Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500 del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 507 stesso codice,

promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1978 dal pretore di

Borgomanero nel procedimento penale a carico di Comolli Edoardo

iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento per incidente di esecuzione promosso da

Comolli Edoardo, il pretore di Borgomanero, con ordinanza emessa il 12

luglio 1978, ha sollevato, su istanza di parte, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in riferimento

all'art. 24, secondo comma, Cost., e, congiuntamente e disgiuntamente,

agli artt. 507 c.p.p. e 3, secondo comma, Cost..

Espone il giudice a quo che Comolli Edoardo a seguito di notifica,

avvenuta il 27 aprile 1978, ai sensi dell'art. 169 c.p.p.,

dell'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dal

medesimo pretore il 18 maggio 1977 e recante condanna per

contravvenzione, aveva proposto, con atto pervenuto all'ufficio

giudicante il 19 maggio 1978, impugnazione, che assumeva solo

apparentemente tardiva, ed incidente di esecuzione, contestando

l'esecutività della sentenza; aveva successivamente sollevato, in

memoria, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 500, 199, secondo comma, e 151 c.p.p., in

relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui le norme predette non

prevedono l'avviso ad un difensore dell'inizio del decorso del termine

per l'utile proposizione del gravame da parte del condannato in

contumacia.

Osserva il pretore che la questione di legittimità appare

rilevante, poiché, qualora la doglianza Così esposta fosse fondata,

non si potrebbe ritenere che la sentenza è passata in giudicato.

La questione appare inoltre - ad avviso del giudice a quo - non

manifestamente infondata, atteso che l'effettività della tutela del

diritto all'impugnazione del condannato in contumacia, imposta dagli

artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., non sembra

adeguatamente assicurata dall'art. 500 c.p.p.. Invero il condannato in

contumacia, ricevuta la notificazione dell'estratto della sentenza,

normalmente non è a conoscenza dell'esistenza di un termine per

proporre impugnazione, né delle modalità di esercizio di tale

diritto, e può avere difficoltà nel procurarsi tempestivamente

adeguata assistenza tecnica. A tal riguardo non appare invocabile il

principio vigilantibus iura succurrunt ed appare leso l'art. 24,

secondo comma, Cost., e ciò:

a) sia in dipendenza della mancata previsione dell'obbligo di dare

avviso al difensore dell'avvenuta notifica dell'estratto della sentenza

contumaciale al condannato, anche quando questo sia avvenuto (come

nella specie) ai sensi dell'art. 169 c.p.p.;

b) sia, e soprattutto, sotto il profilo, che rafforza il sospetto

dell'illegittimità dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'art. 24

Cost., ed introduce un secondo ed autonomo dubbio di legittimità, alla

stregua dell'art. 3 Cost., per il trattamento irrazionalmente diseguale

che il suddetto art. 500 c.p.p. riserva al condannato in contumacia

rispetto al condannato per decreto penale, dal momento che non prevede

che nell'estratto della sentenza contumaciale sia contenuta

l'indicazione della facoltà di proporre impugnazione, a pena di

decadenza, nel termine di tre giorni dalla notifica, a differenza di

quanto prevede l'art. 507 c.p.p., in base al quale nel decreto penale

notificato all'imputato deve essere contenuto l'avvertimento che ha

facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla

notificazione.

Non vi è stata costituzione della parte privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza della questione.

Osserva l'interveniente che, avendo previsto il legislatore che il

termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dal

giorno della notificazione dell'estratto (artt. 500 e 199, primo comma,

ultima parte, c.p.p.), non è fondato lamentare l'incisione della sfera

costituzionalmente protetta dall'art. 24 Cost. ove in tale termine

l'imputato condannato non eserciti il diritto di impugnazione per sua

incuria, in quanto anche il più perfetto sistema di garanzia non può

non fare affidamento su di un minimo di diligenza, la cui omissione non

certo può ascriversi o imputarsi ad una imperfezione della norma o,

tanto meno, ad un contrasto di questa con norme e principi

costituzionali. Del resto, l'effettività dell'assistenza

tecnico-professionale è pienamente assicurata nel giudizio

contumaciale, nel quale l'imputato è rappresentato a tutti gli effetti

dal difensore (art. 499, ultimo comma, c.p.p.) - a nulla rilevando che

sia difensore di fiducia o di ufficio - che ha il potere di interporre

impugnazione (art. 192, ultimo comma, c.p.p.) anche con riserva di

motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt.

151 e 201 c.p.p..

Né può ritenersi violato l'art. 3 Cost. - rileva ancora

l'interveniente - in quanto la situazione processuale relativa alla

opposizione avverso il decreto penale di condanna non a proposito viene

posta sullo stesso piano del regime delle impugnazioni contumaciali,

dal momento che la specialità del procedimento monitorio, ove il

dibattimento segue la condanna, non determina quella parità di

situazioni che è l'unico presupposto di una parità di trattamento. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Borgomanero dubita che sia costituzionalmente

legittimo, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo

comma, Cost., l'art. 500 c.p.p.

La norma stabilisce, in riferimento al giudizio contumaciale, che

la sentenza è notificata per estratto all'imputato ed è soggetta alle

impugnazioni previste per le sentenze pronunciate in contraddittorio,

con decorrenza del termine di tre giorni per la dichiarazione di

impugnazione a partire dal giorno della notifica (art. 199, secondo

comma, c.p.p., richiamato nel detto art. 500).

Ora - sul presupposto che l'imputato contumace è normalmente

ignaro della sussistenza del termine suindicato e delle preclusioni ad

esso correlate - il sospetto di illegittimità formulato dal giudice a

quo si articola nei seguenti rilievi:

a) l'art. 500 c.p.p. non prevede l'obbligo di dare avviso ad un

difensore dell'avvenuta notifica (ex art. 169 c.p.p., cioè non col

rito degli irreperibili) dell'estratto di sentenza all'imputato,

affinché il primo renda edotto quest'ultimo delle modalità di

esercizio del suo diritto di impugnazione, Così assicurandone

l'effettività (artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.);

b) la disposizione impugnata non prevede che con l'estratto della

sentenza contumaciale sia notificato l'avvertimento circa il rimedio

proponibile in un dato termine, analogamente a quanto avviene per il

decreto di condanna (art. 507 c.p.p.), operandosi in tal modo una

ingiustificato discriminazione (artt. 24 e 3 Cost.) in danno del

condannato in contumacia rispetto al condannato per decreto.

2. - La questione non è fondata in alcuno degli aspetti sotto i

quali è sollevata.

Quanto al primo, a voler prescindere dai dubbi circa

l'ammissibilità di una integrazione, che non sarebbe l'unica

ipotizzabile al fine di adeguare in senso garantistico la disciplina

delle impugnazioni del contumace, è da osservare che tale adeguamento

non è indispensabile, né è utilmente perseguibile con l'integrazione

in parola.

Questa Corte ha infatti altra volta ritenuto che la disciplina di

cui trattasi non è lesiva del diritto di difesa (sentenza n. 265 del

1976). E lo stesso giudice a quo ha riconosciuto che l'ulteriore

notifica dell'estratto della sentenza al condannato contumace (ma non

irreperibile) è da ritenere "superflua", se effettuata al difensore

del dibattimento, che in tale sede ha conoscenza della sentenza nel

momento in cui è pronunciata, ed è in grado pertanto di proporre

l'impugnazione prevista dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., o di

"scarsa utilità", se rivolta a difensore appositamente nominato

d'ufficio, non essendo sempre agevole, per un nuovo difensore

d'ufficio, avvicinare il condannato contumace e prestargli utile

assistenza tecnica ai fini avuti di mira (la consapevole deliberazione

di proporre impugnazione e la proposizione di essa entro i termini di

legge).

Quanto al secondo aspetto, va premesso che il giudice a quo muove

dall'asserita eguaglianza di posizione tra il condannato in contumacia

ed il condannato per decreto penale.

Ma al riguardo è sufficiente rilevare che questa Corte ha già

escluso la comparabilità delle due posizioni, in ragione della

particolarità del procedimento per decreto penale (cfr. sent. n. 265

del 1976, nonché le sentt. n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 119

del 1969 e l'ord. n. 125 del 1973, ivi richiamate), e sottolineare che

l'opposizione del condannato per decreto penale è un mezzo per

introdurre il contraddittorio, mentre l'impugnazione del contumace è

un rimedio dato a colui che è stato parte di un giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 3, secondo comma, Cost., dal pretore di Borgomanero con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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