Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito dall'art.

4, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina

della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1989

dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento

penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta al n. 459 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1989, nel corso

del procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, la Corte

di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23

gennaio 1989, n. 22, a norma del quale "La prova del legittimo

impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva

di effetti nel giudizio contumaciale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, nel corso dello stesso procedimento penale,

analoga censura era stata proposta nei confronti del testo originario

dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,

il quale stabiliva che "La prova dell'impedimento legittimo,

pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il

giudizio contumaciale";

e che con ordinanza n. 110 del 1989 questa Corte aveva disposto

la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della

rilevanza, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 23

gennaio 1989, n. 22;

che la Corte di cassazione ha riproposto la questione nei

confronti dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale

del 1930, quale sostituito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 23

gennaio 1989, n. 22, ritenendo che anche la disposizione novellata -

non diversamente dalla precedente - contrasti con l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, poiché la "non incidenza sulla validità

del giudizio contumaciale della prova dell'impedimento dell'imputato

a comparire se pervenuta oltre un preciso termine... pur in presenza

di un caso fortuito o di forza maggiore" fa sì che "il diritto

dell'imputato a essere presente nel giudizio di merito sia

ingiustificatamente limitato e che con esso siano lesi la pienezza

del contraddittorio e il diritto di difesa";

che la legge 23 gennaio 1989, n. 22, se, per un verso, nel

sostituire l'art. 498, ha anticipato all'inizio della discussione

finale l'ultimo momento utile entro cui far valere la prova

dell'impedimento a comparire, per un altro verso, nell'aggiungere un

nuovo secondo comma all'art. 520, ha previsto che il giudice

dell'appello "dispone la rinnovazione del dibattimento quando

l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che

l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté

fornire prova tempestiva al giudice di primo grado";

che, non avendo il legislatore predisposto nulla di simile

rispetto all'impedimento a comparire nel giudizio di appello, il

giudice a quo mira ad ottenere da questa Corte una pronuncia che

ponga rimedio alla persistente "non incidenza sulla validità del

giudizio contumaciale" dell'ipotesi in cui la prova del legittimo

impedimento a partecipare al giudizio d'appello - "pur in presenza di

un caso fortuito o di forza maggiore, non conosciuto e non

conoscibile (sia pure in termini di probabilità dell'accadimento) da

parte del giudice, e di accertata mancanza di responsabilità

dell'imputato nella presentazione intempestiva della prova di esso" -

venga fornita dal contumace oltre il termine previsto dall'art. 498,

ultimo comma, del codice di procedura penale;

che, considerata la peculiarità del giudizio di cassazione,

l'obiettivo perseguito richiederebbe una complessa ed articolata

revisione della normativa in termini variamente ipotizzabili, non

ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo codice di procedura

penale;

e che, quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente

obbligata, scelte del genere esulano dai poteri di questa Corte,

restando riservate alla discrezionalità del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice

di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, della Corte di cassazione, sezioni unite penali, con

ordinanza del 31 giugno 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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