Art. 365 — Comparizione dell'imputato

[1]Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente. 37

[2]In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza. 37

[3]Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 luglio 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 301/1994

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1994

    Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non può trovare più giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capì in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarità' del processo stesso, poiché tale impostazione è ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinarè dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'più gravì. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessità del giudizio, giacché detto obbligo, che non può essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessità di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilità delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 365 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 21 luglio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art365 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari