Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992. Leggi il testo vigente →

Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non puo' costituire prova dei fatti in essa affermati. Puo' essere valutata dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi precedenti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    Il divieto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 500 c.p.p., per cui al giudice del dibattimento non è concesso di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, è privo di giustificazione poiché pone in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verità (v. massima A) che può giocare sia a vantaggio che a danno dell'imputato, ostacolando l'attuale, pressante esigenza di difesa della società dalla crescente criminalità. Peraltro, la norma è in contraddizione con altre disposizioni dello stesso codice (cfr. artt. 503, quinto comma, 512 e 513, primo e secondo comma), con le eccezioni poste dal quarto comma dello stesso art. 500 in favore delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del dibattimento, se usate per le contestazioni), e con la stessa previsione dell'incidente probatorio (art. 392, primo comma, lett. b) per le dichiarazioni di testimoni, nei casi in cui è prevedibile che questi possano essere esposti ad intimidazioni o a corruzione, affinché non depongano o depongano il falso. Ma il divieto in questione è irragionevole anche sotto il profilo del contrasto, in cui esso pure si pone, con il principio del libero convincimento (v. massima B). Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente - va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. e del quarto comma della stessa norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M..

    Art. 500 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/2003

    Questione infondata
    18 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 500 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V., citata, ordinanza di manifesta infondatezza (con riferimento all’art. 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen.) n. 36/2002. - Per ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto le norme impugnate è fatto rinvio alle ordinanze di manifesta infondatezza n. 489/2002 e n. 325/2002 nonché alle ordinanze n. 473/2002, n. 431/2002 e n. 365/2002.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 431/2002

    Questione infondata
    29 ottobre 2002

    Manifesta inammissibilità - per totale difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, avendo il giudice 'a quò rinviato integralmente ad altra ordinanza, non trasmessa con l'atto di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (23)

Se ne mostrano 15 su 23, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art500 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari