Codice di procedura penale

Art. 429 c.p.p. — Decreto che dispone il giudizio

Il decreto che dispone il giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
  • d-bis)l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
  • e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
  • f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento ((con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)); 310
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

310

Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".

Testo vigente dal 6 gennaio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 429 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 38306/2025

    26 novembre 2025

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Art. 429 c.p.p. · Art. 178 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1992

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, non avendo il G.I.P. rimettente chiarito, nel caso, ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata in sostituzione di quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (concussione), ne' se, nella specie, a seguito della modifica dell'art. 357 cod.pen., introdotta con l. 26 aprile 1990, n. 86, ritenga di dover escludere per l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) oltre alla qualifica di pubblico ufficiale anche quella di incaricato di pubblico servizio, nel solo qual ultimo caso vi sarebbe mutamento del titolo del reato.

    Art. 429 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 317 c.p. · Art. 357 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 347/1991

    Questione infondata
    15 luglio 1991

    Nel caso in cui la divergenza tra la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e la valutazione del G.I.P., quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, comporta uno spostamento della competenza a conoscerne dal tribunale al pretore, il G.I.P. deve applicare il disposto dell'art. 22, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini preliminari - e, quindi, anche all'esito dell'udienza preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Tra le cause che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, va infatti compresa (conforme alla relazione al Progetto) la diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare. Viene perciò meno lo stesso presupposto del quesito prospettato dal giudice 'a quò. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.).

    Art. 429 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 360/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1979. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pala…

    Art. 429 c.p.p. · Art. 499 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2024. 31 parole aggiunte.

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento aggiunto: con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art429 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari