Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e

quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 12 luglio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Lalario Paolo, iscritta al n. 608 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 12 luglio 1993, il Tribunale di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,

primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto non

consente che possa essere oggetto di contestazione, e successiva

acquisizione, il contenuto della denuncia presentata da un privato.

Premesso che il difensore dell'imputato aveva chiesto di poter

contestare al denunciante-persona offesa, ai sensi dell'art. 500,

primo comma, del codice di procedura penale, le dichiarazioni dal

medesimo rese in sede di denuncia (al fine della eventuale

acquisizione della stessa ex art. 500, quarto comma, del codice

medesimo), e che il pubblico ministero si era opposto alla richiesta,

il giudice a quo osserva che la norma impugnata, non consentendo di

contestare, e quindi di acquisire a fini probatori, il contenuto di

una denuncia, viola i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di

non dispersione dei mezzi di prova enunciati da questa Corte con la

sentenza n. 255 del 1992.

In particolare, sarebbe irragionevole, ad avviso del remittente,

mettere su piani diversi le dichiarazioni rese dalla persona offesa

alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero e trasfuse nel

relativo verbale, e quelle contenute in scritti o altri mezzi di

rappresentazione del pensiero, depositate o inviate all'autorità

giudiziaria o di polizia giudiziaria: in entrambe le ipotesi,

infatti, il contenuto della denuncia è identico, essendo diverse

soltanto le modalità di acquisizione e di documentazione.

A differenza, inoltre, del caso in cui la persona offesa,

convocata dal pubblico ministero, confermi a verbale la denuncia

precedentemente fatta pervenire all'autorità giudiziaria, qualora

tale conferma non avvenga si viene a disperdere, senza alcuna valida

ragione, un mezzo di prova altrimenti utilizzabile e si vanifica il

fine primario della ricerca della verità, che deve sempre ispirare

il giudice penale.

Infine, conclude il giudice a quo , risulta violato il diritto di

difesa nei casi in cui, come quello in esame, il denunciante abbia

reso dichiarazioni in contrasto con il contenuto della denuncia:

nella specie, non è possibile al difensore far rilevare delle

difformità tra le deposizioni rese in dibattimento dalla persona

offesa e la denuncia dalla stessa a suo tempo inviata all'autorità

giudiziaria.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la denuncia, essendo

destinata a fornire la notitia criminis , è atto che si forma al di

fuori del procedimento ed è privo di funzione probatoria, per cui

non è possibile metterla sullo stesso piano delle deposizioni

testimoniali. Né sussiste violazione del diritto di difesa, in

quanto le parti si trovano in identica situazione di fronte ad un

atto inutilizzabile. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non consente che, per contestare il contenuto

della deposizione testimoniale, le parti possano servirsi del

contenuto della denuncia a suo tempo presentata per iscritto dal

testimone all'autorità giudiziaria, con successiva eventuale

acquisizione al fascicolo per il dibattimento: in particolare, nella

fattispecie, la norma impugnata, ad avviso del remittente, impedisce

al difensore dell'imputato di far rilevare, in sede di controesame,

delle difformità tra la deposizione resa dal denunciante in

dibattimento e quanto da lui dichiarato nella denuncia inviata

all'autorità giudiziaria.

Ciò determina, secondo il giudice a quo , in primo luogo la

violazione del principio di ragionevolezza, per ingiustificata

dispersione di un mezzo di prova (sent. n. 255 del 1992), in quanto

la possibilità di contestazione viene a dipendere soltanto dalle

modalità di acquisizione e di documentazione della denuncia, la

quale, se è presentata oralmente o se, pur inviata per iscritto, è

successivamente confermata dinanzi all'autorità giudiziaria, viene

recepita in un verbale, con la conseguenza di poter poi essere

oggetto di contestazione ai sensi della norma impugnata.

La denunciata preclusione comporterebbe, in secondo luogo, la

violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché, in tutti i casi

in cui il contenuto della deposizione testimoniale sia in contrasto

con quello della denuncia, il divieto per il difensore di far

rilevare tale difformità costituisce lesione del diritto di difesa.

2. - La questione non è fondata.

Il Tribunale remittente muove dalla implicita, ma evidente,

premessa secondo cui la possibilità di far rilevare difformità tra

la deposizione dibattimentale del teste e qualsiasi altra precedente

acquisizione (anche di provenienza dal medesimo soggetto) trovi il

suo unico strumento nell'art. 500 del codice di procedura penale, per

cui, quando il ricorso a tale norma debba ritenersi inammissibile -

come avviene, ad avviso del giudice a quo , nella fattispecie - la

menzionata facoltà resterebbe radicalmente esclusa.

Tale tesi non è condivisibile.

L'art. 500 disciplina le "contestazioni" nell'esame testimoniale

con riferimento alle "dichiarazioni precedentemente rese dal

testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero",

attribuendo al giudice, in presenza di determinate condizioni, la

possibilità di valutarle come prova dei fatti in esse affermati.

Ma è evidente che la norma in esame - la quale mira

essenzialmente ad individuare un meccanismo di recupero al fascicolo

dibattimentale di determinati atti di indagine - non incide

sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti, potere

che, come afferma anche la relazione al progetto preliminare, "deve

esplicarsi in tutta la sua latitudine, utilizzando perciò ogni

precedente acquisizione".

Deve, pertanto, ritenersi che non è affatto impedito al difensore

dell'imputato, sia pure al solo scopo - che del resto in sede di

controesame è quello per lui essenziale - di influire sulla

valutazione dell'attendibilità del teste, di porre all'esaminando

domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione

dibattimentale e qualsiasi altra risultanza, diversa da quelle

indicate nell'art. 500, ivi compreso, quindi, il contenuto della

denuncia dal medesimo a suo tempo redatta.

In conclusione, l'ordinamento processuale consente, sia pure con

effetti limitati, ciò che il giudice remittente ritiene invece

radicalmente precluso: ne consegue che la questione, poggiando su un

erroneo presupposto interpretativo, va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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