Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 199, terzo

comma, e 500 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 21 novembre 1975 dal tribunale di Sanremo, nel procedimento

penale a carico di Luigi Mistri, iscritta al n. 633 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 58 del 3 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalazza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento iniziato al fine di ottenere la

restituzione in termine per la dichiarazione di appello avverso una

sentenza di condanna pronunciata in contumacia, il tribunale di Sanremo

ha posto in dubbio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, la legittimità costituzionale: a) dell'art. 199, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, per

la dichiarazione di impugnazione dell'imputato contumace, il medesimo

termine di tre giorni stabilito per l'impugnazione dell'imputato

presente al dibattimento; b) dello stesso art. 199, terzo comma, in

relazione al successivo art. 500, nella parte in cui non distingue tra

notificazioni a mani proprie e notificazioni in altro modo; c)

dell'art. 500, nella parte in cui non prescrive l'obbligo di avvertire

che, contro la sentenza notificata, può essere, a pena di decadenza,

proposta impugnazione entro tre giorni dalla notificazione.

Ad avviso del giudice a quo, la prefissione dello stesso termine

per la dichiarazione di impugnazione tanto nell'ipotesi che l'imputato

sia presente al dibattimento, quanto in quella che l'imputato sia

contumace si risolverebbe nella violazione dell'effettivo esercizio del

diritto di difesa.

Infatti, l'imputato presente alla lettura del dispositivo della

sentenza può senza indugio conferire con il difensore ed effettuate la

dichiarazione di impugnazione in cancelleria. Al contrario, l'imputato

contumace, ricevendo la comunicazione dell'estratto, deve munirsi di un

difensore e recarsi nell'ufficio giudiziario. Se poi l'atto è

consegnato a persona convivente, questa che può non sapere nulla del

processo, non di rado è indotta ad attendere il ritorno del

destinatario. E ciò, secondo l'ordinanza, sarebbe di grave

pregiudizio, anche perché nell'atto notificato non è espressamente

detto che contro la decisione è ammesso il gravame entro tre giorni, e

che ciò è a pena di decadenza.

Non vi è stata costituzione della parte, né intervento della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Sono stati denunziati a questa Corte, per violazione dell'art.

24, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 199, terzo comma, e

500 del codice di procedura penale, assumendosi che sarebbero menomate

le garanzie difensive del contumace, perché sottoposto alla stessa

disciplina e tenuto all'osservanza degli stessi termini dell'imputato

presente al dibattimento.

2. - Le questioni vanno risolte alla stregua dell'indirizzo seguito

nei precedenti della Corte, secondo i quali il diritto di difesa non

postula identiche modalità per il suo esercizio, potendo esso venire

diversamente regolato ed adeguato alle particolari e varie esigenze dei

singoli procedimenti, purché non ne siano compromesisi lo scopo e la

funzione (si vedano le sentenze n. 46 del 1967, n. 16 del 1970 e n. 159

del 1972).

Non si tratta qui di un irreperibile, la cui posizione è

minutamente disciplinata per legge (si vedano le sentenze n. 54 e n.

136 del 1971), né di un assente che non abbia dato notizia del suo

nuovo recapito e che, perciò, viene equiparato all'irreperibile (si

veda la motivazione della già citata sentenza n. 159 del 1972, par.

5).

Ciò premesso, mentre, da un lato, il contumace, che si presume

abbia voluto estraniarsi dal processo, dispone della difesa tecnica (di

fiducia o d'ufficio), abilitata, al par dell'imputato, a proporre

gravame (art. 151, terzo comma, cod. proc. pen.); dall'altro, qualora

il provvedimento non sia più impugnabile, ma la situazione impeditiva

si sia verificata per caso fortuito o per forza maggiore, è previsto

il rimedio della restituzione nel termine scaduto, ex art. 183 bis del

codice di procedura penale. E a ciò, appunto, era diretta

l'iniziativa del contumace - esplicatasi sino alla Cassazione - che il

giudice a quo, a seguito di rimessione per competenza, ha indirizzato

su altra via, censurando non già, eventualmente, l'art. 183 bis nella

sua corrente restrittiva accezione giurisprudenziale, bensì gli artt.

199, terzo comma, e 500 cod. proc. pen.

3. - L'accennato indirizzo non vulnera le esigenze dell'interesse

difensivo e, nel contempo, impedisce possibili artificiose remore alla

definizione del processo, senza vulnerare il precetto dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

4. - La Corte non ritiene esatta la censura relativa alla

parificazione, ai fini del gravame, tra imputato presente e imputato

contumace (neppure per quanto attiene alla notificazione, in mani

proprie o in altro modo, dell'atto impugnabile), perché, secondo l'id

quod plerumque accidit, la diversa posizione del contumace è da

ascrivere a una sua scelta. Né può essere accolta qui la pretesa,

prospettata in via correttiva, che sia prescritto l'obbligo di

avvertire il contumace che, contro l'atto notificato, è proponibile

l'impugnazione entro tre giorni, a pena di decadenza. A prescindere che

un tale avviso non è richiesto neanche per l'imputato presente, il

quale ben può essere o restare, pur dopo la pronunzia, personalmente

ignaro dell'esistenza e della brevità del termine, non varrebbe

addurre l'analogia con l'art. 507, secondo comma, cod.proc. pen.,

attesa la particolarità del procedimento per decreto, più volte

rilevata da questa Corte (vedansi le sentenze n. 170 del 1963, n. 27

del 1966 e n. 119 del 1969 e l'ordinanza n. 125 del 1973).

Il rimedio agli inconvenienti indicati nell'ordinanza è affidato

solo al prudente apprezzamento del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 199, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale,

sollevate con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale di Sanremo, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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