Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice

di procedura penale, in relazione agli artt. 417, primo comma,

lettera b) e 423 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa

il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di

Ceravolo Maria Montania, iscritta al n. 257 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - All'esito di un'udienza preliminare di cui si era discusso

tra le parti se il fatto contestato integrasse il reato di cui al

primo comma dell'art. 424 cod. pen., ovvero quello di cui al secondo

comma del medesimo articolo, per il quale il pubblico ministero aveva

chiesto il rinvio a giudizio, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Lamezia Terme, ritenendo, in difformità dalle

conclusioni dell'organo di accusa, che fosse integrata la prima delle

suddette fattispecie - rientrante, a differenza della seconda, nella

competenza del pretore anziché del tribunale - ha sollevato,

d'ufficio, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 429

del codice di procedura penale, "nella parte in cui, raccordato

all'art. 417 comma 1 lett. b) e 423 dello stesso codice, non consente

al giudice della udienza preliminare di dare al fatto una definizione

giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata con

la richiesta di rinvio a giudizio (o nell'imputazione modificata nel

corso della udienza preliminare)".

Così intesa, la disposizione, che individua al comma primo, lett.

c) tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio

"l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle

che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con

l'indicazione dei relativi articoli di legge", contrasterebbe,

innanzitutto, con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto "imponendo

al giudice di disporre il giudizio esclusivamente in ordine alla

imputazione formulata dal pubblico ministero e, quindi, dinanzi ad un

giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto effettivamente

competente, viola il precetto costituzionale per cui "nessuno può

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 101, secondo comma, Cost., dato

che "imponendo allo stesso giudice di adottare nel decreto che

dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da

quella ritenuta appropriata e così vincolandolo alla conclusione,

non condivisa, al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita

l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della

stretta soggezione alla legge".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata, perché basata su un'erronea

interpretazione della disciplina processuale.

Dato che il giudice rimettente ha nella specie ravvisato un reato

di competenza pretorile - argomenta l'Avvocatura - è rilevante solo

la specifica questione se il giudice della udienza preliminare che

ritenga il fatto inquadrabile in una ipotesi criminosa di competenza

di altro giudice (nella specie, il pretore), possa dichiarare la

propria incompetenza, previa diversa qualificazione del fatto, senza

essere costretto ad emettere decreto di rinvio a giudizio per il

reato ravvisato dal pubblico ministero.

Così delimitato, però, il quesito trova soluzione nell'art. 22,

terzo comma, del codice, applicabile proprio all'esito dell'udienza

preliminare, a tenore del quale "dopo la chiusura delle indagini

preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per

qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione

degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente".

Il giudice a quo avrebbe quindi dovuto provvedere in tal senso; ed

il richiamo all'art. 429 sarebbe fuor di luogo, dato che esso

presuppone che il giudice che emette il decreto che dispone il

giudizio si ritenga competente in ordine alla fattispecie devoluta

alla sua cognizione. Considerato in diritto

1. - Muovendo dal presupposto interpretativo secondo cui all'esito

dell'udienza preliminare non è consentito al giudice di dare al

fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata dal

pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio (o modificata

nelle conclusioni formulate nell'udienza preliminare), il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme dubita,

con l'ordinanza indicata in epigrafe, della legittimità

costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, recante

la disciplina del decreto che dispone il giudizio. A suo avviso, la

disposizione, così intesa, contrasterebbe:

con l'art. 25, primo comma, Cost., perché il principio del

giudice naturale risulterebbe violato se - come nella specie - tale

vincolo comporta il rinvio a giudizio dinanzi ad un giudice del

dibattimento diverso da quello ritenuto competente;

con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché l'esercizio della

funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini

della stretta soggezione della legge.

2. - Come specificato in narrativa, nel caso di specie la

divergenza tra la richiesta del pubblico ministero e la valutazione

del giudice quanto alla definizione giuridica del fatto contestato

comportava uno spostamento della competenza a conoscerne dal

tribunale al pretore; ed è proprio l'impossibilità di dichiarare,

in ragione di tale diversa definizione giuridica, la propria

incompetenza che il giudice rimettente lamenta laddove ravvisa una

violazione, oltre che dell'art. 101, dell'art. 25 Cost., sub specie

di lesione del principio del giudice naturale.

La questione, quindi, in quanto deve essere esaminata nei limiti

della sua rilevanza nel giudizio principale, non involge il più

generale quesito se il giudice dell'udienza preliminare possa dare al

fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formulata dal

pubblico ministero, bensì quello, più circoscritto, se egli possa

dichiarare la propria incompetenza qualora questa consegua a tale

diversa qualificazione.

3. - Così precisata, la questione non è fondata.

Essa, invero, come esattamente rileva l'Avvocatura, è

positivamente risolta dal disposto dell'art. 22, terzo comma, cod.

proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria

incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini

preliminari - e quindi, indubbiamente, anche all'esito dell'udienza

preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione

degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Tra le cause, "facilmente ricavabili dal sistema", che possono

produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza

preliminare, la relazione al progetto preliminare (p. 15) annovera

espressamente "la diversa definizione giuridica del fatto, data dal

giudice dell'udienza preliminare". Non può quindi dubitarsi che, ai

fini della dichiarazione di incompetenza, a questi spetti tale

potere: e viene perciò meno lo stesso presupposto del quesito

prospettato dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Lamezia Terme con ordinanza del 19 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari