Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498 e 192 del

codice di procedura penale del 1930, modificati dagli artt. 2 e 4

della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della

contumacia), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge,

iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del dibattimento di primo grado a carico

di Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 giugno

1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 192, ultimo

comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali

sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,

"nella parte in cui escludono la facoltà del difensore d'ufficio di

proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa di

contumacia";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato

per altra questione "del tutto identica" (R.O. n. 347 del 1989);

Considerato che tale identica questione è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del 1990, in quanto

sollevata dal giudice a quo, come nella presente fattispecie, "prima

della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da

determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del

concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice di procedura

penale del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza

contumaciale "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del

codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e

4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della

contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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