Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498

cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo

impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza

emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento

penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 279 del 12 ottobre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e

498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico

dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il

rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione

della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a

domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli

artt. 1 e 101 della Costituzione.

Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché

irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova

norma penale sostanziale;

che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost.

l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;

che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo

dichiara di preferire.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata

dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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