Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 del

codice di procedura penale, anche nel testo modificato della legge 23

gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con

ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Vittorio Emanuele di Savoia, iscritta

al n. 224 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti l'atto di costituzione di Vittorio Emanuele di Savoia,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 marzo

1989, emessa nel procedimento penale a carico di Vittorio Emanuele di

Savoia, imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale "degli artt. 497,

498 del codice di procedura penale (anche nel testo modificato dalla

legge 23 gennaio 1989, n. 22), per violazione degli artt. 3, 24, 112,

139, XIII Disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in

cui tali disposizioni processuali non prevedono (e in quanto non

prevedono) che sia superabile la indefinita stasi del giudizio penale

nei confronti dei discendenti maschi di Casa Savoia (quale è

l'attuale imputato Vittorio Emanuele di Savoia), determinata

dall'obbligo del giudice penale italiano di ordinare, a pena di

nullità assoluta, il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento a

loro carico, in presenza del legittimo e assoluto impedimento di

comparire e di difendersi in cui versano in forza del divieto loro

imposto dalla XIII Disposizione transitoria (secondo comma) della

Costituzione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, prima ancora che

manifestamente infondata, inammissibile, perché "rivolta, nella

sostanza, a conseguire una pronunzia additiva che esorbiterebbe dai

poteri della Corte", un'"addizione", oltretutto, "assolutamente

indefinita nei contenuti";

Considerato che il giudice a quo addebita, in particolare, all'art.

497 del codice di procedura penale di non prevedere, nemmeno nel

testo novellato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22 (che è, poi, il

solo ad essere rilevante nella specie), "il caso in cui un

discendente maschio di Casa Savoia, imputato in un procedimento

penale da celebrarsi in Italia, sia legittimamente e in perpetuo

impedito dal comparire in giudizio per difendersi", così costituendo

"in suo favore" - per l'impossibilità di procedere in contumacia, a

causa del legittimo impedimento a presenziare al giudizio derivante

dal secondo comma della XIII Disposizione transitoria e finale della

Costituzione - una "immunità di fatto" non prevista né prevedibile

dal nostro attuale ordinamento, in quanto contrastante "con lo scopo

della XIII Disp. trans. della Costituzione che non ha perseguito nei

confronti dei discendenti maschi di Casa Savoia (e delle loro

consorti) un trattamento processuale di favore rispetto alla

giurisdizione penale", "contraddicendo contemporaneamente sia

all'esigenza dello Stato di realizzare la sua pretesa punitiva (art.

112 Cost.) sia all'interesse dell'imputato accusato di un reato di

fruire di un regolare processo (art. 24 Cost.)", oltreché "al

principio fondamentale di uguaglianza";

che, in tal modo, il giudice a quo, come eccepisce l'Avvocatura

dello Stato, richiede a questa Corte un intervento "additivo" di

contenuto assolutamente indeterminato, pur di colmare comunque il

lamentato vuoto di disciplina dovuto alla mancanza di un precetto in

grado di superare "l'indefinita stasi del giudizio penale nei

confronti dei discendenti maschi di casa Savoia", allorché questi

non chiedano o non consentano che il dibattimento abbia luogo in loro

assenza (art. 497, secondo comma, del codice di procedura penale);

che, d'altra parte, lo stesso giudice a quo implicitamente

riconosce che un tale petitum non potrebbe essere conseguito

attraverso l'intervento di questa Corte, dato l'ostacolo "alla

celebrazione del giudizio nei confronti di Vittorio Emanuele di

Savoia" derivante proprio dal secondo comma della XIII Disposizione

transitoria e finale della Costituzione, ispirata, stando all'avviso

espresso nella parte iniziale dell'ordinanza di rimessione, ad una

"ratio che... si propone - in stretta connessione con l'art. 139

Cost., che sancisce la non modificabilità in perpetuo del nuovo

ordine repubblicano - di precludere senza limiti di tempo l'ingresso

e la permanenza nel territorio italiano di soggetti che il

costituente ha considerato particolarmente capaci, in quanto

possibili pretendenti al trono, di divenire punto di riferimento di

temute iniziative restauratrici";

che, di conseguenza, la questione prospettata risulta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 del codice di

procedura penale, anche nei testi modificati dagli artt. 3 e 4 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 112, 139 ed alla XIII

Disposizione transitoria e finale della Costituzione, dal Tribunale

di Torino con ordinanza del 2 marzo 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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