Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4,

e 500 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Potenza e dal Tribunale

di Brindisi con ordinanze del 2 maggio 2001 e del 6 luglio 2001,

rispettivamente iscritte al n. 928 e al n. 941 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, prima

serie speciale, n. 47 e n. 48 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 2001 (r.o. n. 928 del

2001) il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, nonché questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500 del medesimo codice, in riferimento agli artt. 2, 3,

24, 25, 101, 111 e 112 Cost.;

che, per quanto concerne la questione di costituzionalità

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale premette, in

punto di rilevanza, che la norma censurata vieta all'ufficiale di

polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di

riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel

corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni già escussi in

precedenti udienze;

che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli

ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul

contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità

di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc.

pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioè

i principi costituzionali posti a garanzia della "eguaglianza tra le

persone, formale e sostanziale (art. 3)"; della "ragionevolezza delle

previsioni legislative (art. 3)"; del "diritto di difesa,

nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle

persone offese dai reati (art. 24)"; del "diritto alla sicurezza dei

consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra

di essi, dovere cui è strumentale la repressione dei reati, la

ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della

responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di

quelli incolpevoli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112)"; del "principio

della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della

giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e

non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101,

111 e 112)"; del "principio della parità tra accusa e difesa

(artt. 3, 24, 111 e 112)";

che in particolare, ad avviso del giudice a quo, "la

eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. alla

generale disciplina dell'art. 195 e alla capacità di testimoniare

appartenente ad ogni persona", sarebbe irragionevole sulla base delle

stesse considerazioni svolte nella sentenza della Corte

costituzionale n. 24 del 1992;

che tali ragioni non potrebbero ritenersi superate per

effetto del mutato quadro costituzionale, in quanto neppure il

principio del contraddittorio nella formazione della prova,

introdotto nell'art. 111 Cost., sarebbe sufficiente a giustificare il

divieto per l'appartenente alla polizia giudiziaria di rendere

dichiarazioni de relato dal momento che tale prova verrebbe assunta

in udienza, davanti a un giudice terzo e imparziale;

che, quanto alla questione relativa all'art. 500 cod. proc.

pen., la disposizione, nella parte in cui non prevede che le

dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al

fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad

altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare

il convincimento del giudice, sarebbe viziata dagli stessi profili di

illegittimità costituzionale individuati dalla Corte nella sentenza

n. 255 del 1992, dal momento che, nonostante il mutato assetto

normativo, il fine ineludibile del processo penale resterebbe quello

della ricerca della verità storica e non meramente processuale e si

deve comunque assicurare "al giudice la piena conoscenza dei fatti

onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione";

che la norma censurata, prevedendo invece che le

dichiarazioni oggetto di contestazione possono essere valutate

soltanto ai fini della credibilità del teste anche nel caso in cui

questi non sia in grado di rispondere perché non ricorda, impedisce

"al giudice di avere piena conoscenza dei fatti che deve giudicare e

limita, sino a snaturarla, la peculiare funzione del giudice penale

(artt. 101 e 111 Cost.); priva di efficacia la legge penale

sostanziale (art. 25 Cost.); lede il diritto costituzionale di azione

della parte pubblica e della parte civile (artt. 3, 24 e 112 Cost.);

svuota di effettiva tutela i diritti inviolabili dell'individuo

riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale

(artt. 2, 25, 112 Cost.)", violando così gravemente anche il

principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.);

che la disposizione censurata non troverebbe giustificazione

nel nuovo art. 111 Cost. poiché il "meccanismo della acquisizione

delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui permanga

difformità all'esito della lettura-contestazione" non inciderebbe in

alcun modo sul principio del contraddittorio nella formazione della

prova, né sui principi di oralità e immediatezza, comunque

salvaguardati dal meccanismo dell'esame e del controesame del teste

condotto dalle parti, ma violerebbe il principio del libero

convincimento del giudice e i principi posti a garanzia della parità

tra le parti, del diritto all'azione, del diritto di difesa delle

parti civili e, infine, dei diritti fondamentali dell'individuo, come

singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

(artt. 2, 3, 24, 25, 112 Cost.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate

riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso

con ordinanza n. 514 del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del

2002;

che in termini sostanzialmente analoghi il Tribunale di

Brindisi con ordinanza del 6 luglio 2001 (r.o. n. 941 del 2001) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, in relazione

all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui il primo

vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere

testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai

testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2,

lettere a) e b), ed il secondo consente di utilizzare i verbali usati

per le contestazioni solo ai fini di valutare la credibilità del

teste";

che il Tribunale premette che nel corso dell'istruzione

dibattimentale due dei testi "chiave" del processo hanno reso

dichiarazioni contrastanti con quelle risultanti dai verbali di

sommarie informazioni, peraltro non utilizzabili, alla luce della

normativa censurata, come prova dei fatti in esse affermati;

che il rimettente, pur dando atto che la norma di cui al

comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. è ispirata al principio

dell'oralità e mira a garantire il contraddittorio nella formazione

della prova, ritiene tuttavia che per consentire il sostanziale

rispetto di tali principi, senza detrimento di quelli garantiti dai

parametri evocati, sarebbe stato necessario introdurre "un meccanismo

processuale che [...] consentisse a quelle stesse dichiarazioni, nel

caso in cui i testimoni fossero reticenti o rendessero dichiarazioni

divergenti rispetto a quelle precedenti, non solo di entrare nel

dibattimento ma di conservare un qualche valore di prova";

che tale meccanismo dovrebbe "consistere nella possibilità

di far transitare, attraverso il sistema delle contestazioni, i

verbali contenenti le dichiarazioni precedentemente rese da valutare,

in caso di difformità unitamente ad altri elementi di riscontro,

come prova dei fatti in esse contenuti";

che si dovrebbe quindi prevedere la possibilità di

acquisire, successivamente e quale elemento di riscontro, la

deposizione dei verbalizzanti sugli aspetti poco chiari ed equivoci

della verbalizzazione stessa;

che il "combinato disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen. e 500, comma 2, cod. proc. pen." violerebbe invece, ad avviso

del rimettente, innanzitutto l'art. 3 Cost., perché,

"irragionevolmente, porta all'esclusione dal processo di prove

legittimamente formate" e perché vieta di utilizzare come elemento

di riscontro la testimonianza de relato degli agenti e degli

ufficiali di polizia giudiziaria quando "la deposizione di un

qualsiasi teste de relato, seguita da quella del teste di

riferimento, può di per sé costituire, salvo ogni apprezzamento del

giudice, prova dei fatti riferiti";

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto proprio

con i principi del giusto processo, tale potendo definirsi solo il

processo che tende all'accertamento del fatto storico e della verità

sostanziale irragionevolmente ostacolato dalle disposizioni

censurate;

che sarebbero inoltre violati il principio di parità sancito

dall'art. 111 Cost., come espressione del più generale principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che "la posizione

del pubblico ministero è fortemente ed irragionevolmente penalizzata

dal sistema normativo su delineato" e, conseguentemente, il principio

di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.,

perché il pubblico ministero è chiamato ad esercitare l'azione

penale anche sulla base di dichiarazioni rese da persone informate

sui fatti che "sa già (o ha sentore) che non verranno confermate a

dibattimento".

Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., della legittimità

costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui il primo vieta agli ufficiali e agli agenti

di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle

dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli

artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice ed il

secondo consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni

solo al fine di valutare la credibilità del teste;

che, sollevando le ordinanze di rimessione questioni

sostanzialmente eguali, nonostante la differente articolazione e la

varietà dei parametri evocati, va disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte

ha esaminato analoghe questioni, dichiarando non fondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte

in cui vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul

contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del

2002); manifestamente infondata la medesima questione sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanza 292 del

2002); manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,

quinto e sesto comma, e 112 Cost., la questione di costituzionalità

dell'articolo 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen., nella parte in cui

non consentono che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni

possano essere acquisite e valutate come prova dei fatti in esse

affermati (ordinanza n. 36 del 2002);

che in dette pronunce la Corte ha rilevato come la prima

parte del quarto comma dell'articolo 111 Cost., "con il quale il

legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come

metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio" (sentenza n. 32

del 2002), esprime una generale regola di esclusione probatoria

(ordinanza n. 36 del 2002), in base alla quale nessuna dichiarazione

raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata

come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali,

contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di

accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della

prova in contraddittorio, di provata condotta illecita;

che appare dunque del tutto coerente con il dettato

costituzionale "la previsione di istituti che mirino a preservare la

fase del dibattimento - nella quale assumono valore paradigmatico i

principi della oralità e del contraddittorio - da contaminazioni

probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle

indagini preliminari" (ordinanza n. 36 del 2002, che sul punto

richiama la sentenza n. 32 in pari data);

che, in particolare, il comma 2 dell'art. 500 cod. proc.

pen. risponde alla "esigenza di impedire che l'istituto delle

contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo tecnico di

utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di

fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di

acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni"

(ordinanza n. 36 del 2002);

che, in coerenza con tale regola, la previsione

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che vieta la testimonianza

indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle

dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le

modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod.

proc. pen., è finalizzata ad "evitare che tali dichiarazioni possano

surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in

giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi

le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari"

(sentenza n. 32 del 2002);

che, non risultando profili nuovi rispetto a quelli già

valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di

Potenza e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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