Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1975 dal tribunale di Monza sull'incidente di esecuzione proposto da

Sapia Pasquale, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28

maggio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Monza, nel procedimento per incidente di esecuzione

promosso da Sapia Pasquale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente

l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non

prevede che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto

della sentenza emessa a suo carico.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28 maggio 1975, ma non

vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica,

per estratto, della sentenza all'imputato contumace. Analogo

adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato

"assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia

dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad

assistervi (artt. 427, secondo conima, e 497, secondo comma, c.p.p.) o

sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434,

terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur

materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a

tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della

sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art.

472, u.c., c.p.p.).

Questa diversità di disciplina, considerata in riferimento

all'ipotesi di assenza volontaria, non è parsa al tribunale di Monza

giustificata ed è comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto

di difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per

incidente di esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e

pecuniaria in esito a dibattimento celebrato in sua assenza poiché

aveva espressamente rinunziato a presenziarvi. Onde è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella parte in cui non

prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella

situazione di cui sopra.

Si assume nell'ordinanza che la mancata previsione del suddetto

adempimento porrebbe l'imputato "assente" in una posizione

ingiustamente deteriore rispetto al contumace e che ciò sarebbe

sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di

cui all'art. 3 della Costituzione. Ma non meno fondati, sempre secondo

il giudice a quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24

Cost., in considerazione delle difficoltà che l'imputato "assente"

potrebbe incontrare, in mancanza della predetta notifica, nel venire a

conoscenza dell'esito del processo in tempo utile per proporre

un'eventuale impugnazione.

2. - La questione, come sopra identificata, non è fondata. Per

vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare analoga

questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il

quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la

notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che

debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono

presenti alla lettura), in tutti i casi di "assenza" contemplati dal

codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura

conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della

data, almeno iniziale, di esso (sent. n. 136 del 1971, e ord. n. 76 del

1973). Sicché l'imputato "assente" è nella condizione di poter

assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende

del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorché

verrà emanata. Deve pertanto escludersi che la mancata notifica della

sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato

assente, tanto più se si considera che egli è rappresentato per tutti

gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di

interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di

motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt.

151 e 201 del codice di procedura penale.

Né priva di giustificazione è, poi, la disparità di trattamento

tra imputato assente e imputato contumace per ciò che concerne la

notifica della sentenza, che, come si è già accennato, è prevista

soltanto per l'imputato contumace.

Tale disparità di trattamento è infatti pienamente giustificata

dalla diversità delle situazioni. Invero, stando alle già ricordate

decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato

alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in

udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del

giudizio o la data del dibattimento. Il che, per le ragioni esposte,

non può mai verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente,

ricorrendo l'ipotesi di cui all'ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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