Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4,

del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di

Sondrio con ordinanze del 27 aprile 2001 e del 19 settembre 2001,

iscritte al n. 910 e al n. 948 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 e n. 49,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2001 (r.o. n. 910 del

2001) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte

in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di

deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con

le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),

dello stesso codice;

che il Tribunale, a seguito dell'opposizione della difesa

dell'imputato all'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria

sul contenuto delle dichiarazioni rese da un teste nel corso delle

indagini preliminari, ha sollevato d'ufficio la questione di

costituzionalità, in quanto la norma censurata avrebbe

"sostanzialmente ripristinato" il divieto per gli appartenenti alla

polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

ricevute da testimoni oggetto dell'obbligo di documentazione mediante

verbalizzazione, già dichiarato incostituzionale con la sentenza

n. 24 del 1992, e sarebbe quindi affetta dai medesimi vizi rilevati

dalla Corte con la citata sentenza;

che infatti, non essendo prevista dall'art. 197 cod. proc.

pen. l'incompatibilità a testimoniare degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria ed essendo assurdo ritenere che tali soggetti

siano meno affidabili di un "testimone comune", non vi sarebbe

ragione di inibire solo ad essi la testimonianza indiretta, tanto

più ove si consideri che analogo divieto non è invece previsto per

gli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini

difensive;

che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 24

del 1992 non potrebbero dirsi travolte per effetto del nuovo art. 111

Cost., dal quale non discenderebbe affatto la necessità di vietare

agli appartenenti alla polizia giudiziaria la testimonianza

indiretta, che non incide né sul principio di oralità, né su

quello del contraddittorio, in quanto il teste può essere sempre

sottoposto a esame e a controesame;

che analoga questione di costituzionalità dell'art. 195,

comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., è stata

sollevata con ordinanza del 19 settembre 2001 dal Tribunale di

Sondrio (r.o. n. 948 del 2001);

che, in punto di rilevanza, il rimettente - premesso che in

dibattimento uno dei testi escussi aveva negato di aver reso

dichiarazioni in relazione ad "alcune circostanze", trasfuse invece

nel verbale redatto ex art. 357, comma 2, lettera b), cod. proc.

pen. e utilizzato dal pubblico ministero per le contestazioni ai

sensi dell'art. 500 dello stesso codice - rileva che la disposizione

censurata impedisce "l'esame e l'approfondimento della veridicità di

tali circostanze" mediante l'escussione dell'ufficiale di polizia

giudiziaria verbalizzante;

che la norma censurata sarebbe affetta dagli stessi vizi di

incoerenza e irragionevolezza che avevano determinato la declaratoria

di incostituzionalità della analoga disposizione previgente, e ciò

tanto più quando "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente

indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità" o

nelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui venga omessa la

"documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria

nell'immediatezza del fatto";

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento

depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del

2001, deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che le questioni siano

dichiarate infondate.

Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, in riferimento

all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195,

comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e

agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul

contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le

modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),

dello stesso codice;

che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata,

vietando la testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia

giudiziaria, li discriminerebbe ingiustificatamente rispetto ai

testimoni "comuni" e agli investigatori privati abilitati

all'espletamento di indagini difensive e sarebbe ancor più

irragionevole quando l'esame dei testimoni-fonte risulti impossibile

o l'attività svolta non sia stata ritualmente documentata;

che, investendo le questioni la medesima norma in riferimento

allo stesso parametro costituzionale, va disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte

ha esaminato questioni analoghe, sollevate sulla base di

argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella

sentenza n. 24 del 1992, dichiarando non fondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la

testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle

dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del 2002) e

manifestamente infondata la medesima questione sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanze n. 292 e

n. 293 del 2002);

che in dette pronunce questa Corte ha rilevato come, rispetto

al momento in cui tale sentenza era stata emessa, è profondamente

mutato "il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla

previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma

dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella

formazione della prova";

che tale previsione costituzionale, con la quale "il

legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come

metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", esprime una

generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna

dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può

essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei

casi eccezionali, contemplati dal quinto comma dell'art. 111 Cost.,

di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura

oggettiva di formazione della prova in contraddittorio e di provata

condotta illecita;

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale

principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto

ad evitare che dichiarazioni assunte unilateralmente possano

surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in

giudizio ed è coerente con la regola dettata dall'art. 500, comma 2,

cod. proc. pen., che mira a preservare la fase del dibattimento "da

contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti

nel corso delle indagini preliminari" (v. ordinanza n. 36 del 2002);

che anche la censura concernente la supposta irragionevole

disparità di trattamento tra la disciplina impugnata e quella

prevista per gli investigatori privati autorizzati, ex art. 327-bis,

comma 3, cod. proc. pen., all'espletamento di indagini difensive, è

stata già ritenuta infondata da questa Corte, che ha osservato, "da

un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali

e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio

costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e,

dall'altro, che interpretazioni della disciplina

dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che

consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si

porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost."

(sentenza n. 32 del 2002);

che, infine, la disciplina censurata, finalizzata ad evitare

l'elusione del contraddittorio ed essa stessa espressione di un

principio assunto a regola costituzionale, non può ritenersi affetta

da incoerenza e irragionevolezza neppure nelle ipotesi, menzionate

nella sentenza n. 24 del 1992 e richiamate da uno dei rimettenti, in

cui "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia

impossibile per morte, infermità o irreperibilità";

che, rispetto al momento in cui è intervenuta la sentenza

n. 24 del 1992, è infatti significativamente mutato - per effetto

delle modifiche legislative intervenute a far data dal d. l. 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1992, n. 356 - anche "il sistema delle norme che disciplinano

l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della

lettura degli atti irripetibili" (sentenza n. 32 del 2002);

che tale regime consente ora di dare lettura, a norma

dell'art. 512 cod. proc. pen. e nel rispetto dei principi enunciati

nel quarto e quinto comma dell'art. 111 Cost., degli atti assunti

dalla polizia giudiziaria quando la formazione della prova in

dibattimento è divenuta impossibile per fatti o circostanze

imprevedibili;

che nella medesima ottica deve essere quindi apprezzata

l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen. introdotta dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui la

testimonianza indiretta non è vietata negli "altri casi", e cioè

quando non ha per oggetto informazioni che sono, o dovrebbero essere,

consacrate in verbali;

che in tali situazioni, "non presentandosi l'esigenza di

evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria" di cui

all'art. 111, quarto comma, Cost., "non sussiste alcun profilo di

irragionevolezza nella disciplina che consente [...] di applicare le

regole generali in tema di testimonianza indiretta" (sentenza n. 32

del 2002);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori

rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le

questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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