essere ricompresa ed assorbita nella

ipotesi in cui risulti fondata quella sollevata in via generale in

ordine alla esclusione in radice degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria dalla possibilità di rendere testimonianza indiretta,

così come questa è disciplinata dall'art. 195.

D'altra parte, va anche osservato che gli argomenti addotti in

tutte le ordinanze con riferimento all'art. 3 della Costituzione

sotto il profilo sia del principio di ragionevolezza, sia del

principio di eguaglianza, sono di natura tale per cui non possono non

investire il divieto in via generale; la prospettazione della

questione limitatamente all'ipotesi surriferita dell'impossibilità

dell'esame del teste diretto appare perciò mossa soprattutto da una

preoccupazione rigorosa in ordine alla rilevanza della stessa,

relativamente ai casi di specie da cui partono le ordinanze di

rimessione.

2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento

relativo all'ordinanza di rimessione del Pretore di Firenze del 30

ottobre 1990 (r.o. n. 21 del 1991), solleva un'eccezione di

inammissibilità, rilevando che l'ordinanza stessa sarebbe

contraddittoria, in quanto, mentre fonda la questione sulla

circostanza della irreperibilità del teste diretto (persona offesa

dal reato), afferma successivamente che in realtà, con le necessarie

indagini, potrebbe essere reperibile la sua nuova dimora anche

all'estero. L'eccezione va respinta, in quanto nella fattispecie la

condizione di irreperibilità si è giuridicamente realizzata nel

momento in cui, (come riferisce il giudice a quo), nonostante la

notificazione della citazione sia stata eseguita - essendo mutato il

luogo di residenza o di dimora all'estero, ed ignoto quello attuale -

mediante deposito dell'atto nella cancelleria ai sensi dell'art. 154

del codice di procedura penale, la persona offesa non si è

presentata al dibattimento.

3.1. - La questione va dunque esaminata nel merito con riferimento

innanzitutto all'art. 3 della Costituzione, cui si richiamano tutti i

giudici a quibus.

L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento relativo

all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, sostiene che la

disposizione di cui al quarto comma dell'art. 195 andrebbe

interpretata nel senso che il divieto per la polizia giudiziaria di

deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni" si

riferisca esclusivamente ai "testimoni" intesi nell'accezione tecnica

e formale del termine, cioè a coloro che abbiano assunto formalmente

nel processo tale qualifica; la stessa Avvocatura osserva, fra

l'altro, che, sulla base dell'interpretazione della norma fornita dal

giudice a quo, "i dubbi di costituzionalità sembrerebbero in effetti

fondati".

La tesi interpretativa proposta dall'Avvocatura non può essere

condivisa, a prescindere dalla considerazione che essa non sarebbe

comunque risolutiva di fronte alla questione sollevata in via

generale con i riferimenti e le motivazioni accennate. Va, infatti,

innanzitutto osservato che tale tesi sembra contraddetta dalla

relazione ministeriale all'art. 351 del codice, ove si afferma che il

potere della polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni

dalle "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle

indagini" trova fondamento nella direttiva 31, seconda parte, della

delega ("dichiarazioni rese dai testimoni"), con ciò intendendo la

direttiva stessa nel senso che il termine "testimoni" indichi appunto

genericamente e atecnicamente le persone che possono riferire

circostanze utili. È comunque determinante rilevare come tutti i

giudici a quibus abbiano concordemente e univocamente interpretato

l'art. 195, quarto comma, attribuendo al vocabolo "testimoni"

quest'ultimo significato generico, anziché quello restrittivo

tecnico-formale. È superfluo aggiungere che la Corte deve valutare

la legittimità costituzionale della norma così come essa è

interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva

l'ipotesi, che ovviamente non ricorre nel caso in esame, in cui si

tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente

arbitraria ed erronea.

3.2. - La questione è fondata.

Dalla lettura, non sempre chiara né agevole, dell'art. 195 del

codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza

indiretta è ammessa, purché il testimone indichi "la persona o la

fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame"

(settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è

previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare

in caso di richiesta di parte, ferma restando la facoltà del giudice

di disporne l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la

disposizione di cui al primo comma non è osservata - vale a dire se,

nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono

esaminate - la testimonianza indiretta non può essere utilizzata,

salvo che l'esame delle persone stesse "risulti impossibile per

morte, infermità o irreperibilità" (terzo comma). In questo

complesso normativo, (i commi quinto e sesto si riferiscono

rispettivamente all'ipotesi in cui la conoscenza dei fatti sia

avvenuta in forma diversa da quella orale e al caso in cui i testi

diretti siano le persone indicate negli artt. 200 e 201, in tema di

segreto professionale e segreto d'ufficio), si colloca il quarto

comma, il quale - come si è visto - vieta la testimonianza indiretta

degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Trattasi di un

divieto che rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla richiamata

disciplina dell'art. 195 nel suo complesso, sia rispetto alla regola

generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti

alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni

persona (art. 196), non essendovi nei loro confronti alcuna

previsione di incompatibilità (art. 197).

La eccezione costituita dal divieto in esame, sotto qualsiasi

profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole

giustificazione.

Invero, una volta che il legislatore, come detto, ha escluso ogni

ipotesi d'incompatibilità a testimoniare - quale è, invece,

prevista dall'art. 197, primo comma, lett. d) per coloro che nel

procedimento "svolgono o hanno svolto la funzione di giudice,

pubblico ministero o loro ausiliario" - nei confronti degli ufficiali

e agenti di polizia giudiziaria, non si comprende perché a questi

ultimi debba essere inibita quella particolare forma di

testimonianza, che è la testimonianza indiretta, ammessa dall'art.

195 con la previsione di limiti e garanzie ben specificate. Non si

può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli

appartenenti alla polizia giudiziaria siano da ritenersi meno

affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese

assurdità di una ipotesi siffatta, essa risulterebbe poi in

insanabile contraddizione col ruolo e la funzione che la legge

attribuisce alla polizia giudiziaria (v. l'art. 55 e il titolo IV del

libro V del codice di procedura penale). Né può sostenersi che

proprio dall'attività svolta nella fase delle indagini preliminari

derivi una ragionevole giustificazione atta a sorreggere il divieto

di cui si discute. Si è già osservato che, se si trattasse di una

incompatibilità di tale natura, essa avrebbe dovuto trovare

esplicita collocazione nell'art. 197 del codice di procedura penale,

dove non ne è traccia; ma non appare nemmeno minimamente accettabile

che essa valga soltanto per quella particolare specie di

testimonianza che è la testimonianza indiretta.

La palese irragionevolezza della norma impugnata viene ancor più

chiaramente in luce ove si consideri che - come risulta dalle

motivazioni delle diverse ordinanze di rimessione - possono

verificarsi casi in cui la testimonianza indiretta della polizia

giudiziaria che ha operato nell'immediatezza venga ad essere

addirittura fondamentale per l'accertamento dei fatti, quando l'esame

dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per

morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma): tali

ipotesi, e lo rileva la stessa Avvocatura dello Stato, possono, del

resto, riguardare anche la difesa dell'imputato.

3.3. - Né si potrebbe obbiettare che il divieto di testimonianza

indiretta nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria trovi un'adeguata giustificazione nei principi generali

che informano il nuovo processo penale.

Il metodo orale (art. 2, n. 2, della legge-delega) costituisce

certamente uno dei principi informatori del codice vigente, ed in

base ad esso il convincimento del giudice deve essenzialmente

formarsi sulla base delle prove che si assumono al dibattimento nella

pienezza del contraddittorio. Ma con tale principio non solo non

contrasta ma anzi si conforma pienamente la testimonianza degli

appartenenti alla polizia giudiziaria su fatti conosciuti attraverso

dichiarazioni loro rese da altre persone, testimonianza da assumersi

nei modi e nelle forme rigorosamente prescritte dell'esame diretto e

del controesame. Non appare quindi convincente l'affermazione

contenuta nella relazione al progetto preliminare a proposito

dell'art. 195, secondo cui, nella parte che qui interessa, "il

disposto del comma 4 dà attuazione alla direttiva 31 della legge-delega che mira a garantire, ad un tempo, l'oralità della prova e il

diritto di difesa". L'oralità della prova è fuori discussione,

mentre il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso

l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio del testimone.

4. - È bensì vero che l'art. 195, quarto comma, costituisce

puntuale attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2 della legge-delega, la quale stabilisce, con formulazione precisa e specifica, il

"divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche

attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle

dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui

confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della

difesa". Ma, mentre per quest'ultima parte, - è superfluo ribadirlo

-, il divieto appare tutt'altro che irrazionale, coerente com'è col

sistema di garanzie di cui beneficia l'imputato (cfr. in tal senso la

sentenza n. 259 del 1991), per quanto attiene le dichiarazioni rese

da testimoni le considerazioni sopra svolte in ordine alla palese

irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della

norma delegata non possono non valere anche nei confronti della parte

della direttiva n. 31 relativa ai testimoni, del resto anch'essa

correttamente impugnata dal Tribunale di Roma.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati

dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 24, primo e secondo

comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione.

5. - Il medesimo giudice a quo ha sollevato - come detto al punto

1 - questione di legittimità costituzionale anche degli artt. 500,

quarto comma, e 512 del codice di procedura penale, nelle parti in

cui il primo non consente l'acquisizione al fascicolo del

dibattimento dei verbali di cui all'art. 357, secondo comma, lett.

c), del codice di procedura penale neppure nei casi in cui non sia

possibile l'esame del teste assunto dalla polizia giudiziaria per

sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste medesimo e

quindi i detti verbali non siano utilizzabili per le contestazioni; e

il secondo non consente la lettura degli atti assunti dalla polizia

giudiziaria neanche nei casi in cui per fatti o circostanze

imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Ad avviso

del remittente i divieti sanciti da queste ultime norme, aggiunti al

divieto di cui all'art. 195, quarto comma, comportano come

conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni

rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni

successivamente deceduti o divenuti irreperibili".

Ma, una volta dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto

della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria, le ulteriori questioni ora indicate - come emerge dalla

prospettazione delle stesse svolta nell'ampia motivazione

dell'ordinanza di rimessione - non hanno più ragion d'essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31,

secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), nella parte in cui vieta l'utilizzazione

agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa

polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1992:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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