Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11

ottobre 1994 dal pretore di Asti, nel procedimento penale a carico di

Bergadani Giuseppina, iscritta al n. 1338 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima

serie speciale - dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata di

maltrattamenti in famiglia in danno della figlia maggiorenne affetta

da oligofrenia, il pretore di Asti, con ordinanza dell'11 ottobre

1994, pervenuta a questa Corte il 7 dicembre 1996, ha sollevato, su

istanza del pubblico ministero, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 498, comma 4, codice di procedura penale, "nella parte in

cui non riserva al teste maggiorenne incapace per infermità psichica

lo stesso trattamento processuale previsto per il minore".

Il giudice remittente premette che la particolare natura del reato

per il quale si procede e il rapporto che lega la persona offesa

all'imputata postulano l'esigenza di procedere all'esame testimoniale

della prima con peculiari cautele; che la medesima è astrattamente

capace di deporre, ai sensi dell'art. 196 del codice di procedura

penale, e il comma 2 di tale articolo consente, ai fini di verificare

se la teste sia in grado di fornire una testimonianza attendibile, di

disporre una perizia psichiatrica. Ma osserva che il sistema

normativo non prevede, una volta accertata in concreto l'idoneità

del teste a rendere la deposizione, modalità particolari per

l'assunzione della prova, poiché la valutazione dell'attendibilità

del teste, prevista dall'art. 196, comma 2, presuppone che

l'escussione sia già avvenuta.

Il giudice a quo rileva quindi che, relativamente alle modalità di

assunzione della prova testimoniale, l'art. 498, comma 4, del codice

di procedura penale, in attuazione di un'apposita norma della legge

di delega, prevede, per il teste minore di età, che l'esame sia

condotto dal presidente e soprattutto che questi, per condurre

l'esame, possa avvalersi dell'assistenza di un familiare del teste o

di un esperto in psicologia infantile: ciò al fine di garantire un

efficace controllo sull'attendibilità del teste, di scongiurare i

rischi di un suo condizionamento ad opera di una delle parti, e, in

ultima analisi, di tutelare la persona del minore di fronte alla

intrinseca tensione scaturente da ogni dibattimento penale.

Escluso di potere estendere in via interpretativa tali modalità

alla testimonianza del maggiorenne incapace di intendere e di volere,

data la tassativa dizione della norma, sia perché l'art. 189 del

codice di procedura penale, che consente di dare ingresso a prove

atipiche, non si riferisce a modalità atipiche di assunzione di un

mezzo di prova codificato come la testimonianza, sia perché

l'estensione interpretativa ipotizzata potrebbe turbare la parità

fra le parti (tanto che l'art. 567 codice procedura penale consente

bensì al pretore di condurre direttamente l'esame dei testimoni, ma

solo sull'accordo delle parti), il remittente ritiene condivisibile

la censura di incostituzionalità prospettata dal pubblico ministero

in ordine all'art. 498, comma 3 (recte: comma 4), del codice di

procedura penale nella parte in cui non equipara la posizione

dell'incapace per infermità mentale a quella del minore, prevedendo

così un trattamento dissimile per situazioni che sarebbero

sostanzialmente analoghe.

Infatti, secondo il giudice a quo la ratio della disposizione in

esame, da ravvisarsi nella considerazione della fragilità del

minore, il quale perciò abbisogna di particolari cautele quando sia

chiamato a rendere testimonianza nel processo penale, dovrebbe valere

anche per il teste maggiorenne incapace per infermità mentale, che

presenta a sua volta una situazione psicologica di debolezza la quale

ne consiglierebbe l'esame da parte del presidente con l'eventuale

ausilio di un familiare o di un esperto di psicologia: e del resto,

si osserva, in numerosi casi l'ordinamento penale e processuale

penale prevede una simile equiparazione, come in tema di esercizio

del diritto di querela e di remissione della querela (artt. 121 e 153

del codice penale) e in tema di costituzione di parte civile (art. 77

del codice di procedura penale). Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 498, comma 4, del codice

di procedura penale - il quale prescrive che l'esame testimoniale del

minorenne sia condotto, anziché direttamente dalle parti, dal

presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, potendo

avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in

psicologia infantile, salva la possibilità per lo stesso presidente,

sentite le parti, di disporre che la deposizione prosegua nelle forme

ordinarie, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa

nuocere alla serenità del teste - nella parte in cui non riserva al

teste maggiorenne incapace per infermità psichica lo stesso

trattamento processuale previsto per il minore.

Il parametro di legittimità costituzionale espressamente indicato

dal remittente è l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla

differenza, ritenuta ingiustificata, fra il trattamento riservato al

minore e quello previsto per l'infermo di mente; ma nella motivazione

dell'ordinanza si fa riferimento all'esigenza di tutela della

personalità del teste affetto da infermità psichica, il che rinvia

altresì all'imperativo costituzionale di rispetto e tutela della

persona, riconducibile al parametro dell'art. 2 della Costituzione.

È secondo questa più ampia prospettazione che la Corte ritiene di

dover esaminare la censura proposta.

2. - La questione, così delineata, è fondata nei limiti di

seguito precisati.

Non può condividersi la meccanica equiparazione che il remittente

vorrebbe effettuare fra la situazione del teste minorenne e quella

del teste maggiorenne infermo di mente. Si tratta infatti di

situazioni non omogenee, anche se in concreto esse possano

manifestare, come si dirà, analoghe esigenze di tutela della

personalità.

Per i minorenni, infatti, il legislatore ha ragionevolmente

presunto - in relazione ad una condizione obiettiva come l'età - una

situazione di difficoltà, in ragione della insufficiente maturità

psicologica, a rispondere ad un interrogatorio condotto dalle parti

in vista dei rispettivi interessi, e dunque eventualmente anche con

intenti e modalità che risultino aggressivi; e perciò ha prescritto

che in via normale l'esame venga condotto attraverso il "filtro" del

presidente, che pone, eventualmente con l'ausilio di un familiare o

di un esperto, le domande e le contestazioni proposte dalle parti,

salvo che lo stesso presidente, sentite le parti, valuti invece, in

concreto, che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del

teste.

Nel caso dell'infermo di mente, le situazioni concrete possono

essere le più varie, in relazione al tipo e alla maggiore o minore

gravità dell'infermità della persona maggiorenne chiamata a

testimoniare: onde è ragionevole che il legislatore non abbia

esteso ad esso le prescrizioni dettate per la testimonianza del

minore. Ciò avrebbe comportato infatti la necessità in ogni caso di

un preventivo accertamento della situazione di infermità psichica,

che avrebbe comportato l'applicazione della disciplina speciale, con

l'attribuzione al teste di una sorta di "connotato" legale

suscettibile esso stesso di tradursi in una lesione della sua

personalità.

3. - La disciplina della testimonianza e delle modalità per

raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la

genuinità della prova, ma non può essere insensibile alla

necessità di tutelare la persona del teste nel delicato momento in

cui è chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in

contraddittorio fra le parti. La testimonianza è infatti funzione

resa obbligatoria dalla legge in vista delle esigenze del processo.

Proprio per questo, se esige impegno e può comportare anche

difficoltà per il teste, chiamato ad enunciare con verità davanti

al giudice le informazioni in suo possesso, non deve mai tradursi,

per il modo in cui è condotta, in violazioni della dignità e del

rispetto dovuto alla persona del teste medesimo.

Non mancano, nell'ordinamento processuale, regole intese ed idonee,

in generale, ad evitare quanto più possibile rischi di

compromissione della genuinità della testimonianza dovuti al tipo di

domande proposte o al modo in cui avviene l'esame, nonché rischi di

lesione del rispetto della persona del teste. Valgono, nel primo

senso, i divieti delle domande "che possono nuocere alla sincerità

delle risposte" (art. 499, comma 2, del codice di procedura penale),

nonché delle domande "che tendono a suggerire le risposte",

limitatamente all'esame condotto dalla parte che ha chiesto la

citazione del teste (art. 499, comma 3). Nel secondo senso vale

soprattutto la regola secondo cui "il presidente cura che l'esame del

testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona" (art.

499, comma 4). Alla tutela di siffatte esigenze sono intesi i poteri

che la legge riconosce al presidente del collegio o al giudicante: in

particolare, il potere ad esso attribuito dall'ultimo comma dell'art.

499 del codice di rito, di intervenire, anche d'ufficio, "per

assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte,

la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni".

Nell'applicazione di tali regole e nell'esercizio dei poteri

presidenziali volti a garantirne il rispetto, non è affatto escluso,

ma anzi è implicito, che si debba tenere conto anche delle

particolari caratteristiche della persona del teste, e così di una

sua fragilità psicologica. È esplicitamente previsto che, qualora

sia necessario verificare l'idoneità fisica e mentale del testimone

a rendere testimonianza, il giudice possa disporre "gli accertamenti

opportuni con i mezzi consentiti dalla legge", i cui risultati

tuttavia non precludono l'assunzione della testimonianza (art. 196

codice procedura penale). E nulla esclude che tali accertamenti - i

quali possono consistere anche in una perizia, e ben possono

intervenire anche in via preventiva rispetto all'assunzione della

testimonianza, contrariamente a quanto mostra di ritenere il

remittente - siano volti ad appurare le condizioni in concreto

specificamente richieste per evitare i rischi di un esame lesivo del

rispetto della persona; come nulla esclude che il giudicante possa

avvalersi delle valutazioni del perito al fine di esercitare

efficacemente i poteri a lui spettanti per garantire tale rispetto e

la genuinità della testimonianza.

4. - Resta però il fatto che il vigente ordinamento processuale

non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di

un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice,

secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico

ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone"

(comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti

(commi 2 e 3).

Tale regola assume certo un'importanza fondamentale nell'ambito

dell'ordinamento ispirato ai principi del processo "accusatorio", in

quanto diretta a consentire alle parti di introdurre direttamente nel

processo, attraverso l'esame e il controesame dei testi, gli elementi

probatori dei quali esse intendono avvalersi, senza l'intermediazione

del giudicante, il quale dovrà trarre elementi di convincimento

dall'esame dei testi così come condotto dalle parti. L'applicazione

di tale regola non può però mai tradursi nella lesione di altri

interessi non solo costituzionalmente protetti, ma preminenti, come

quello del rispetto della persona.

Allo scopo, come si è visto, lo stesso legislatore appresta una

deroga alla regola medesima, per quanto concerne la testimonianza dei

minorenni (art. 498, comma 4). Ma la garanzia del diritto

fondamentale al rispetto della personalità esige che la stessa

regola sia derogabile, non già in via generale, bensì in relazione

alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di

persona inferma di mente. Ben può accadere infatti che, nonostante

le norme dettate dall'art. 499 per l'esame testimoniale, e

nonostante l'esercizio dei poteri presidenziali volti a garantirne

l'osservanza, la modalità dell'esame diretto del teste ad opera

delle parti (ancorché condotto da soggetti dotati di specifica

competenza e tenuti alla leale osservanza di dette regole, come sono

il rappresentante della pubblica accusa e i difensori, ai quali è

riservata la facoltà di porre domande e contestazioni al teste) si

traduca, in fatto, in una vicenda suscettibile di pregiudicare la

personalità particolarmente fragile del teste affetto da infermità

mentale.

In questo caso il presidente deve essere abilitato, ove constati in

concreto, in relazione al complessivo contesto processuale, che

l'esame diretto può nuocere alla personalità del teste (e dunque

con una valutazione del caso specifico, speculare rispetto a quella

ad esso attribuita nel caso del teste minorenne al fine di consentire

la prosecuzione dell'esame nelle forme ordinarie), a disporre che la

deposizione abbia luogo attraverso l'esame condotto dal presidente

medesimo su domande e contestazioni proposte dalle parti.

5. - L'art. 498 del codice di procedura penale ignora questa

eventualità, e non prevede alcuna possibilità di derogare alla

modalità dell'esame diretto ad opera delle parti nel caso del teste

maggiorenne infermo di mente. Da ciò deriva l'illegittimità

costituzionale, nei limiti ora precisati, della disposizione

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 498 del codice

di procedura penale nella parte in cui non consente, nel caso di

testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le

parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa

nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente

l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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