Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto

comma, e 431, lettere a) e b), del codice di procedura penale e del

combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 dello stesso codice,

promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di

Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare nel procedimento

penale a carico di Recanatese Rodolfo, iscritta al n. 181 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Chieti, sezione distaccata di

Francavilla al mare, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b),

nonché del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112

della Costituzione, nella parte in cui non consentono

l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in esso

affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di

decesso del querelante;

che il giudice a quo premette che, a seguito del decesso della

persona offesa - la quale non è stata sentita né dalla polizia

giudiziaria ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale,

né dal pubblico ministero ex art. 362 del codice medesimo -,

l'unica fonte di prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni

contenute nella denuncia-querela;

che tuttavia tale atto, prosegue il remittente, è stato allegato

al fascicolo per il dibattimento, ex art. 431, lettera a), del codice

di procedura penale, al limitato fine della verifica della

procedibilità dell'azione penale; né sarebbe possibile convocare

gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno raccolto

le dichiarazioni, poiché la parte offesa, nel momento in cui ha

presentato la querela, non assumeva la qualità di testimone;

che la querela, osserva ancora il remittente, non può essere

utilizzata a fini probatori neanche in base al combinato disposto

degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in quanto

la prima e la seconda disposizione presuppongono che la parte abbia

già deposto in sede dibattimentale, "mentre la terza ... fa espresso

riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia

giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso

dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella

fattispecie, trattandosi di rito pretorile)";

che, in conclusione, il giudice a quo impugna le seguenti norme

del codice di procedura penale: a) art. 195, quarto comma, nella

parte in cui non prevede la possibilità di assumere come teste

indiretto l'agente che raccolse la querela, non avendo il querelante

all'epoca la qualità di "testimone"; b) art. 431, lettere a) e b),

nella parte in cui non prevede che, nella fattispecie, il verbale de

quo sia ab origine inserito nel fascicolo per il dibattimento come

atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, ai sensi della

lettera b) (e quindi utilizzabile), e non già come mero atto

relativo alla procedibilità, ai sensi della lettera a); c) combinato

disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non prevede

che il predetto verbale sia in qualche modo acquisito al fascicolo

del dibattimento e quindi utilizzato per l'accertamento dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in parte

inammissibile ed in parte infondata;

Considerato che l'art.195, quarto comma, del codice di procedura

penale è stato espunto dall'ordinamento con la sentenza di questa

Corte n. 24 del 1992, per cui la relativa questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che, in ordine alle altre censure, secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze

imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto

dell'atto di querela, deve trovare applicazione l'art. 512 del codice

di procedura penale, sulla base della considerazione che, nell'ambito

degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria - dei quali, ai sensi

di detta norma , il giudice, a richiesta di parte, dispone darsi

lettura -, rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla

stessa, quale appunto una spontanea dichiarazione di querela;

che pertanto la questione relativa agli artt. 431, lettere a) e

b), nonché al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del

codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, in

quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione

distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 431, lettere a) e b), e del combinato

disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di

Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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