Art. 500 c.p.p.
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Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non puo' costituire prova dei fatti in essa affermati. Puo' essere valutata dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. 38 Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi precedenti. 38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
38La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale: - del presente articolo, terzo comma. - del presente articolo quarto comma "nella parte in cui non prevede l' acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero".
Testo in vigore dal 5 giugno 1992 al 8 agosto 1992
