Art. 430 c.p.p. — Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

(( Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia)).

Testo vigente dal 18 gennaio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 430 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34812/2026

    29 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che: * ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio in capo al pubblico ministero, l'atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia è soltanto quello doveroso, ossia obbligato quantomeno nella sua emanazione, sicché non assumono rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati, i quali, pur apparendo necessari in ragione del progressivo sviluppo del procedimento e del perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale, restano discrezionali quanto alla scelta del loro compimento, prevedendo di regola la legge, in relazione ad essi, non invalidità processuali, ma forme di controllo attinenti all'efficienza e alla funzionalità dell'indagine, alla legalità della condotta del pubblico ministero e alle sue responsabilità; * non costituisce atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., l'acquisizione e il conseguente deposito della documentazione che altro pubblico ministero, ancorché appartenente al medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, abbia trasmesso a quello procedente, in quanto tale documentazione assume natura di attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., solo per effetto di un atto discrezionale di recepimento da parte di quest'ultimo, unico legittimato a compiere tale attività, previa autonoma valutazione della sua rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all'imputazione. (Fattispecie relativa a documentazione trasmessa ai pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale da altro pubblico ministero del medesimo ufficio, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., precisando che l'invio degli atti costituiva una mera segnalazione, inidonea a determinare un obbligo di recepimento e di deposito degli stessi); * la regola di condotta posta dall'art. 358 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell'azione penale, opera esclusivamente in tale fase del procedimento e implica valutazioni di merito riservate al magistrato procedente, non vincolato dalle sollecitazioni della difesa, sicché la sua violazione, pur potendo assumere rilievo sul piano civile, disciplinare o penale, nel rispetto tuttavia, della tipicità delle fattispecie, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dagli artt. 358 e 430 cod. proc. pen. potesse desumersi a carico dei pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale un obbligo, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., di acquisire e depositare la documentazione loro trasmessa da altro magistrato del medesimo ufficio).

    Art. 430 c.p.p. · Art. 358 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1996

    Questione infondata
    3 aprile 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 C.p.p. - nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni davanti al pubblico ministero, nella fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare, possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 C.p.p. - in quanto, posto che, secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 500 cit., requisito essenziale, affinché i verbali dell'attività integrativa di cui alla norma censurata siano poi utilizzabili ai fini delle contestazioni, è che essi siano contenuti nel fascicolo del P.M. perché le altre parti possano prenderne visione, una volta inseriti in quel fascicolo ai sensi dell'art. 433, terzo comma, C.p.p., nessuna norma autorizza a distinguere il regime di utilizzabilità di detti atti da quello previsto in via generale, dall'art. 500 C.p.p., per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. red.: G. Leo

    Art. 430 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001. 6 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero aggiunto: e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, tolto: puo' compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti tolto: per i aggiunto: pe ri quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' tolto: dei difensori aggiunto: delle parti di prenderne visione tolto: ed aggiunto: e di estrarne copia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art430 · fonte del testo

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