Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non può trovare più giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capì in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarità' del processo stesso, poiché tale impostazione è ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinarè dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'più gravì. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessità del giudizio, giacché detto obbligo, che non può essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessità di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilità delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 365 Codici penali militari di pace e di guerra