Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1989

Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 22/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 12 dicembre 1987 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali,

nel procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta

al n. 167 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha, con

ordinanza del 12 dicembre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 498, ultimo

comma, del codice di procedura penale, "in quanto il legislatore, nel

prefissare giustamente un limite massimo temporale al di là del

quale deve essere fornita la prova del legittimo impedimento

dell'imputato a comparire all'udienza, nessuna deroga od eccezione ha

stabilito per il caso in cui la mancata osservanza di tale termine,

lungi dall'essere causato da incuria o colpa dell'imputato, trovi la

sua giustificazione in un caso fortuito o di forza maggiore o,

comunque, in una accertata impossibilità non dipendente da sua

colpa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 13 gennaio 1989, n. 22 (Nuova

disciplina della contumacia), il cui art. 4, nel sostituire l'art.

498 del codice di procedura penale, dispone, all'ultimo comma, che

"La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della

discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale";

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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