Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi

terzo e quarto, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dalla Corte di assise di Bari nel

procedimento penale a carico di Cara Damiani Nicola ed altro,

iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1991 la Corte d'assise di

Bari ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,

della Costituzione, del combinato disposto del terzo e del quarto

comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella parte in

cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei

fatti, le dichiarazioni rese dai testi al pubblico ministero e delle

quali si è data lettura per le contestazioni.

La Corte remittente premette che la fattispecie sottoposta al suo

esame riguarda un caso di omicidio nel quale il rinvio a giudizio

degli attuali imputati è stato disposto sulla base delle concordi

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da diversi

testimoni (alcuni dei quali sentiti dal pubblico ministero lo stesso

giorno del fatto, ma non sul luogo del delitto) i quali, nel

successivo esame dibattimentale, hanno reso deposizioni dal contenuto

radicalmente difforme dalle precedenti dichiarazioni, omettendo di

riferire alcunché di utile per la identificazione degli autori del

delitto e limitandosi a rispondere alle insistenti contestazioni con

un generico "non ricordo".

Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la disciplina

impugnata si risolva in una ingiustificata limitazione della funzione

giurisdizionale e della tutela dei diritti costituzionalmente

garantiti (non esclusi i diritti delle vittime del reato), oltre che

nella violazione del principio di eguaglianza dell'art. 3 della

Costituzione.

Sotto il primo profilo osserva che le garanzie costituzionali dei

diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di

azione (art. 24, primo comma, della Costituzione) e della

giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, in relazione al

principio di legalità posto dall'art. 25 secondo comma, Cost.)

postulano strumenti giuridici che integrino un processo "giusto" ma

al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di

applicare.

In particolare, prosegue il remittente, la disciplina del

procedimento di formazione della prova, per la sua natura

strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da

privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il

diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del

giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti

inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla

legge penale.

La Corte d'assise di Bari ritiene pertanto che il divieto posto

dal terzo comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella

sua portata generale (pur con le eccezioni del quarto comma),

introduca limitazioni della anzidetta natura assimilando, oltre il

limite di ragionevolezza, situazioni non omogenee in relazione ai

fini della giurisdizione penale e al diritto costituzionale di

azione, nonché differenziando nel trattamento situazioni simili.

Per quest'ultimo aspetto viene ravvisato un contrasto con il

principio di eguaglianza del divieto (posto dall'art. 500, terzo

comma, del codice di procedura penale) che preclude nel giudizio

ordinario la utilizzazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni

che, invece, per la stessa legge processuale, nel giudizio abbreviato

costituiscono fonte di prova: ciò in quanto la diversità di rito

non può ragionevolmente mutare né i fini della giurisdizione penale

(con la necessità di cognizione piena del fatto-reato), né la

garanzia costituzionale del diritto di azione.

Per altro verso si prospetta una ulteriore violazione del

principio di eguaglianza, per l'assimilazione indiscriminata di

situazioni diverse (in riferimento ai richiamati parametri

costituzionali), in quanto cadono nel divieto del terzo comma

dell'art. 500 del codice di procedura penale:

a) le dichiarazioni rese al pubblico ministero nella

immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso

delitto, apparendo irrazionale che, oltre alla condizione della

immediatezza, si richieda anche la condizione dell'assunzione del

teste sul luogo del fatto;

b) le dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime

indagini preliminari da testi che, escussi a dibattimento, non sono

in condizioni di ricordare fatti e circostanze rilevanti (anche per i

tempi non brevi del processo consentiti dallo stesso codice), così

versando in situazioni assimilabili, per l'"eadem ratio", a quelle

previste (con diverso trattamento) dall'art. 512 del codice di

procedura penale;

c) le dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che,

assunti a dibattimento (e al di fuori della ipotesi eccezionale

prevista per l'incidente probatorio dall'art. 392 lett. b) del codice

di procedura penale), rendano dichiarazioni manifestamente false o

reticenti, se vi è fondato motivo di presumere una azione esterna di

inquinamento della prova.

Sottolinea il remittente che allorquando (mancando concreti e

specifici elementi circa il pericolo di inquinamento della prova) non

può aver luogo l'incidente probatorio ai sensi del citato articolo,

il divieto di acquisire ed utilizzare le precedenti dichiarazioni

resi dai testi (per una compiuta valutazione di tutte le risultanze

processuali) si risolve in una ingiustificata copertura dell'azione

di inquinamento della prova emersa (solo) a dibattimento.

Tali situazioni si rivelano omogenee a quelle che per la stessa

legge processuale (in ragione del diritto costituzionale di azione e

dei fini propri della giurisdizione penale) consentono una deroga al

principio dell'oralità, sicché appare ingiustificato, alla stregua

dell'art. 3 della Costituzione, assimilarle a tutte le altre

situazioni che rientrano nel divieto dell'art. 500, terzo comma, del

codice di procedura penale.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Rileva la difesa del governo che, una volta scelta la strada del

processo di tipo accusatorio e della formazione delle prove nella

"contesa dibattimentale tra le parti", le soluzioni adottate

dall'art. 500, terzo comma, (e, in generale, da tutte le disposizioni

che disciplinano il tema) rispondono a logica e rappresentano

null'altro che il corollario di un sistema ben definito e del tutto

diverso dal precedente.

Non sarebbe quindi possibile - senza derogare alla logica stessa

del sistema - recuperare il valore di prova ai fini della decisione

alle dichiarazioni rese in una fase solo investigativa, quale è

quella delle indagini preliminari: laddove invece è corretto

prevederne solo una utilizzazione indiretta al fine dell'esame della

credibilità della persona esaminata.

Né potrebbe argomentarsi, prosegue l'Avvocatura, una

ingiustificata disparità di trattamento tra le dichiarazioni indicate nell'art. 500, terzo comma, e quella species di dichiarazioni

"testimoniali" disciplinate dall'art. 500 quarto comma, che, a

differenza delle altre, possono essere acquisite al fascicolo per il

dibattimento e quindi, attraverso le letture (art. 511), fare prova

"piena" o diretta di quanto in esse dedotto.

In questi casi il vulnus al principio dell'oralità si spiega con

l'aspetto di sorpresa che inerisce agli atti denominati irripetibili

quali sono le perquisizioni, ovvero, con la considerazione secondo la

quale le dichiarazioni più vicine alla commissione del fatto sono da

ritenersi "più genuine" e meno "meditate": considerazione,

quest'ultima, costantemente utilizzata dalla giurisprudenza di merito

per sciogliere il nodo delle dichiarazioni testimoniali fra loro

contrastanti.

La deroga ai principi generali avrebbe dunque una sua legittima

ragionevolezza ed escluderebbe ogni sospetto di incostituzionalità.

Anche se, osserva infine l'Avvocatura, non è eliminato, dal punto

di vista del "realismo giudiziario", l'obbligo di valutare per il

futuro l'opportunità di una accorta e pragmatica revisione del

sistema, specie al fine di evitare un sistematico inquinamento del

materiale di prova. Considerato in diritto

1. - La Corte di assise di Bari solleva questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto comma

dell'art. 500 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,

della Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di

valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni

precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del

pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, con l'unica

eccezione delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla

polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e

nell'immediatezza del fatto.

Il giudice a quo rileva che il meccanismo processuale previsto

dall'art. 500, se consente alle parti di portare a piena conoscenza

del giudice le dichiarazioni assunte durante le indagini dal pubblico

ministero o dalla polizia giudiziaria, così facendo emergere nella

pubblicità del dibattimento una doppia verità processuale, vieta

però che tali dichiarazioni possano costituire prova dei fatti in

esse affermati, essendone consentita la valutazione soltanto per

stabilire la credibilità della persona esaminata: sicché il giudice

può valutare e ritenere rispondenti al vero le prime dichiarazioni

"testimoniali", e perciò stabilire motivatamente la non credibilità

delle dichiarazioni difformi rese dagli stessi testi a dibattimento,

e tuttavia, contraddicendo la sua motivata convinzione nel contesto

della stessa decisione, può trovarsi nella necessità formale, per

la mancanza di prove indotta dalle limitazioni della norma

processuale, di mandare assolto un imputato che le dichiarazioni

ritenute attendibili indicano univocamente come l'autore del reato.

Detta disciplina, ad avviso del remittente, si pone in contrasto

con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della

Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della

Costituzione, con particolare riferimento ai diritti delle vittime

del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma,

della Costituzione, in relazione al principio di legalità posto

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione), le quali "postulano

strumenti giuridici che integrino un processo giusto ma al contempo

non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la

effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare".

Ma soprattutto, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

il giudice remittente ritiene che il divieto posto dal terzo comma

dell'art. 500, introduca irragionevolmente limitazioni di tale

entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale e

costituisca una irrazionale disparità di trattamento in raffronto

all'opposto regime di utilizzabilità previsto per il giudizio

abbreviato; tale divieto, inoltre, comprenderebbe ingiustamente

talune situazioni (dichiarazioni rese al pubblico ministero nella

immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso

delitto; dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime

indagini preliminari da testi che successivamente, nel dibattimento,

non sono più in grado di ricordare fatti e circostanze;

dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che in dibattimento

rendano deposizioni manifestamente false o reticenti) da ritenersi

del tutto omogenee ad altre (art. 392, lett. b) assunzione di una

testimonianza nell'incidente probatorio se vi è fondato motivo per

ritenere che il teste sia esposto a violenza o minaccia; art. 512:

lettura di atti per impossibilità di ripetizione) per le quali

invece è prevista una deroga al principio dell'oralità.

In conclusione, ciò che la Corte di assise di Bari ritiene

censurabile è l'irragionevolezza di un sistema che, da un lato,

riconosce un patrimonio di elementi di valutazione, pur formatosi

prima del dibattimento, come idoneo a verificare la genuinità ed il

peso delle prove che dal dibattimento si sono generate, dall'altro,

al fine dell'accertamento dei fatti, lo considera tamquam non esset,

negando al giudice di apprezzarne fino in fondo la portata.

2.1. - Sotto questo profilo la questione è fondata.

È opportuno sottolineare, in primo luogo, che l'oralità, assunta

a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella

disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova

nel dibattimento; ciò perché - è appena il caso di ricordarlo -

fine primario ed ineludibile del processo penale non può che

rimanere quello della ricerca della verità (in armonia coi principi

della Costituzione: come reso esplicito nell'art. 2, prima parte, e

nella direttiva n. 73, della legge di delega, tradottasi nella

formulazione degli artt. 506 e 507; cfr. anche la sentenza n. 258 del

1991 di questa Corte), di guisa che in taluni casi in cui la prova

non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti

ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formatisi

prima ed al di fuori del dibattimento.

Che la volontà del legislatore esprima anche un principio di non

dispersione dei mezzi di prova emerge con evidenza da tutti quegli

istituti che recuperano al fascicolo del dibattimento, e quindi alla

utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di essere surrogati

(o compiutamente e genuinamente surrogati) da una prova

dibattimentale: in tal senso depongono le disposizioni sugli atti

irripetibili (art. 431, il quale dispone l'allegazione al fascicolo

dibattimentale dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal

pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria), sugli atti assunti

nell'incidente probatorio (art. 392), sulla lettura degli atti

assunti dal pubblico ministero o dal giudice nel corso dell'udienza

preliminare, quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è

divenuta impossibile la ripetizione (art. 512, configurato dalla

dottrina come una sorta di necessario correttivo, avente carattere

generale, al principio dell'oralità), sulla lettura di dichiarazioni

rese dall'imputato (o dall'imputato in procedimento connesso o

collegato) qualora sia contumace, assente, ovvero si rifiuti di

rispondere (art. 513, come risulta a seguito della recente sentenza

n. 254 del 1992), sull'acquisizione di dichiarazioni rese da testi

("nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza

del fatto"), o dall'imputato ("alle quali il difensore aveva il

diritto di assistere") se utilizzate per le contestazioni nell'esame

(artt. 500, quarto comma, e 503, quinto comma). Siffatti istituti

derogano chiaramente al principio dell'oralità e dell'immediatezza

dibattimentale che, come si è detto, non è regola assoluta bensì

criterio-guida del nuovo processo, e tendono a contemperare il

rispetto del metodo orale con l'esigenza di evitare la "perdita", ai

fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e

che sia irripetibile in tale sede (cfr. sent. n. 254 del 1992

precedentemente citata).

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'importanza del

principio di non dispersione dei mezzi di prova: la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 195 consente

ora, attraverso la testimonianza de relato della polizia giudiziaria,

il recupero di elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini

e che, in taluni casi, possono rivelarsi "addirittura fondamentali

per l'accertamento dei fatti" (v. sentenza n. 24 del 1992); del pari,

la richiamata sentenza n. 254 del 1992 ha dichiarato l'illegittimità

dell'art. 513, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il

giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle

dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle

persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della

facoltà di non rispondere.

2.2. - In breve, quanto ora esposto consente di riassumere un

primo dato certo: il sistema accusatorio positivamente instaurato ha

prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale

criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della

verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo

sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi

di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col

metodo orale.

Proprio sotto questo profilo, e cioè proprio in raffronto al

sistema nel cui ambito è destinata ad inserirsi, la norma impugnata

appare priva di giustificazione ponendo in essere una irragionevole

preclusione alla ricerca della verità.

Se infatti, nell'ambito dell'attuale sistema, è possibile dare

lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione)

di dichiarazioni rese precedentemente: dall'imputato che rifiuta di

sottoporsi all'esame (art. 513, primo comma); dall'imputato che

afferma cose diverse (art. 503, quinto comma); dal coimputato che si

avvale della facoltà di non rispondere (art. 513, secondo comma); e

infine dal teste irreperibile, deceduto o che rifiuti di rispondere

(art. 512), o che renda dichiarazioni difformi da quelle assunte dal

pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle

perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art.

500, quarto comma), non risponde a logica che tutte le altre

dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari (al

pubblico ministero o alla polizia giudiziaria), o addirittura avanti

il giudice dell'udienza preliminare, e già entrate nel

contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle

contestazioni, non possano essere compiutamente utilizzate

dall'organo giudicante, al fine dell'accertamento dei fatti, nemmeno

quando questi le ritenga così pienamente veritiere da dover

disattendere la difforme deposizione resa in dibattimento.

La norma in esame istituisce pertanto una irragionevole regola di

esclusione che, non solo può giocare così a vantaggio come a danno

dell'imputato, ma è suscettibile di ostacolare la funzione stessa

del processo penale proprio nei casi nei quali si fa più pressante

l'esigenza della difesa della società dal delitto, quando per di

più il ricorso all'intimidazione dei testimoni si verifica assai di

frequente.

2.3. - Del resto, la preoccupazione di assicurare che elementi di

prova non siano dispersi nei casi di possibile intimidazione o

corruzione di testimoni affinché non depongano o depongano il falso

è, come la stessa norma rende esplicito, alla base dell'ipotesi di

incidente probatorio prevista dall'art. 392, primo comma, lett. b);

ma se detta esigenza è stata ritenuta a tal punto meritevole di

tutela dal legislatore da farne oggetto di apposita previsione,

risulta del tutto incoerente che, ove lo stesso effetto che si vuole

scongiurare sia accertato soltanto a posteriori (mediante la

deposizione di un teste che appaia manifestamente falso o reticente),

valga un regime opposto: e cioè quello della totale

inutilizzabilità, al fine dell'accertamento dei fatti, delle

precedenti dichiarazioni ritenute attendibili.

3. - Ma v'è di più. La regula iuris posta dalla norma impugnata

presenta anche un duplice profilo di intrinseca irragionevolezza: in

primo luogo si consideri che le uniche eccezioni al divieto di

utilizzabilità, poste dal quarto comma dell'art. 500 in favore delle

dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia

giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e

nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del

dibattimento se usate per le contestazioni), si basano evidentemente

su di una presunzione di genuinità di detti atti che diventa

irragionevole in raffronto a tutte le altre possibili dichiarazioni

pre-dibattimentali che per le loro caratteristiche (precisione,

ricchezza di particolari, concordanza con dichiarazioni rese da altri

testi) possono essere ritenute, ed a ragione, non meno veritiere.

In secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e, in

aderenza ai principi costituzionali, non poteva essere altrimenti) il

principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice

di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con

l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei

risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice

di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della

stessa decisione - come rileva il giudice a quo - in quanto, se la

precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso

sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa

deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che

essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata quindi nel

patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel

contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane

comunque sottoposto all'esame incrociato), non possa essere utilmente

acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati.

4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del terzo comma dell'art.

500 del codice di procedura penale, nonché del quarto comma della

medesima norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel

fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le

contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni

precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del

pubblico ministero.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità

costituzionale prospettati dal giudice remittente.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e per le

medesime ragioni sopra indicate, la dichiarazione d'illegittimità

costituzionale va estesa anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega

16 febbraio 1987 n. 81, nella parte in cui del pari prevede il potere

del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti

utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni

assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso

delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto,

anziché le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e

contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Occorre infine porre in evidenza come la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 500 non

può riverberare effetti sul quarto comma dell'art. 503, il quale

alla prima norma rinvia per relationem; trattasi invero di rinvio che

esprime la medesima regula iuris, ma in riferimento a soggetti

diversi dai testimoni, vale a dire in riferimento all'esame delle

parti private ed, in particolare, dell'imputato, e concerne,

pertanto, una situazione processuale non sottoposta all'esame di

questa Corte nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo

comma, del codice di procedura penale;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, quarto

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state

utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo,

delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute

nel fascicolo del pubblico ministero;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 n. 76 della

legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale)

nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel

fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni,

solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal

pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e

nell'immediatezzadel fatto, e non anche le dichiarazioni

precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del

pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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