Il divieto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 500 c.p.p., per cui al giudice del dibattimento non è concesso di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, è privo di giustificazione poiché pone in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verità (v. massima A) che può giocare sia a vantaggio che a danno dell'imputato, ostacolando l'attuale, pressante esigenza di difesa della società dalla crescente criminalità. Peraltro, la norma è in contraddizione con altre disposizioni dello stesso codice (cfr. artt. 503, quinto comma, 512 e 513, primo e secondo comma), con le eccezioni poste dal quarto comma dello stesso art. 500 in favore delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del dibattimento, se usate per le contestazioni), e con la stessa previsione dell'incidente probatorio (art. 392, primo comma, lett. b) per le dichiarazioni di testimoni, nei casi in cui è prevedibile che questi possano essere esposti ad intimidazioni o a corruzione, affinché non depongano o depongano il falso. Ma il divieto in questione è irragionevole anche sotto il profilo del contrasto, in cui esso pure si pone, con il principio del libero convincimento (v. massima B). Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente - va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. e del quarto comma della stessa norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M..
Art. 500 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale