Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 472,

ultimo comma, 199, primo comma, 500 e 199, terzo comma, del codice di

procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Cortazza Alberto, iscritta al n. 16 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.50 del 25 febbraio 1970;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Coen Wally, iscritta al n. 270 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 3 novembre 1969

nel procedimento penale a carico di Cortazza Alberto ed in sede di

esame sull'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 207 del codice di

procedura penale, ha proposto questione di legittimità costituzionale

degli artt. 472, ultimo comma, e 199, primo comma, dello stesso codice,

in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, l'art. 472, ultimo comma, cod. proc.

pen., col disporre che "la lettura del dispositivo costituisce la

notificazione per tutte le parti che sono state o che debbono

considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non presenti alla

lettura" violerebbe innanzi tutto il diritto di difesa tutelato

dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Ciò perché

renderebbe all'imputato, la cui presenza al dibattimento è solo

presunta, più difficile l'impugnazione, il cui esercizio, oltre che al

suo difensore, spetta anche a lui personalmente.

Inoltre, lo stesso articolo del codice di procedura penale,

equiparando, nel caso, la situazione dell'imputato assente, ma da

considerarsi presente, a quella dell'imputato effettivamente presente,

e non a quella del contumace, violerebbe il principio di eguaglianza

tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché

tratterebbe in modo eguale situazioni differenziate e in modo

differenziato situazioni analoghe.

Con la stessa ordinanza, il pretore di Torino solleva anche

questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma primo e

terzo, cod. proc. pen. che, assegnando all'imputato termini per

l'impugnazione più brevi di quelli concessi al p.m., violerebbe il

diritto di eguaglianza e quello di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), in

quanto contraddirebbe alla equiparazione processuale tra la difesa e

l'accusa.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nelle

forme di legge.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che, con

deduzioni del 16 marzo 1970, ha chiesto che la Corte dichiari infondate

le questioni come sopra proposte.

L'Avvocatura ha motivato la sua richiesta, per quanto concerne la

questione che investe l'art. 472, ultimo comma, cod. proc. pen.,

rilevando che la così detta quasi presenza dell'imputato è

configurata sulla base di una volontà negativa da lui espressa, sia

pure tacitamente, ma inequivocabilmente, circa il suo diritto di

partecipazione all'udienza.

Quanto alla questione che investe l'art. 199 cod. proc. pen. e che

concerne i termini differenziati per l'impugnazione tra difesa ed

accusa, sostiene poi l'Avvocatura non esservi eguaglianza tra le due

posizioni processuali, mentre il maggior termine concesso all'accusa è

giustificato dall'essere quest'ultima strutturata in ufficio.

2. - Con ordinanza emessa il 12 giugno 1970, nel corso del

procedimento penale a carico di Coen Wally, il tribunale di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 e

199, comma terzo, del codice di procedura penale, con riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che l'art. 500, prescrivendo che

all'imputato contumace la sentenza va notificata per estratto e l'art.

199, comma terzo, aggiungendo che per lui il termine di impugnazione

decorre dal giorno della notificazione di esso - anziché da data più

certa, come sarebbe ad esempio quella della notifica dell'ordine di

carcerazione - violerebbe il diritto di difesa tutte le volte che al

contumace la notifica dell'estratto di sentenza è eseguita col rito

degli irreperibili, perché esso, non dà alcun affidamento di

effettiva e tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

Anche questa ordinanza è stata, notificata, comunicata e

pubblicata, ma nel relativo giudizio avanti questa Corte nessuno si è

costituito. Considerato in diritto :

Data la parziale identità dell'oggetto delle questioni proposte

con le due ordinanze, i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con

unica sentenza.

1. - La prima di tali questioni investe l'art. 472, ultimo comma,

del codice di procedura penale, che, conferendo alla lettura della

sentenza validità di notificazione anche per le parti non presenti

alla lettura stessa, ma da considerarsi però presenti al dibattimento,

violerebbe, secondo la prima ordinanza, il diritto di difesa

dell'imputato tutelato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

L'imputato sarebbe menomato nel suo diritto di difesa perché, potendo,

nel caso della così detta quasi presenza, anche ignorare la data e il

contenuto della sentenza, egli sarebbe privato della conoscenza degli

elementi necessari per proporre l'impugnazione, il cui esercizio è

riconosciuto, oltre che al suo difensore, anche a lui personalmente.

La questione non è fondata.

Il codice di procedura penale considera in vari articoli la

posizione dell'imputato che, per quanto non presente di fatto

all'intero dibattimento o a parte di esso, debba tuttavia considerarsi

presente a tutti gli effetti, fra cui appunto quello previsto dall'art.

472 citato.

Esaminando i vari casi, si rileva che in tutti ricorre, come dato

costante, un elemento, che è quello della sicura conoscenza, da parte

dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno

iniziale, del dibattimento.

Così avviene nel caso dell'art. 125, in cui l'imputato, allorché

gli è consentito, si fa rappresentare con mandato speciale dal

difensore, o nel caso dell'art. 427, secondo comma, relativo

all'imputato detenuto che si rifiuta di assistere all'udienza, o di

quello libero che (art. 497, secondo comma), pur essendo impedito,

chiede o consente che si procede in sua assenza, ovvero, dopo aver reso

l'interrogatorio (art. 428, primo comma), si assenta o non interviene a

una successiva udienza o ancora, essendo detenuto (art. 427, terzo

comma), evade nel corso dell'udienza o viene allontanato (art. 434,

quarto comma) per ordine del giudice o del pubblico ministero.

Ora, la conoscenza della data del dibattimento pone l'imputato

nella condizione di poter assumere informazioni, pur che lo voglia,

intorno a tutte le vicende di esso, come di apprendere il contenuto

della sentenza allorché essa verrà emanata. La possibilità di fatto

che l'imputato ha di tenersi al corrente di quanto lo interessa in

merito alla proposizione del gravame esclude pertanto ogni menomazione

del suo diritto di difesa.

D'altra parte, le conseguenze, anche nel caso che egli trascuri di

assumere le informazioni di cui si è detto, sono per l'imputato stesso

di scarsa o nulla rilevanza, giacché egli, durante l'assenza (artt.

427 e 428), è rappresentato dal suo difensore, che, in ogni caso, ha

il potere di interporre impugnazione (art. 192, ultimo comma) anche con

riserva di motivi, da depositarsi poi entro venti giorni dalla

comunicazione del deposito della sentenza (art. 201).

E poiché l'imputato ha anche facoltà di rinunciare all'appello

proposto dal difensore (art. 193), è ovvio che egli è sempre

tutelato, sia che non intenda proporre impugnazione, sia nel caso che

lo voglia. In quest'ultimo caso il lungo termine concesso per la

presentazione dei motivi lo pone in condizione di poter far sempre

valere, fornendoli in tempo utile al difensore, tutte le ragioni e gli

elementi che egli ritiene validi per la sua difesa. Così che il suo

apporto personale all'attività processuale è da considerarsi, in ogni

caso, salvaguardato.

2. - La seconda delle questioni proposte investe lo stesso art.

472, ma con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la situazione dell'imputato così detto

assente o quasi presente, dovrebbe essere equiparata non a quella

dell'imputato presente, bensì all'altra dell'imputato contumace.

Anche tale questione non è fondata, in quanto non vi è identità

di situazione nei due casi.

Il contumace che, a differenza dell'assente, non ha manifestato

alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in

udienza, può, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del

giudizio o anche soltanto la data del dibattimento. Il che, per le

ragioni avanti esposte, non può invece mai verificarsi per l'imputato

assente.

La differenza di trattamento nei due casi, in ordine al modo

prescelto per determinare la conoscenza legale della data e del

contenuto della sentenza, è quindi giustificata.

3. - La terza delle questioni proposte investe l'art. 199 del

codice di procedura penale che, col concedere all'imputato solo tre

giorni e al pubblico ministero venti o trenta giorni, per proporre

impugnazione, porrebbe in essere, secondo il giudice a quo, una

disparità di trattamento che contraddirebbe "alla equiparazione tra

difesa e accusa che dovrebbe caratterizzare (alla luce dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione) il processo penale". Dal che

dovrebbe dedursi che, a causa di tale difformità di trattamento,

l'art. 199 violerebbe, col già richiamato art. 24, anche l'art. 3,

primo comma, della Costituzione.

Neanche tale questione può ritenersi fondata.

Innanzi tutto la Corte rileva che, per quanto concerne il pubblico

ministero, questo è organo di giustizia, preposto, nell'interesse

generale, alla difesa dell'ordinamento, con il compito di provvedere

alla persecuzione dei reati.

Ciò detto, rileva ancora che i maggiori termini concessi al

pubblico ministero per proporre impugnazione trovano giustificazione

razionale nella strutturazione stessa dell'organo di accusa in ufficio,

il quale, per attendere, tra le altre incombenze, all'esame delle

sentenze che pervengono a quell'organo dalle magistrature della

circoscrizione, ha evidentemente bisogno di un maggior termine di

quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale

ed unico interesse.

Del che, e cioè della razionalità della disposizione, è riprova

il fatto che il pubblico ministero ha lo stesso termine dell'imputato

nel caso che il rappresentante dell'ufficio che propone l'impugnazione

sia quello stesso che è intervenuto all'udienza o appartenga alla

stessa sede dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza. L'art.

199 determina infatti il termine in venti giorni solo per

l'impugnazione del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti

emessi in udienza dal pretore e di trenta per le impugnazioni del

procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da

qualsiasi giudice della sua circoscrizione, diverso (però) dalla Corte

di appello.

4. - Quarta, ed ultima questione proposta, è quella concernente

gli artt. 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale nel

loro combinato disposto.

Sostiene il giudice a quo che, se per l'imputato contumace il

termine per proporre impugnazione decorre dalla notifica della

sentenza, dovrebbe ritenersi violato il diritto di difesa quando tale

notifica avvenga nelle forme degli irreperibili (art. 170), perché

essa origina solo una presunzione e non dà affidamento di una reale

conoscenza.

Quel diritto, secondo lo stesso giudice, verrebbe invece meglio

tutelato se il termine per l'impugnazione si facesse decorrere dalla

notifica di altro atto, come ad esempio l'ordine di carcerazione, che,

determinando l'arresto per l'esecuzione della pena, non potrebbe mai

restare ignorato dall'imputato.

Nemmeno tale questione può ritenersi fondata.

La Corte ha avuto recentemente ad occuparsi, nella sentenza n. 54

del corrente anno, della notifica della sentenza all'imputato

contumace, ed ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 3 del

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il

decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di

aver efficacia solo con la trasmissione al giudice competente per il

giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

Così disponendo la Corte ha ritenuto che, prima di procedere alla

notifica della sentenza con le forme previste per gli imputati

irreperibili, debbano essere rinnovate le ricerche e occorre che venga

emesso un nuovo decreto di irreperibilità, aggiungendo in tal modo una

ulteriore garanzia a quelle già previste dalla legge.

E poiché queste, così completate, devono considerarsi le maggiori

possibili, nell'interesse dell'imputato, in un ordinamento che non

voglia abdicare, anche in casi marginali, alla tutela dell'ordine

sociale turbato dal delitto, i diritti costituzionali, all'imputato

stesso garantiti dall'art. 24, secondo comma, non possono ritenersi,

nel caso, violati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimiti costituzionale

degli artt. 472, ultimo comma, 199, primo comma, 500 e 199, terzo

comma, del codice di procedura penale, solevate, con le ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHBLE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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