Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto

comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 7

ottobre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico

di Paolozzi Benedetto, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7 ottobre 1992 il Pretore di Macerata ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,

quarto comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356 (di conversione del decreto legge 8

giugno 1992, n. 306), "nella parte in cui subordina all'esistenza di

altri elementi di prova, capaci di confermarne l'attendibilità,

l'utilizzabilità come prove delle dichiarazioni precedentemente rese

dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel

dibattimento per le contestazioni".

2. - Rileva il giudice a quo che in base all'originario testo

dell'art. 500 del codice di procedura penale, le dichiarazioni

utilizzate per le contestazioni avrebbero potuto servire al giudice

solo per valutare l'attendibilità della testimonianza

dibattimentale, mentre, a seguito dell'intervento di questa Corte con

la sentenza n. 255 del 1992, la norma è stata dichiarata illegittima

proprio nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di

formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni

originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni

dibattimentali.

Su tale contesto è poi intervenuta la novella di cui alla legge 7

agosto 1992, n. 356, la quale, sostituendo l'art. 500, consente al

giudice (quarto comma) di valutare come prova detto tipo di

dichiarazioni solo ad una condizione, e cioè che sussistano altri

elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Nel caso oggetto del giudizio a quo, in relazione ad una essenziale

circostanza riferita da una testimone alla polizia giudiziaria nel

corso delle indagini preliminari e negata oggi al dibattimento -

espone il remittente - non si rinvengono nel fascicolo, né all'esito

dell'istruttoria dibattimentale, ulteriori elementi di prova a

sostegno della veridicità delle originarie dichiarazioni. Il

giudice, quindi, dovrebbe in questo caso rinunciare al convincimento

maturato circa la fondatezza e la veridicità delle prime

dichiarazioni e non potrebbe far prevalere le stesse nella

motivazione della decisione sulla base di una semplice valutazione

comparativa di attendibilità tra le une e le altre, né ricorrendo

ad altre valutazioni attinenti all'aspetto intrinseco delle

deposizioni.

3. - Ciò premesso, il Pretore di Macerata ritiene che detta

disciplina si ponga in conflitto con le motivazioni della citata

sentenza n. 255 di questa Corte, poiché, in sostanza, reintroduce il

medesimo contenuto della norma già giudicata illegittima. Da un lato

risulterebbe evidente l'irragionevolezza della presunzione di

genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale e negata invece

a quella resa nell'immediatezza alla polizia giudiziaria, al pubblico

ministero, o addirittura al giudice delle indagini preliminari;

dall'altro sussisterebbe la violazione della regola essenziale del

libero convincimento del giudice cui viene nuovamente sottratta la

possibilità di tener conto di tutti gli elementi di prova

ritualmente acquisiti al giudizio e, quindi, anche di scegliere tra

due versioni contrastanti rese dal medesimo testimone.

Inoltre, in tal modo verrebbero equiparate due diverse situazioni

processuali: la deposizione del testimone (regolarmente introdotta

nel dibattimento attraverso lo strumento delle contestazioni) e le

dichiarazioni del coimputato che pure - ai sensi dell'art. 192, terzo

comma, del codice di procedura penale - debbono essere sorrette da

ulteriori elementi probatori che ne confermino l'attendibilità.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura la norma impugnata non esclude che la

precedente deposizione di un testimone abbia una rilevanza probatoria

completa (in ciò dunque in piena sintonia con le indicazioni della

sent. n. 255) ma, senza derogare in alcun modo all'affermazione di

principio, ne subordina la utilizzabilità piena alla effettiva

esistenza di ulteriori "elementi" che ne confortino l'attendibilità.

La ragione della limitazione, che certamente non scalfisce il

principio posto in via generale, sarebbe individuabile nelle scelte

di fondo operate dal legislatore con l'emanazione del nuovo codice,

che, privilegiando la formazione della prova nel dibattimento e nel

contraddittorio delle parti, imporrebbero una valutazione di minore

favore, per la loro più modesta affidabilità, dei fatti di

rilevanza processuale formati in una sede diversa da quella

fisiologicamente propria. In questa prospettiva appare evidente, ad

avviso dell'Avvocatura, la ragione di una maggiore cautela nella

valutazione di tali elementi rispetto a quelli acquisiti direttamente

nel dibattimento; cautela che però non contrasterebbe con l'esigenza

di consentire al giudice di delibare compiutamente tutti gli atti di

cui abbia avuto cognizione nello svolgimento del processo al fine di

pervenire ad un corretto accertamento dei fatti. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Macerata dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura

penale "nella parte in cui subordina all'esistenza di altri elementi

di prova, capaci di confermarne l'attendibilità, l'utilizzabilità

come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel

corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per

le contestazioni".

2. - Il giudice remittente, premesso che in base al testo

originario dell'art. 500 le dichiarazioni utilizzate per le

contestazioni non potevano, di regola, costituire prova dei fatti in

esse affermati, mentre la norma, a seguito della sentenza n. 255 del

1992 di questa Corte, è stata dichiarata illegittima proprio nella

parte in cui impediva al giudice di formare liberamente il suo

convincimento anche sulla base delle dichiarazioni utilizzate per le

contestazioni dibattimentali, ritiene che la disciplina della novella

di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha portato all'attuale

formulazione dell'art. 500, sia palesemente in conflitto con le

motivazioni della citata sentenza n. 255 ed abbia sostanzialmente

reintrodotto il medesimo contenuto della norma già dichiarata

illegittima.

Anche la nuova disposizione, pertanto, contrasterebbe:

1) con l'art. 3 Cost.:

a) per la irragionevole presunzione di genuinità attribuita

alla deposizione dibattimentale e negata invece alla dichiarazione

resa alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, o al giudice

per le indagini preliminari;

b) per la irragionevole equiparazione, nella medesima

disciplina sostanziale, di due situazioni processuali diverse: la

deposizione del testimone (introdotta nel dibattimento attraverso il

veicolo delle contestazioni) e le dichiarazioni del coimputato che,

ai sensi dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale,

devono essere sorrette da ulteriori elementi di prova che ne

confermino l'attendibilità;

2) con gli artt. 24, 25 e 101 Cost.:

sotto il profilo della violazione del principio del libero

convincimento del giudice, cui verrebbe sottratta la possibilità di

tener conto di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al

giudizio e, quindi anche la possibilità di scegliere tra due

dichiarazioni contrastanti rese dal testimone; il che, nel contempo,

inciderebbe anche sul principio di azione e su quello di legalità.

3.1. - La questione non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal Pretore di Macerata

muove, come si è detto, dalla premessa interpretativa secondo cui la

medesima regula iuris dichiarata illegittima con la sentenza n. 255

del 1992 di questa Corte sarebbe stata sostanzialmente reintrodotta

dall'attuale testo del quarto comma dell'art. 500.

Giova riepilogare brevemente i termini della questione.

3.2. - Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del quarto

comma dell'art. 500 nel suo previgente testo ("nella parte in cui non

prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono

state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e

secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e

contenute nel fascicolo del pubblico ministero"), questa Corte ha

inteso riaffermare che ad un ordinamento costituzionale che sancisce

il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di

tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al

principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono

consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo

irragionevole il processo di accertamento del fatto storico

necessario per pervenire ad una giusta decisione (v. anche sent. n.

111 del 1993).

3.3. - Più in particolare - come si è chiarito nella citata

decisione - ogni regola di esclusione di elementi di prova, che sia

suggerita da canoni ispiratori della disciplina processuale non

elevati al rango di norme costituzionali e rimessi alle scelte

discrezionali del legislatore ordinario, deve essere dotata di

ragionevolezza sia in raffronto ad ipotesi analoghe, per le quali

valga invece l'opposto principio della utilizzabilità probatoria,

sia anche, e soprattutto, in termini assoluti, con riguardo alla

funzione stessa della giurisdizione penale.

Se quindi vi è spazio per una presunzione di genuinità a favore

di talune dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento (tali

erano nel previgente testo della disposizione le dichiarazioni rese

nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza

del fatto), allora è irragionevole escludere radicalmente ogni altra

presunzione similare, come quella che empiricamente scaturisce quando

si constata che la dichiarazione, raccolta dalla polizia giudiziaria

o dal pubblico ministero (soggetti sui quali - è bene ricordarlo -

grava un dovere istituzionale di correttezza e di indifferenza al

risultato), è fornita di precisione, analicità e concordanza con

altri elementi di prova, ovvero quando vi sia la convinzione di una

deposizione dibattimentale non genuina.

3.4. - Ma nella citata decisione la Corte non ha inteso soltanto

affermare l'illegittimità di una radicale regola di

inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile

di provocare un concreto sganciamento dalla realtà, ma ha altresì

indicato, riferendosi più volte al principio del libero, ma

motivato, convincimento del giudice ("inteso come libertà del

giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente

apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri

adottati e dei risultati conseguiti") il corretto criterio per la

valutazione di tali dichiarazioni: esse potranno ritenersi

preferibili in termini di attendibilità rispetto alle corrispondenti

dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed

argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente

aderenti alla verità dei fatti.

4. - Queste, in estrema sintesi, le ragioni della sentenza n. 255

del 1992, dalle quali può trarsi un primo dato: dalla citata

decisione non è lecito desumere che le dichiarazioni

predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano

necessariamente, da sole, valere come prova dei fatti in esse

affermati, ma semplicemente che anche esse devono poter essere

utilizzate al fine dell'accertamento dei fatti, previa, ovviamente,

una congrua motivazione sulla loro, ritenuta, maggiore

attendibilità.

È principio generale che discende direttamente dal primo comma

dell'art. 111 della Costituzione che ogni qualvolta si sia in

presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo

testimone non è consentito al giudice di privilegiarne una a propria

discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un più attento esame,

sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine

di rendere ragione della maggiore credibilità delle une, ovvero

della non genuinità delle altre, della concordanza di alcuna di esse

con altri elementi di prova, o, infine, dell'inattendibilità di

entrambe.

5.1. - Eliminato quindi il limite della inutilizzabilità a priori

delle dichiarazioni predibattimentali, la novella portata dalla legge

7 agosto 1992, n. 356, modificando il quarto comma originario ed

introducendone un quinto, ha sostanzialmente esplicitato,

codificandole, alcune ipotesi tratte da regole d'esperienza che

possono ritenersi corrispondenti a talune delle situazioni che, anche

in assenza della modifica legislativa, avrebbero consentito, secondo

il vaglio critico del giudice, di ritenere veritiera la dichiarazione

contestata.

5.2. - Il quinto comma della disposizione (da considerarsi in

ordine di antecedenza logica in quanto, non solo il novero delle

situazioni dalle quali può trarsi un convincimento di non genuinità

della deposizione è amplissimo, ma se la stessa risulta in qualche

modo artefatta non può ricevere alcuna valutazione nel merito)

prevede il caso in cui appaia, dalle modalità della deposizione o da

altre circostanze comunque emerse nel corso del giudizio, che l'esame

dibattimentale è stato inquinato affinché non riproduca quanto il

teste ebbe a dichiarare in sede d'indagine.

La norma ha l'evidente fine di consentire il recupero proprio di

ciò che si voleva disperdere ed autorizza il giudice, ove ritenga

realizzata l'ipotesi, ad apprezzare la dichiarazione resa

precedentemente utilizzandola come prova dei fatti affermati, e salvo

sempre l'obbligo di motivarne l'attendibilità anche mediante il

ricorso ad elementi intrinseci della dichiarazione stessa. Se infatti

ravvisare delle violenze o delle minacce al teste costituisce certo

una valida ragione per disattendere la deposizione resa in giudizio,

non per ciò solo è possibile senz'altro ritenere vera,

acriticamente, la dichiarazione antecedente.

5.3. - Nella nuova formulazione del quarto comma è invece

prevista l'ipotesi che non siano ravvisabili fatti che abbiano

turbato la genuinità della deposizione: anche in questo caso è

possibile riconoscere alla dichiarazione predibattimentale efficacia

probatoria se sussistono altri e diversi elementi di prova che ne

confermano l'attendibilità.

In altri termini, a fronte di una deposizione dibattimentale non

"sospetta" il legislatore codifica, discrezionalmente ma non

irragionevolmente, un criterio logico-argomentativo in base al quale

non è sufficiente un giudizio di attendibilità intrinseca o di

superiore dignità logica della dichiarazione utilizzata per la

contestazione, per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal

fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento

di prova, onde - come è stato efficacemente osservato - iscriversi

nella storia del reato con la legittimità che viene dalla

connessione fra i vari segni che la compongono.

Sarà naturalmente compito della giurisprudenza definire questa

nozione. Posto che la dichiarazione predibattimentale, in quanto

allegata al fascicolo, costituisce certamente prova (contribuendo

così a formare il materiale probatorio utilizzabile dal giudice),

potrà ritenersi idoneo elemento di riscontro altro simile atto, o un

semplice indizio, ovvero (come parte della dottrina ritiene) un

qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il

fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto.

6. - Alla stregua delle suesposte ragioni, il regime delineato dal

nuovo testo dell'art. 500 può ritenersi, nel suo complesso,

sufficientemente equilibrato e non in contrasto con i principi

espressi dalla sent. n. 255 di questa Corte, né con i parametri

costituzionali prospettati dal giudice remittente.

Non può ravvisarsi, infatti, violazione del principio del libero

convincimento del giudice (né degli artt. 24 e 25 della

Costituzione) ove correttamente s'intenda quest'ultimo non come

libertà senza limiti, bensì come possibilità di scelta motivata

entro una ragionevole logica; né, in presenza di due dichiarazioni

contrastanti, risulta attribuita alcuna presunzione di genuinità

alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere

ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico

delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in

dibattimento; né, infine, la disciplina in esame, pur se simile

negli effetti, risulta motivata da una sostanziale equiparazione alla

norma di cui all'art. 192, terzo comma, del codice di procedura

penale (dichiarazioni rese dal coimputato), bensì, si ripete, da

intenti di non irragionevole cautela nella valutazione di elementi di

prova tra loro contrastanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della

Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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