Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile

1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Anchisi

Camillo ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25

novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Anchisi Camillo ed

altri, il pretore di Chieri ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura

penale nella parte in cui esclude il rinvio obbligatorio del

dibattimento nel caso di impedimento a comparire in giudizio del

difensore dell'imputato, in riferimento al diritto di difesa garantito

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Ha osservato il giudice a quo che nella specie, in base alla nonna

impugnata, trattandosi di procedimento per reato contravvenzionale con

prescrizione breve, ed essendo stato già concesso un rinvio per

l'impedimento del difensore di altro imputato, non gli sarebbe stato

possibile di concedere ulteriore rinvio, ma tale diniego avrebbe

violato il diritto di difesa dell'imputato, attesoché la nomina di un

difensore d'ufficio in luogo di quello di fiducia avrebbe inciso sulla

effettiva esplicazione integrale del diritto di difesa, anche per la

mancata adeguata conoscenza degli atti di causa da parte del nuovo

difensore.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 21 luglio 1970, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato rileva che, in caso di assenza e di

impedimento del difensore nominato, è obbligatoria, ai sensi dell'art.

128 cod. proc. pen., secondo la costante interpretazione

giurisprudenziale, la nomina d'ufficio di altro difensore, e che lo

stesso impedimento del difensore può costituire, secondo la più

recente interpretazione, motivo sufficiente per il rinvio o la

sospensione del dibattimento. Pertanto, conclude l'Avvocatura, la

difesa anche sostanziale dell'imputato appare comunque assicurata,

spettando al difensore d'ufficio un congruo termine per lo studio degli

atti. Considerato in diritto :

Il pretore di Chieri solleva un problema di legittimità

costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte

in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di

legittimo impedimento del difensore.

Tale esclusione sarebbe lesiva del diritto di difesa garantito

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non vale, secondo

l'ordinanza, il rilievo che in ogni caso il giudice deve sempre, per

poter procedere, nominare un difensore d'ufficio, in quanto alla difesa

di ufficio non si dovrebbe ricorrere quando il giudicabile abbia

esercitato il proprio diritto di indicare un difensore di fiducia.

Su questo punto l'ordinanza si attarda per dimostrare che l'opera

del difensore ufficioso, oltre a non corrispondere alla scelta elettiva

dell'imputato, può per diverse ragioni risultare meno efficace.

La questione non è fondata. Gli artt. 128 e 432 cod. proc. pen.

assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato e, secondo

la giurisprudenza della Cassazione, anche il legittimo impedimento del

difensore di fiducia può costituire di per sé motivo sufficiente per

il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che

questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza

pregiudizio per gli interessi dell'imputato.

A maggior garanzia per la continuità e coerenza dell'opera

difensiva, l'art. 127 cod. proc. pen. prevede altresì che i difensori

nominati dalle parti possano designare tempestivamente un proprio

sostituto per il caso di loro impedimento.

Infine, secondo la comune prassi interpretativa e secondo la

giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al

difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che

non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la

preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art.

185, n. 3, del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 498 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTTNO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI

- Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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