Art. 465 c.p.p. — Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art465 · fonte del testo

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