Art. 429 c.p.p. — Decreto che dispone il giudizio

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Il decreto che dispone il giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
  • e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
  • f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. (( Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. )) Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Testo in vigore dal 1 aprile 2006 al 25 marzo 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 429 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 38306/2025

    26 novembre 2025

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Art. 429 c.p.p. · Art. 178 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1992

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, non avendo il G.I.P. rimettente chiarito, nel caso, ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata in sostituzione di quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (concussione), ne' se, nella specie, a seguito della modifica dell'art. 357 cod.pen., introdotta con l. 26 aprile 1990, n. 86, ritenga di dover escludere per l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) oltre alla qualifica di pubblico ufficiale anche quella di incaricato di pubblico servizio, nel solo qual ultimo caso vi sarebbe mutamento del titolo del reato.

    Art. 429 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 317 c.p. · Art. 357 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 347/1991

    Questione infondata
    15 luglio 1991

    Nel caso in cui la divergenza tra la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e la valutazione del G.I.P., quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, comporta uno spostamento della competenza a conoscerne dal tribunale al pretore, il G.I.P. deve applicare il disposto dell'art. 22, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini preliminari - e, quindi, anche all'esito dell'udienza preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Tra le cause che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, va infatti compresa (conforme alla relazione al Progetto) la diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare. Viene perciò meno lo stesso presupposto del quesito prospettato dal giudice 'a quò. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.).

    Art. 429 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 360/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1979. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pala…

    Art. 429 c.p.p. · Art. 499 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2000 al 1 aprile 2006. 1 parola tolta, 29 parole aggiunte.

… data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. tolto: 4 aggiunto: Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque … comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizioaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art429 · fonte del testo

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